Pos. II-IV Prot. 74.2005.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Incarichi dirigenziali.- Ambito di applicabilità dell'art. 9, comma 7 bis, della l.r. 10/2000.


DIPARTIMENTO REGIONALE
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
(Rif. nota n. 477 del 23.3.2005)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
PRESIDENTE

SEGRETERIA GENERALE

L O R O S E D I


1.- Con la indicata nota il Dirigente generale del Dipartimento in indirizzo ha chiesto l'avviso di questo Ufficio "in merito alla possibilità di potere applicare, come si ritiene"il principio di cui all'art. 9, comma 7 bis, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, come introdotto dall'art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, "nel caso in cui, allo scadere del contratto di conferimento di incarico, il dirigente generale venga preposto, con nuovo contratto, nella stessa struttura di provenienza."

2.- La disposizione di cui occorre individuare la portata normativa così statuisce:
"7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 [n.d.r.: e cioè gli incarichi conferiti dal dirigente generale, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, che riguardino la titolarità di uffici dirigenziali - di dimensione intermedia e/o unità operative di base - od altre funzioni dirigenziali (ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale)] già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza."
La ratio della riportata disposizione appare riconducibile all'esigenza di garantire comunque ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione - direttamente responsabili, nei confronti degli organi di direzione politica, della gestione e dei relativi risultati, e, specificamente, del raggiungimento degli obiettivi assegnati - quelle scelte organizzative indispensabili al fine dell'esercizio dell'azione amministrativa di competenza, dell'attuazione dei complessivi programmi ascritti e del perseguimento dell'attività gestionale, e nel cui ambito rientra certamente anche l'attribuzione ai dirigenti sottoordinati dei compiti e dei poteri correlati alla funzione assegnata in relazione ad una puntuale valutazione delle attitudini e delle capacità professionali degli stessi.
In altri termini la attribuita potestà di revoca, modifica e rinnovazione degli incarichi dirigenziali già conferiti, mira ad imputare al dirigente generale - per esigenze organizzative e di coerenza complessiva del sistema - ogni responsabilità inerente l'organizzazione interna della struttura operativa cui è preposto, ancorchè i relativi atti siano già stati, in precedenza, posti in essere dai responsabili pro-tempore. A tale fine viene rimessa alle sue valutazioni ogni determinazione concernente l'organigramma (dei dirigenti) del Dipartimento, non potendo altrimenti allo stesso imputarsi l'operato dei dirigenti all'attribuzione dei cui incarichi sia rimasto del tutto estraneo.
E dunque la norma in esame, da interpretarsi peraltro restrittivamente, in considerazione del suo carattere eccezionale - atteso che l'eventuale esonero dall'incarico dirigenziale (o comunque ogni modifica dello stesso) prescinde da ogni accertamento in ordine ad un risultato negativo dell'attività amministrativa svolta o al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, e finanche da una puntuale ed oggettiva ricognizione, e valutazione, dell'operato, ed è avulsa dai procedimenti, articolati ed improntati a criteri di trasparenza, allo scopo in via ordinaria sanciti - non appare applicabile nell'ipotesi di rinnovo dell'incarico dirigenziale generale che preveda il mantenimento nella stessa struttura di provenienza.

Va ancora osservato che il giudizio di idoneità in ordine alla corrispondenza del singolo dirigente rispetto all'incarico già contrattualmente conferito, che appare sostanzialmente configurabile nella potestà riconosciuta dalla disposizione che si annota ai dirigenti generali in dipendenza dell'insediamento nelle strutture cui gli stessi sono preposti, valorizza le responsabilità dei vertici burocratici, rimettendo agli stessi le scelte dei dirigenti - in ultima analisi, propri collaboratori, ancorchè dotati di una sfera di autonomia non comprimibile - ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti.
Nel vigente sistema normativo, infatti, il provvedimento di conferimento dell'incarico assume un ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai singoli dirigenti e condizionando dunque in maniera pregnante la possibilità di corrispondere alle globali responsabilità dirigenziali generali ascritte.
Ciò tuttavia non consente di ritenere che si possa giungere ad ammettere una rivalutazione, da parte dello stesso dirigente generale, di ciò che in precedenza è stato già oggetto di una sua precisa determinazione, poiché, laddove così, viceversa, si ritenesse, si duplicherebbero i momenti di scelta e di valutazione e, surrettiziamente, si stravolgerebbe il sistema dei rapporti e delle relazioni tra dirigenti di uffici dirigenziali generali e dirigenti, e si determinerebbe una lesione delle garanzie vantate dal singolo dirigente in forza del contratto individuale di conferimento dell'incarico, potendosi in tal modo persino giungere a porre in essere una violazione delle norme che prescrivono una durata minima degli incarichi e che, per altro verso, impongono una valutazione delle prestazioni, secondo parametri oggettivi e puntuali procedure, e finalizzata finanche alla revoca degli incarichi.

La soluzione interpretativa offerta è coerente e corrisponde, peraltro, a quella risultante in forza del fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale.
Ed infatti, sotto il profilo letterale, il termine insediamento,utilizzato appunto dal legislatore regionale nel testo in esame,indica l'azione del prendere ufficialmente possesso di un ufficio o di una carica, e sostanzia, in via generale, il momento del prendere sede, e, sotto un aspetto più tecnico-giuridico, quello dell'entrata in funzione di un organo o di un collegio.
Esso viene utilizzato in contrapposizione sostanziale al concetto statico di permanenza dell'incarico, riferendosi invero ad ipotesi di rinnovazione o comunque di diversità rispetto all'organo precedente. Connota dunque il nuovo organo che assume una carica e non il vecchio in capo al quale la medesima permane.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Si ritiene di dover estendere il presente parere, per una opportuna conoscenza ed in considerazione del rilievo di carattere generale che le osservazioni formulate rivestono, all'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, nonché alla Segreteria Generale, alla luce in particolare delle funzioni alla stessa ascritte dal T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.

4.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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