Pos. 6  Prot. N. /67.05.11 



Oggetto: Art. 1, co. 132 L. 311/04 (Finanziaria statale 2005) Divieto di estensione del giudicato - Applicabilità alla Regione Siciliana.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento regionale del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio gestione giuridica
ed economica del personale
regionale in quiescenza
(rif. fgl. 14.3.2005 n. 20601)
PALERMO





1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento, premesso che l'Amministrazione Regionale intende eliminare il contenzioso pendente o potenziale che possa arrecarle danno, chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio circa la possibilità di estendere ad altri dipendenti il giudicato formatosi per alcuni di essi in relazione alle fattispecie per le quali si è consolidato un orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti sfavorevole all'Amministrazione regionale.
In proposito, secondo l'avviso del Dipartimento richiedente, occorre preliminarmente valutare la refluenza della disposizione dell'art. 1, co. 132 della L. 311/04 (finanziaria 2005) che vieta l'estensione del giudicato - sulla possibilità di attuazione di tale procedura, stabilendo preliminarmente se il disposto della suindicata norma sia immediatamente applicabile all'ordinamento regionale e, di conseguenza, se il divieto di estensione del giudicato operi per il triennio 2005 - 2007 anche nei confronti dei dipendenti regionali in servizio e in quiescenza.
Conclusivamente l'Amministrazione richiedente rileva che l'applicazione del suddetto divieto impedirebbe, per tutta la durata della sua efficacia, di estendere il giudicato ai soggetti cui tale estensione spetterebbe, vanificando la possibilità di far cessare la materia del contendere e di bloccare il contenzioso potenziale.

2. Il quesito sottoposto all'esame di questo Ufficio va esaminato alla luce delle disposizioni normative al cui ambito è riconducibile. Innanzi tutto occorre esaminare l'art. 1, co. 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - citato da codesta Amministrazione - che così dispone:
"Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005 - 2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche."
L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - richiamato dalla surriportata norma - stabilisce "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
La suindicata disposizione normativa si deve ritenere recepita, nell'ambito della Regione Siciliana, dall'art. 1, co. 2 della l.r. 15.5.2000, n. 10 che così dispone: "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della regione e la Giunta regionale".
Ed invero la norma regionale opera, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale, un recepimento delle disposizioni del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, un rinvio dinamico al D. Lgs. 165/2001, T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che contiene la citata elencazione di amministrazioni pubbliche.
Infine, occorre tener presente che l'art. 1, comma 576 della finanziaria 2005 così recita "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".


3.Tanto precisato in ordine al quadro normativo di riferimento si osserva che la problematica in questione concerne aspetti finanziari, attinenti le competenze legislative statali ex art. 117, co. 3 Cost. che incidono sul trattamento economico del personale regionale, materia nella quale la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14, lett. q) dello Statuto Siciliano.
Dunque, in applicazione della norma di salvaguardia di cui al suindicato art. 1, co. 576 della L. 311/2004, il divieto in questione sembra inoperante in tale settore atteso che configge con la previsione statutaria.
La suindicata previsione normativa rientra, peraltro, nello spirito della riforma della Costituzione attuata con la legge costituzionale 3/2001.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, tra l'altro, acclarato che la recente riforma del Titolo V della Costituzione ha fatto venir meno - relativamente alle aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale i limiti generali previsti dagli statuti speciali (Corte Cost. sent. n. 536/2002) e, dunque, nella specie, quello delle norme fondamentali delle riforme economico -sociali, al cui ambito sarebbe riconducibile la finanziaria statale in questione.
"Infatti, se... il vincolo di quel limite permanesse pur nel nuovo assetto costituzionale, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e Province) autonome sarebbe irragionevolmente ristretta entro i confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa residuale delle Regioni ordinarie... onde devono escludersi ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Pertanto - ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - la particolare "forma di autonomia" così emergente dal nuovo art. 117 della Costituzione in favore delle Regioni ordinarie si applica anche alle Regioni a statuto speciale,...., ed alle Province autonome, in quanto più ampia rispetto a quelle previste dai rispettivi statuti" (cfr. Corte Cost. n. 274/2003).
Dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi sulla portata dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della riforma si applicano alle regioni speciali "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" (cfr. sent. cit.) ed, in ogni caso "le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia" (Corte Cost. n. 103/2003).
Dal superiore orientamento della giurisprudenza costituzionale e dalle citate disposizioni normative deriva l'inapplicabilità della previsione dell'art. 1, comma 132 alla Regione siciliana e la conseguente possibilità per quest'ultima di dar luogo, ove lo ritenga conveniente e previa valutazione delle disponibilità finanziarie, all'estensione del giudicato.
In proposito, si segnala che "L'amministrazione gode di ampia discrezionalità in ordine all'estensione ad altri suoi dipendenti degli effetti del giudicato amministrativo formatosi nei riguardi di alcuni di essi, dal momento che è libera di accertare se sussista o meno la convenienza nei vari casi di siffatta estensione; l'esercizio del potere discrezionale di procedere all'estensione nei confronti di altri dipendenti del giudicato formatosi per alcuni di essi è censurabile solo sotto il profilo della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia, in relazione ai principi di buona amministrazione e di equità; la estensione degli effetti del giudicato amministrativo nei confronti di altri dipendenti trova, di regola, un limite nella esistenza di situazioni ormai irreversibili". (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 18.03.1998, n. 156; C. Stato, sez. VI, 14.2.2000, n. 781; sez. VI, 9.3.2000, n. 1238; sez. V, n. 5.3.2001, n. 1245).
Va in ogni caso precisato che l'iniziativa di estendere il giudicato va adottata con una decisione dell'Amministrazione (C. di Stato sez. III, 20.6.2000, n. 1988) da cui risultino, appositamente motivate, le ragioni che hanno indotto all'estensione (C. Stato, sez. VI 16.2.1979, n. 81).
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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