Pos. II-IV Prot. _______/55.05.11

OGGETTO: Stipendi, assegni e indennità - Trattamento di fine rapporto - Compenso assessore regionale.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 1 marzo 2005 n. 620)
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento vien chiesto il parere dello scrivente circa la "legittimità" della istanza (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) presentata dal cessato Assessore regionale per l'industria, non componente l'Assemblea regionale, per il pagamento di una somma di denaro quale indennità di fine rapportospettantegli "in virtù della acclarata equiparazione" dell'indennità attribuita agliAssessori regionali non parlamentari al trattamento economico dei vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita "una indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana".
La richiamata disposizione fa, ovviamente, riferimento al sistema di governo precedente quello attuale che vedeva il Presidente della Regione e gli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale "nel suo seno" (cfr. art. 9, comma 1, Sta. Si., nel testo previgente), laddove -a seguito delle modifiche dello Statuto siciliano, introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2- è stato invece espressamente previsto che "il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori" (art. 9, comma 2, Sta. Si); dalla quale previsione si evince, a contrario rispetto alla previgente disposizione, che gli Assessori regionali possono essere nominati anche tra soggetti non componenti l'Assemblea regionale.
Considerato ora che la disciplina del trattamento economico mensile degli Assessori regionali va individuata, a tutt'oggi, nella previsione, sopra riportata, di cui all'art. 1 della l.r. n. 8/1956, deve conseguentemente ritenersi che tale disposizione trova applicazione anche nel nuovo sistema introdotto dalle cennate modifiche statutarie, e, dunque, nei confronti degli Assessori regionali nominati dal Presidente della Regione (siano o meno membri dell'Assemblea regionale siciliana).
In altri termini, le modifiche statutarie, per quanto qui interessa, non hanno certamente inciso sulla vigenza del richiamato art. 1 della l. r. n. 8/56, bensì solo sulla nozione di "Assessore regionale" che, dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2/2001, va individuata con riferimento ai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 9, comma 2, Sta. si., dal Presidente della Regione per essere preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
Per quanto poi, in particolare, concerne il trattamento economico mensile degli Assessori regionali non parlamentari, con deliberazione 17 giugno 2002, n. 208, la Giunta regionale ha, a tal proposito, disposto che "agli Assessori regionali non componenti l'Assemblea regionale è attribuita una indennità mensile lorda come previsto dall'art. 1 della legge regionale 1956, n. 8", con ciò intendendo espressamente attribuire agli Assessori in carica non deputati regionali la stessa indennità mensile spettante agli Assessori membri dell'Assemblea regionale.
Chiarito, dunque, che agli Assessori regionali, siano o meno componenti l'Assemblea regionale, spetta, ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 8/56, una indennità mensile di carica, si precisa ora che la predetta norma attribuisce agli Assessori regionali solo una indennità mensile, prevedendo espressamente che la stessa sia pari e, cioè, sia commisurata, al trattamento economico mensile dei vice Presidenti dell'Assemblea regionale; ciò, implicitamente, esclude la possibilità di estendere agli Assessori regionali, in relazione alla indennità di carica, altri istituti che individuano il trattamento economico complessivo dei vice Presidenti dell'Assemblea regionale.
In altri termini, vero è che ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale spetta, in quanto deputati, un trattamento economico di fine mandato; tuttavia, tale trattamento non può essere esteso anche agli Assessori regionali laddove a questi ultimi la norma regionale in esame attribuisce soltanto una indennità mensile di carica.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, deve concludersi che agli Assessori regionali non spetta il trattamento di fine rapporto per l'indennità di carica a tale titolo percepita, con la conseguenza che l'istanza presentata a tal fine dal cessato Assessore regionale per l'industria non può essere accolta.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale