Pos. II-IV Prot. _______/69.05.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica - Regime delle spese - Annotazione del "visto si liquidi".

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente

PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato -rilevata la necessità di operare chiarezza sulla "ripartizione di ruoli e responsabilità ...nella gestione delle spese afferenti beni e servizi"- sottopone allo scrivente la problematica concernente la competenza ad apporre, sui documenti contabili giustificativi della spesa relativa a forniture di beni e servizi, l'annotazione "visto si liquidi" o altra similare.
Premesso che l'art. 78 delle "Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato" dispone, tra l'altro, che "l'operazione di liquidazione si sintetizza in una dichiarazione apposta sulla stessa fattura, a cura del dirigente responsabile della Divisione interessata ..." e richiamata altresì la figura del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi di cui al D.P.R. n. 254/2002, in particolare vengono posti all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) se, nell'ipotesi di apertura di credito disposta a favore del funzionario delegato, l'annotazione "visto si liquidi" sia di competenza dello stesso funzionario delegato ovvero del dirigente che ha emesso l'ordine di accreditamento;
b) se il dirigente responsabile degli acquisti di cui al D.P.R. n. 254/2002 possa utilizzare lo strumento dell'ordine di accreditamento e, nell'ipotesi positiva, se la dichiarazione de qua debba essere apposta dal funzionario delegato o dal dirigente che ha emesso l'ordine di accreditamento.

2. Preliminarmente all'esame delle questioni prospettate pare opportuno richiamare, in via generale e con riferimento al procedimento di erogazione della spesa, la nozione di "apertura di credito" nonché quella di "liquidazione delle fatture".
Nella procedura di realizzazione della spesa pubblica la fase dell'ordinazione del pagamento si caratterizza per l'emissione, da parte dell'Amministrazione, del titolo di spesa con cui viene dato ordine ai competenti organi esecutivi di effettuare il pagamento a favore dei creditori; in particolare, nell'ipotesi in cui l'ordinazione della spesa venga effettuata con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, il titolo di spesa è costituito da un ordine di accreditamento mediante il quale l'Amministrazione pone, a disposizione dei predetti funzionari, appositi fondi affinché essi provvedano ad utilizzarli per il pagamento di determinate spese. Sulle aperture di credito il funzionario delegato può operare in due modi: o mediante ordinativi di pagamento intestati ai creditori, ovvero in contanti, mediante prelevamento, con buoni a proprio favore, dei fondi necessari (cfr. art. 57, comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440). I funzionari delegati, in particolare per quanto qui rileva, "sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti" (art. 58, comma 4, R.D. n. 2440/1923); essi, dunque, sono responsabili della gestione dell'apertura di credito fatta a loro favore e della legittimità dei pagamenti, tanto ordinati che direttamente eseguiti, nel senso che non possono destinare le somme di cui dispongono ad un uso diverso da quello per cui è stata autorizzata l'apertura di credito.
Per quanto poi concerne la liquidazione delle fatture, la stessa risulta dettagliatamente disciplinata dall'art. 78 delle "Nuove istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato" il cui comma 1, dopo aver previsto che "le fatture presentate per il pagamento debbono essere liquidate a cura della Divisione che ha posto in essere la fornitura o il servizio cui esse si riferiscono", continua prescrivendo analiticamente che, a tal fine, deve essere "accertata la regolarità della consegna e del collaudo dei beni forniti attraverso i documenti che comprovano tali operazioni; verificata la conformità dei quantitativi ordinati a quelli consegnati; accertata la regolare effettuazione dei servizi attraverso le dichiarazioni dei consegnatari interessati; indicata l'entità della penalità da applicare in relazione a eventuali ritardi e inadempienze; appurata l'inesistenza di eventuali impedimenti che possano costituire motivo di rinvio del pagamento della fattura". Il successivo comma 2 del medesimo art. 78 dispone poi che "l'operazione di liquidazione si sintetizza in una dichiarazione apposta sulla stessa fattura, a cura del dirigente responsabile della Divisione interessata, che indichi l'importo da pagare e, ove del caso, quello da dedurre per penalità e da versare in conto entrate eventuali del Tesoro".
La riferita disposizione individua puntuali e specifiche attività che devono essere compiute, ai fini della liquidazione della fattura presentata per il pagamento, prima dell'apposizione del "visto si liquidi" sulla fattura stessa e attribuisce al dirigente responsabile dell'Ufficio che cura le forniture ed i servizi la competenza ad effettuare l'annotazione de qua.
Ciò detto in via generale, si evidenzia ora che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'apertura di credito può essere disposta dall'Amministrazione regionale, mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, in particolare per il pagamento delle spese concernenti "acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici"; il comma 2 del medesimo art. 13 l.r. n. 47/1977 prevede poi che, in tale ipotesi, "gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati".
Il sistema dell'apertura di credito disposta per la realizzazione delle spese sopra indicate vede quindi coinvolti, alla stregua di quanto già osservato in via generale, da un lato, il dirigente responsabile della spesa che, in quanto titolare del relativo potere (cfr. artt. 2, comma 2; 7, comma 1, e 8, comma 1, l. r. n. 10/2000), emette l'ordine di accreditamento, e dall'altro, il funzionario delegato che, per effetto della previsione di cui al richiamato comma 2 dell'art. 13 della l.r. n. 47/1977 e dell'implicito rinvio, ivi contenuto, alla disciplina generale del funzionario delegato, risulta anch'egli responsabile della spesa nei termini sopra meglio evidenziati; pertanto, in tale situazione, al fine di accertare chi sia competente ad apporre il "visto si liquidi" sulla fatture presentate per il pagamento, trattasi anzitutto di individuare puntualmente i compiti e le responsabilità connesse alla gestione delle procedure di spesa.
Al riguardo si fa presente che tale accertamento, in particolare per ciò che riguarda le spese per il funzionamento degli uffici, non può prescindere dall'esame del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 ("Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato), che ha introdotto la figura del "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi" ed ha disciplinato le attribuzioni del predetto dirigente, nonché i compiti e le responsabilità del consegnatario e del cassiere.
Al dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi -definito dall'art. 1, comma 1, del citato D.P.R. n. 254/2002, come il "dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza"- sono attribuiti, per quanto qui rileva, compiti di programmazione del fabbisogno annuale di spesa (art. 4, comma 1) nonché la gestione delle spese per il funzionamento degli uffici (art. 5, commi 1 e 2). Ed invero, l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento per l'acquisto di beni e servizi spetta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, ai titolari dei centri di responsabilità e, cioè ai dirigenti con funzioni dirigenziali generali; questi ultimi poi, individuano i dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi "ai quali attribuiscono, ..., le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali" (art. 5, comma 2).
Alla dipendenza funzionale del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi sono posti gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dell'Amministrazione, denominati consegnatari (art. 6, commi 1 e 3), i cui compiti e le cui responsabilità sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 10 e 15. Particolare rilievo assume, ai fini dell'esame in questione, il citato art. 10 laddove prevede che ai consegnatari -"ferma restando la responsabilità del dirigente competente"- è affidata, tra l'altro, "la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle Amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi"; ai sensi poi dell'art. 15, i consegnatari "sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna ...".
Al pagamento delle spese contrattuali provvedono i cassieri su richiesta dei competenti uffici (art. 33, comma 1) ed a tal fine, qualora non sia possibile l'utilizzo della carta di credito, sono disposte a loro favore aperture di credito (art. 37, comma 1).

Il quadro normativo sopra delineato -considerato altresì il divieto di cumulo delle funzioni di consegnatario con quelle di cassiere (art.2, comma 3)- evidenzia che la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione delle spese di funzionamento degli uffici va effettuata considerando, oltre al dirigente responsabile della spesa e al funzionario delegato (cioè, nella fattispecie, il cassiere), anche il consegnatario.
In particolare, circa i compiti del consegnatario va osservato che le attività di vigilanza, verifica e riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contrattuali, affidate al consegnatario stesso dal sopra richiamato art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, risultano sostanzialmente assimilabili alle attività elencate nell'art. 78 delle "Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato", sopra richiamate, poiché tutte volte al controllo dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Ciò detto, può quindi ora affermarsi che il dirigente in questione, in quanto titolare del potere di spesa per l'acquisto di beni e servizi e in quanto competente a provvedere direttamente agli acquisti, è responsabile della spesa, con la conseguenza che il medesimo dirigente è altresì competente ad apporre il "visto si liquidi" sulle fatture presentate per il pagamento: ed invero, soltanto chi ha provveduto "direttamente" a disporre l'acquisto dei beni o la fornitura dei servizi è nelle condizioni di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali sotto il profilo della concreta acquisizione o fruizione degli stessi. Tuttavia, deve altresì precisarsi che le operazioni elencate nel richiamato art. 78, da compiersi prima dell'annotazione de qua ed ai fini della stessa,sono materialmente espletate non dal dirigente ma dal consegnatario, "ferma restando la responsabilità del dirigente competente" e, cioè, del dirigente responsabile degli acquisti.
In altri termini, nella dipendenza funzionale del consegnatario dal dirigente responsabile degli acquisti va individuata la chiave di lettura delle attribuzioni di cui sopra: l'operazione di liquidazione delle fatture è formalmente imputabile al dirigente responsabile della spesa mentre le attività di verifica e riscontro sono materialmente effettuate dal consegnatario, ferma restando la responsabilità del medesimo dirigente.
In tale sistema poi, la responsabilità per la spesa imputabile al cassiere -funzionario delegato a favore del quale è autorizzata l'apertura di credito- va inquadrata, alla stregua dei principi generali, come responsabilità per la regolarità dei pagamenti che dunque rileva nel caso di somme impropriamente o indebitamente pagate.

Così precisata la ripartizioni dei ruoli nella procedura della spesa per il funzionamento degli uffici, può ora passarsi a considerare i singoli quesiti sottoposti allo scrivente che, per organicità di trattazione, vanno unificati poiché entrambi volti ad accertare la competenza ad apporre il "visto si liquidi" nell'ipotesi di spesa per l'acquisto di beni e servizi realizzata mediante apertura di credito, e che invero appaiono risolti dal breve excursus normativo svolto.
Al riguardo si osserva anzitutto che, sebbene nel D.P.R. n. 254/2002 non sia espressamente previsto che il dirigente responsabile degli acquisti può autorizzare aperture di credito, la risposta positiva a tale quesito trova conferma, oltre che nel sistema sopra delineato, anche nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ("Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"), laddove si prevede, in via generale, e con valenza quindi estesa anche alle fattispecie ora in esame, che il dirigente responsabile della spesa -coincidente, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2002, con il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi- provvede al pagamento emettendo l'ordine di pagare le somme impegnate (art. 5, comma 1) ovvero delegando la spesa stessa mediante "l'accreditamento di somme a funzionari delegati" (art. 9, comma 1).


3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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