Pos. II-IV Prot. 70.2005.11

OGGETTO: Contratti e obbligazioni.- Mutui.- Rinegoziazione e/o estinzione.- Limiti e condizioni.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 12134 del 21 marzo 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, richiamato il contenuto di una nota del Banco di Sicilia, trasmessa in allegato alla richiesta di consulenza e concernente la problematica della rinegoziazione dei mutui agevolati, e preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 51 del 15 febbraio 2005, di pari oggetto ed ugualmente allegata, si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio "circa la possibilità di procedere alla rinegoziazione e/o estinzione dei mutui agevolati attraverso un procedimento consensuale con gli Istituti di credito ovvero mediante l'emanazione di un atto amministrativo".

2.- La richiesta di parere verte, in buona sostanza, sull'individuazione di una ipotesi applicativa delle numerose disposizioni regionali emanate in materia di rinegoziazione di mutui per i quali è stato concesso, da parte della Regione, un contributo sugli interessi, che sia rispettosa del dettato normativo e non esponga, tuttavia, gli atti adottati a censure di legittimità, finanche di ordine costituzionale.
Va a tal proposito rilevato che - come peraltro già osservato dallo scrivente in numerose occasioni in cui, formalmente o per le vie brevi, ha reso la propria consulenza in materia - la rinegoziazione dei mutui agevolati ipotizzata da diverse normative regionali allo scopo di ridurre il costo delle riguardate operazioni creditizie, ed il conseguente onere posto a carico dell'erario regionale, va inquadrata in un rapporto negoziale con le banche mutuanti.
Ed invero, premesso che i mutui bancari di che trattasi configurano puntuali modalità di quell'esercizio del credito che, in uno con la raccolta di risparmio tra il pubblico, costituisce l'attività bancaria, avente carattere d'impresa e riservata alle banche (cfr. art. 10, D. Lgs. 1 settembre 1993, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") non può sottacersi come l'autonomia e la libertà delle scelte imprenditoriali, riconosciute e garantite dall'articolo 40 della Costituzione, e dall'intero ordinamento, in ragione del rischio gestionale connesso all'attività esercitata, costituiscono principi giuridici fondamentali che non possono in alcun modo essere disattesi.
Un provvedimento amministrativo autoritativo che imponesse, in violazione della vincolatività dei contratti, sancita dall'articolo 1372 del codice civile, modifiche o novazioni contrattuali in contrasto con la volontà di una delle parti, sarebbe considerato affetto da insanabili vizi di legittimità.
Tenuto conto peraltro che il testuale dettato dell'ultima disposizione emanata dalla Regione in materia (art. 8, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20), ancorchè contestata sotto vari profili dalle Banche, si presta ad una lettura atta a inquadrarne l'attuazione in un ampio ambito negoziale che consenta di imputare alle banche ogni valutazione circa le decisioni incidenti sul rischio d'impresa, e considerato altresì che le ulteriori - vigenti e, a quanto risulta allo scrivente, tuttora non attuate - disposizioni regionali in materia di rinegoziazione di mutui agevolati (art. 37, l.r. 16 aprile 2003, n. 4; art. 8, l.r. 17 marzo 2000, n. 8; art. 2, l.r. 28 settembre 1999, n. 22; art. 33, l.r. 27 aprile 1999, n. 10; art. 2, l.r. 30 marzo 1998, n. 5) individuano anch'esse un contesto negoziale al fine di attivare gli intendimenti legislativi, si ritiene che il procedimento consensuale ipotizzato dal richiedente Dipartimento sia in effetti l'unico strumento che si palesi adeguato a superare le espresse obiezioni ed a rendere operativo un percorso attuativo della prevista rinegoziazione da porre in essere in relazione a tutti i comparti produttivi ed agli altri settori che hanno nel tempo beneficiato di interventi creditizi regionali concretatisi in mutui agevolati.


3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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