Pos. 1   Prot. N. 39.11.05 



Oggetto: Incarico dirigenziale presso uffici di diretta collaborazione dell'assessore. Attribuibilità a funzionario dell'Amministrazione statale in regime di comando.



n...........................







ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Regionale Industria

Palermo




1. Con la nota n. 444 del 15 febbraio 2005 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione a due quesiti concernenti il conferimento di un incarico dirigenziale presso l'ufficio di diretta collaborazione di un assessore.
Precisamente si rappresenta che un dipendente di un agenzia delle Entrate con la qualifica C2 (personale non dirigenziale) veniva comandato presso l'ufficio di diretta collaborazione di un assessore regionale "presso il quale godeva del trattamento economico accessorio della corrispondente qualifica del personale regionale (categoria D)".
Successivamente, veniva stipulato un contratto, approvato con D.A. n. 93 del 31 ottobre 2003, con il quale venivano conferite al suddetto dipendente funzioni dirigenziali.
In relazione a tale provvedimento, riferisce codesto Dipartimento, la Ragioneria Centrale avrebbe opposto alcuni rilievi osservando che il dipendente avrebbe dovuto mantenere la medesima posizione funzionale posseduta presso l'ente di appartenenza e manifestando pertanto, l'opportunità di annullare il contratto in autotutela.
Di contro l'ufficio di gabinetto procedeva a confermare il provvedimento de quo.
Viene rappresentato altresì che codesto Dipartimento avrebbe proceduto a rimborsare all'ente di provenienza esclusivamente lo stipendio che il dipendente percepiva presso l'ente di provenienza e non la differente somma derivante dall'applicazione del nuovo contratto.
Ciò posto viene chiesto allo Scrivente:
1) Se l'inquadramento nell'area dirigenziale terza fascia del dipendente sia legittimo.
2) Qualora si condividesse sulla non legittimità del contratto quali iniziative adottare in autotutela.



2. Sui quesiti sopra enucleati si osserva quanto segue.
Come già rilevato nel parere prot. n. 280.01.11, citato da codesto Dipartimento, va osservato che la posizione di comando non crea un nuovo rapporto di impiego, né comporta modificazione di quello preesistente, ma lascia inalterato il rapporto originario, alla cui regolamentazione giuridica ed economica, il dipendente rimane sottoposto, con la sola variante che è chiamato a prestare servizio a favore di un'amministrazione diversa da quella di provenienza (cfr. C.Stato, VI, 27 novembre 1996, n. 1637; TAR Palermo, 14 dicembre 1996, n. 1911 C. Conti, sez. contr. Enti, 21.12.1987, n.195) e con la conseguenza che è solo quest'ultima competente all'emanazione dei provvedimenti in ordine allo status giuridico ed economico del proprio dipendente (v. C. Stato, sez. V, 16.03.1995, n.398);
Conseguentemente per il dipendente suindicato, chiamato in posizione di comando a prestare servizio presso un ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore, occorre fare riferimento, ai fini dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale ed accessorio, alle corrispondenti qualifiche del personale regionale.
Trattandosi come detto, di dipendente appartenente alla categoria statale "C2" , la corrispondente qualifica del personale regionale ai sensi del D.P. Reg.10/2001, e la "D", alla quale pertanto occorre fare riferimento per determinare il trattamento economico spettante al predetto dipendente.

Condividendosi, pertanto, sulla non legittimità del contratto stipulato con il soggetto in questione, non potrà che procedersi alla disapplicazione dello stesso.
Ed invero il contratto deve considerarsi nullo, e dunque inefficace, poiché contrario a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed, in particolare, all'art. 52 del D.Lgs 165/2001 che afferma la tradizionale regola secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore conseguita per lo sviluppo di carriera, o in esito ad apposite procedure concorsuali o selettive.
A tale proposito il Consiglio di Stato (sez. IV, 16.11.1993, n.1019) ha chiarito espressamente che "gli atti e l'utilizzazione in mansioni superiori da parte dell'amministrazione di destinazione non sono idonei ad incidere sullo status del dipendente rientrando ogni modificazione di questo nell'esclusiva disponibilità dell'ente di appartenenza".
Ed inoltre il contratto è contrario alle disposizioni che disciplinano il comando (art. 56, D.P.R. 3/57) quale istituto che determina solo, come già più volte rilevato, una modificazione oggettiva del rapporto originario di lavoro ed il solo obbligo per il dipendente di svolgere la propria prestazione lavorativa nell'interesse e sotto la direzione dell'amministrazione destinataria.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale