POS. V Prot._______________/53.11.04

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati - Finanziamento ex art.24, l.r. n.9/2004 - Ambito oggettivo.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -
Dipartimento Lavoro
PALERMO






1. Con nota prot. n.926 del 21 febbraio 2005 codesto Dipartimento, premesso che l'art.24, L.r. 31.05.2004, n.9 ha autorizzato l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'Isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento ai sensi del D.Lgv. 18.06.1998. n.237, ha chiesto allo Scrivente se il predetto finanziamento debba essere destinato esclusivamente alla realizzazione di cantieri di lavoro "tradizionali", cioè finalizzati alla realizzazione di opere, o se invero non possa essere utilizzato dai comuni per "qualunque tipo di attività, ivi compresi i servizi che l'Ente locale è tenuto ad erogare ai propri cittadini".
Codesto Dipartimento rappresenta allo Scrivente che, nell'emanare con D.A. n.121/2004 le norme attuative della citata disposizione, ha previsto che l'apertura di cantieri di lavoro possa essere autorizzata soltanto per la costruzione o sistemazione di opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale e per le quali si possa effettuare il collaudo.
Tuttavia codesto Dipartimento, tenendo anche conto delle difficoltà operative segnalate dai Comuni interessati, dovute tra l'altro all'esiguità del complessivo stanziamento previsto (3 milioni di euro), ipotizza la possibilità di estendere il finanziamento anche ad altre "attività di pertinenza" dei Comuni.
A conforto del suggerito orientamento viene fatto rilevare allo Scrivente come la normativa in materia, nel definire l'ambito oggettivo dei cantieri di lavoro, abbia utilizzato espressioni differenti dalle quali potrebbe desumersi il progressivo intento di ampliare il campo delle attività finanziabili. Sono in particolare citati da codesta Amministrazione: l'art.1, D.Lgs.P.Reg. 18.04.1951, n.25 ("cantieri scuola di rimboschimento e di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità"); l'art.1, secondo comma, l.r. n.7/1959; l'art.1, l.r. n.17/1968 ("opere per la sistemazione di strade dei comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale"); l'art.1, l.r. n.9/1976 ("cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale").


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.24 della legge regionale 31 maggio 2004, n.9 ha testualmente così disposto:
"Finanziamento di cantieri di lavoro.
1. In deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a finanziare, nell'anno 2004, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell'Isola destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento ai sensi del D.Lgv. 18.06.1998. n.237, per i quali il relativo finanziamento è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a) e c), dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004".

Con D.A. 28 settembre 2004 sono stati dettati i "Criteri di riparto per l'istituzione dei cantieri scuola da finanziare ai comuni in applicazione dell'art.24 della legge regionale 31 maggio 200, n.9 ed approvazione delle relative linee-guida di gestione".


3. La citata disposizione normativa si limita ad autorizzare, in deroga alle procedure di riparto dei finanziamenti in favore degli Enti locali da destinare ad interventi per l'occupazione di cui all'art.4, comma 1 della l.r. n.3/1998, l'istituzione e gestione diretta di cantieri di lavoro in favore dei comuni già destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento.
La norma non detta disposizioni specifiche (speciali) in ordine ai cantieri di lavoro stessi, per i quali non può che farsi riferimento al vigente contesto normativo sui cantieri di lavoro, in cui la norma si inserisce e dal quale non pare allo Scrivente ci si possa discostare.

Vale la pena qui ricordare, per meglio comprendere quanto si viene affermando, le seguenti disposizioni:
a) il D.Lgs.P.Reg. 18.04.1951, n.25 e succ. mod. e integraz. che, nel disciplinare al titolo III i "Cantieri-scuola per lavoratori disoccupati", in particolare autorizza, all'art.16, l'Assessore per il lavoro e l'assistenza sociale a promuovere direttamente o ad autorizzare l'apertura di "cantieri-scuola, per lavoratori disoccupati, di rimboschimento e di sistemazione montana e di costruzione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità" (così in seguito alla modifica recata dall'art.12, comma 5, l.r. n.25/1993 che ha sostituito le originarie parole "costruzione di opere di pubblica utilità");
b) il D.Lgs.P.Reg. 31.10.1951, n.31, recante "Istituzione di cantieri-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali", che all'art.1 "promuove ed autorizza ai sensi del D.L.P. n.25 del 18 aprile 1951, l'apertura di cantieri-scuola di lavoro aventi prevalentemente per scopo la sistemazione delle strade dei comuni dell'Isola";
c) la l.r. 18.03.1959, n.7, recante "Norme per alleviare la disoccupazione in Sicilia", che stanziava provvidenze in favore dei comuni ivi indicati per l'esecuzione di opere di interesse comunale (art.1, primo comma), che venivano di seguito elencate in dettaglio (ib., secondo comma);
d) la l.r. 1.07.1968, n.17 e succ. mod. e integraz. che al Capo I disciplina i "Cantieri di lavoro promossi o autorizzati dalla Regione", autorizzando l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione all'apertura di "cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei Comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale" (art.1, primo comma) e affidandone la gestione "ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al 1° comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalità istituzionali" (art.1, secondo comma);
e) la l.r. 21.02.1976, n.9, recante "Provvidenze straordinarie per fronteggiare la disoccupazione"che ha autorizzato l'istituzione di "speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale";
f) la l.r. 12.03.1986, n.12 che autorizza "l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e per la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza comunale nei comuni dell'Isola..." (art.1), rinviando, per quanto non previsto dalla legge medesima, alle disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale n.17/1968 e succ. mod. ed integraz. (art.5);
g) la l.r. 27.05.1987, n.24 che autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare "cantieri di lavoro rivolti al ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico e ad opere di manutenzione di parchi e giardini pubblici....", affidandone la realizzazione ai comuni e alle province regionali e rinviando, per quanto non previsto alla "vigente normativa regionale sui cantieri di lavoro" (art.29, primo e secondo comma);
h) la l.r. 15.05.1991, n.27 che autorizza "ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n.12, a disporre l'apertura dei cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori disoccupati", rinviando per quanto non previsto alle "disposizioni contenute negli articoli da 1 a 3 della legge regionale 12 marzo 1986, n,12" (art.27, primo e terzo comma).
i) "Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati" sono state dettate nel Titolo II della l.r. 1.09.1993, n.25 che autorizza Comuni e Province "ad approvare ...i progetti concernenti le opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro per disoccupati previsti dalla legge regionale 1 luglio 1968, n.17, e successive modifiche, alla cui gestione provvedano direttamente i medesimi enti" (art.12, primo comma).

Dall'excursus normativo effettuato possono trarsi alcune brevi considerazioni.
Innanzitutto, le diverse disposizioni si collocano all'interno di un unico disegno normativo, essendo sorrette dalla medesima ratio e risultando per linee generali omogenei sia la disciplina dalle stesse dettata -come emerge dai continui rinvii alle norme precedenti per quanto non previsto dalle nuove norme- sia il tipo di opere realizzabili attraverso i cantieri stessi.
L'ambito oggettivo dei cantieri di lavoro, in particolare, è sempre circoscritto alla realizzazione di opere di interesse comunale, queste ultime o indicate in dettaglio o indicate più genericamente come "opere" di pubblica utilità.

Ora, la disposizione che ci occupa non si connota in maniera peculiare rispetto alle precedenti: la gestione diretta da parte dei comuni non rappresenta infatti una novità nel panorama normativo ricordato e tale comunque da giustificare una lettura della norma avulsa dalla comune nozione di "cantieri di lavoro" collegata alla realizzazione di opere e non di servizi.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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