Pos. 2-4   Prot. N. 27.2005.11 



Oggetto: PROGRAMMAZIONE - POR 2000/2006 - ART. 48 L.R. 4/2003 - AMBITO DI APPLICAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA

DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
SERVIZIO II - RISORSE MINERARIE ED
ENERGETICHE
PALERMO




1. Con nota n. 428 del 28 gennaio 2005 codesta Amministrazione riferisce di essere responsabile della misura 1.16 (ex 1.5.1) - inserita nell'Asse 1 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 - avente ad oggetto il completamento della rete di distribuzione del gas metano nei comuni e nelle aree industriali della Sicilia. La misura citata ha previsto, in prima applicazione, la concessione di contributi ai comuni che, seppur positivamente inseriti nella graduatoria approvata con D.A. del 30 luglio 1999 - relativa alla precedente programmazione comunitaria del POP 1994/99, sottomisura 3.2 c) - non usufruirono delle agevolazioni per insufficienza di risorse finanziarie della precedente programmazione.
Con decreto 29 maggio 2001 di "Approvazione della circolare relativa ai criteri e modalità di concessione del contributo per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani" codesta Amministrazione richiedeva ai suddetti comuni l'adesione alla nuova programmazione 2000-2006, secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare, da comunicare, unitamente alla richiesta documentazione, entro il termine di 15 giorni, poi modificato in 30 con il decreto del 15 giugno 2001.
Tra i comuni che non presentarono istanza di adesione giusta decreto 29 maggio 2001 - a causa, viene riferito, di non meglio precisati impedimenti di ordine tecnico - alcuni hanno di recente manifestato la volontà di usufruire dei benefici della misura 1.16.
Codesto Dipartimento, considerando che per la misura in oggetto sono disponibili delle economie di spesa, chiede se le stesse "possano essere legittimamente destinate in favore dei citati comuni inseriti nella graduatoria POP 94/99, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 48 legge 16 Aprile 2003, n.4, secondo cui, al fine di velocizzare la spesa relativa alla misura Por Sicilia 2000/2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengano utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della medesima legge".
A tal fine l'Amministrazione richiedente precisa che il programma di spesa della misura (1.16) prevede un completamento entro il 2003 e che l'applicazione ai comuni di che trattasi delle procedure indicate dall'art. 48 della l.r. 4/2003 concorrerebbe "ad assicurare il conseguimento della spesa entro il 2005, ed a rispettare quindi i termini previsti dal cronoprogramma della misura (stante che la spesa deve essere effettivamente conseguita entro i due anni successivi a quello indicato nel cronoprogramma in argomento".
   

2. Sul quesito posto si espone quanto segue.
Questo Ufficio, di recente, ha avuto modo di rendere il proprio avviso su di una problematica concernente la regola "n+2", richiamata da codesto Dipartimento, nell'ultimo capoverso della richiesta di parere, unitamente alla previsione contenuta nell'art. 48 della l.r. 4/2003, (cfr. parere 27 gennaio 2005, n. prot. 1171/6.2005.11, reso proprio su richiesta di codesto Assessorato). In tale sede, lo scrivente così si è espresso: "Al fine, in ultimo, di accertare, sotto lo specifico aspetto dell'ambito temporale inciso, la portata normativa del citato art. 48, l.r. 4/2003, si osserva che la norma in esame, pur mirando, in via generale, a <> si pone come puntuale e limitato scopo il <>, e pertanto è destinato a trovare applicazione solamente laddove sussistano i presupposti per realizzare gli obiettivi esplicitati.
  Si ritiene pertanto che,..................., la disposizione in discorso vada correlata, ............., agli obiettivi di spesa dell'anno 2003, e cioè, considerata la regola "n+2" - conseguente al disposto dell'art. 31, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1260 del 1999, ed in forza della quale qualsiasi impegno assunto in un dato esercizio "n" che non sia stato speso nell'esercizio "n+2" deve essere disimpegnato - imponga il limite temporale del 2005, operando in esclusivo riferimento alle sole somme impegnate, con formale provvedimento amministrativo nell'esercizio finanziario 2003".  

Lo stralcio del parere surriportato contiene già la soluzione, in termini negativi, alla problematica sottoposta, giacchè, si ribadisce, l'art. 48 si riferisce agli obiettivi di spesa dell'anno 2003, con riferimento esclusivo alle somme formalmente impegnate nell'esercizio finanziario di quell'anno.
Ora, se si esamina il decreto 9 luglio 2002, di codesto stesso Assessorato (pubblicato in G.U.R.S. parte I, n. 46 del 4 ottobre 2002), si rileva che l'approvazione del piano di finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della rete metanifera, previsti dalla misura 1.16 (già 1.5.1), si riferisce esclusivamente ai comuni che hanno accettato la nuova programmazione e che hanno fatto richiesta di essere ammessi a contributo secondo la suindicata misura, aderendo cioè al procedimento adottato per quella misura del POR 2000-2006 che, nella sua prima applicazione , ha vincolato la concessione dei contributi ai comuni utilmente collocati nella graduatoria della misura 3.2c) del POP Sicilia 1994/1999 alla "verifica della rispondenza ai criteri di selezione e conseguente adeguamento del piano finanziario ai nuovi tassi di partecipazione pubblica".
L'espletamento di quel procedimento, per il quale è stata nominata apposita commissione, si è concluso con l'adozione del citato decreto 9 luglio 2002; esso contiene la nuova graduatoria dei comuni, e relativi progetti, ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla misura 1.16 (ex 1.5.1) del POR 2000-2006.
La nuova graduatoria ha definitivamente sostituito quella relativa alla sottomisura 3.2 c) del POP Sicilia 1994/99, tant'è che il decreto riporta l'elenco dei comuni (tra i quali risultano considerati quelli indicati da codesto Dipartimento) che, seppur utilmente inseriti nell'originaria graduatoria del 1999, non hanno fatto pervenire la loro accettazione secondo i nuovi criteri e le modalità oggetto della circolare del 2001 e sono stati quindi - considerando i verbali della commissione esaminatrice e le schede di valutazione - esclusi dalla nuova graduatoria e dai progetti riferibili al POR Sicilia 2000-2006, misura 1.16.
Del resto lo stesso decreto 9 luglio 2002 - dopo aver ritenuto di "dover procedere all'imputazione al POR Sicilia 2000-2006 dei progetti approvati ed alla esclusione dei comuni che non hanno dichiarato l'accettazione del contributo" - statuisce, all'art. 1, "E' approvato il piano di finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della rete metanifera, prevista dalla misura 1.16, presentati dai comuni sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'importo complessivo di............già annotati a cura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze".
Con quel decreto codesto Assessorato dà contezza dell'annotazione di spesa, imputando al POR 2000-2006 i (soli) progetti approvati, escludendo espressamente dall'imputazione e dal successivo impegno di spesa - e, quindi, dal POR - i comuni di che trattasi.
Infine, a conferma delle considerazioni svolte, si osserva che discende dal tenore letterale dell'art. 48 della l.r. 4/2003, che le "maggiori somme derivanti dalla rimodulazione finanziaria delle misure" sono riferite alle graduatorie e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della stessa legge, quindi ai bandi e alle circolari ancora validi e soggetti a scorrimenti.
Ne consegue allora che, nella specifica fattispecie, il riferimento da considerare ai sensi dell'art. 48 della l.r. 4/2003 è la graduatoria contenuta nel decreto 9 luglio 2002, non già la graduatoria della misura 3.2 c) del POP 1994/99 che, pur costituendo il presupposto dell'elencazione contenuta nel decreto 2002, successivamente allo stesso ha definitivamente perso valenza.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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