Pos. 1   Prot. N. / 35.11.05 



Oggetto: Liquidazione compenso a funzionari regionali per partecipazione a commissioni di collaudo occasionalmente istituite.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della protezione civile
Area Affari Generali
PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di corrispondere o meno un compenso ai funzionari dell' amministrazione regionale, chiamati a far parte di commissioni di collaudo occasionalmente istituite.
La vicenda trae origine dalla circostanza che, nelle more della costituzione della Commissione permanente di collaudo di cui all' articolo 1, punto A, comma 7 del D.P.Reg. n.28 del 29 giugno 1998, sono state nominate , con apposite note dirigenziali, commissioni di collaudo tecnico - amministrative al fine di potere utilizzare i mobili e le attrezzature acquistate da codesto Dipartimento per la sede di Palermo e per le unità operative di base delle altre province.
Tali commissioni hanno operato nell'ambito degli accertamenti e delle verifiche dei capitolati d'oneri delle varie forniture.
2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Come è noto la legge regionale 11 maggio 1995, n.15, recante "Norme per il contenimento, la razionalizzazione e l' acceleramento della spesa "dispone all' articolo 1, comma 4, che " nessun compenso spetta ai dipendenti dell' Amministrazione regionale o di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell' attività ordinaria ed istituzionale "
Il successivo comma 5 attribuisce poi al Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il compito di stabilire, entro tre mesi dall' entrata in vigore della legge, le fattispecie in cui ai dipendenti medesimi può essere corrisposto un compenso.
In sostanza la norma ha inteso disporre che, se il dipendente regionale viene chiamato a far parte dell' organo collegiale a causa della diretta connessione fra le mansioni proprie del posto ricoperto ed i compiti dell' organo stesso, non deve conseguire alcun compenso. Va, pertanto, effettuato un giudizio comparativo tra i compiti propri dell' organo collegiale e l' attività ordinaria ed istituzionale svolta dal dipendente che è chiamato a comporlo, con concreto riferimento ai compiti propri della sua qualifica. ( cfr. parere di questo Ufficio 13 dicembre 1993, n.17181; C.G.A., sez. consultiva 385/95 del 18 luglio 1995)
La stessa legge, al comma 5 del citato articolo 1, disciplina la procedura da seguire per la determinazione, mediante un provvedimento, di chiara natura regolamentare, della casistica che possa consentire la corresponsione di un compenso per la partecipazione dei dipendenti ad organi collegiali.
Chiaramente il regolamento di esecuzione dell' articolo 1, comma 5, della L.r. 15/93, contenuto nel decreto presidenziale 29 giugno 1998, n.28, ha natura eminentemente ricognitiva del diritto al compenso che trova la sua fonte nella legge.
Ciò posto si rileva che il D.P.reg. n.28/1998, all' articolo 1 lettera A, n.7 individua tra le fattispecie per le quali i dipendenti vanno remunerati, in aggiunta al normale trattamento economico, quella della Commissione permanente di collaudo per la fornitura oggetto d' acquisto da parte dell' Amministrazione regionale ex art.122 del regio decreto 23 maggio 1924 n.827 ed art.41, commi primo e secondo, del decreto del Ministro del Tesoro 28 ottobre 1985.
Il compenso ai componenti di tali commissione, inseriti nella tabella A - classe A - del decreto presidenziale 24 marzo 1995, n.82, viene corrisposto a titolo di gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta.
Pertanto, poiché le attività svolte dai componenti delle commissioni di collaudo occasionalmente istituite ben possono essere assimilate a quelle che saranno svolte dalla commissione permanente di collaudo, non appena la stessa sarà istituita, non si vede la ragione per la quale dovrebbe essere negato un emolumento ai funzionari dell' Amministrazione chiamati a farne parte.
Come peraltro già sottolineato il diritto al compenso per la partecipazione a commissioni e organi collegiali nasce dalla previsione contenuta nella legge e non dal decreto che ha carattere meramente dichiarativa del diritto al compenso.
D' altronde l'emolumento viene corrisposto a titolo di gettone di presenza per la partecipazione alla seduta per cui, anche dal punto di vista economico, l' Amministrazione effettua un esborso che è pari a quello che avrebbe sopportato laddove la commissione permanente fosse stata costituita.







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