Pos. IV   Prot. N. 04.2005.11  



Oggetto: IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI - RISCOSSIONE - RIMBORSO E DISCARICO DELLE QUOTE INESIGIBILI.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Finanze e credito
Servizio Riscossione
P A L E R M O

1.- Con nota 7 gennaio 2005, n. 332, codesta Amministrazione pone allo scrivente Ufficio un quesito relativo al termine a disposizione del concessionario della riscossione per avanzare all'Amministrazione finanziaria richiesta di rimborso e/o di discarico dei crediti inesigibili. Si intende in particolare accertare se, per quanto attiene le domande di rimborso e/o discarico, il termine di riferimento sia quello previsto dall'art. 77, commi 1 e 4, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero quello indicato dall'art. 45, comma 1, dello stesso decreto.
Il D.P.R. 43/1988 infatti, seppur abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337") continua, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 59 del Riordino, ad applicarsi alle domande di rimborso e discarico giacenti presso gli enti creditori all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Riferisce codesto Assessorato che - per carichi tributari affidati al cessato Commissario governativo e consegnati con verbale al subentrante Concessionario - il competente ufficio finanziario ha rigettato le domande di rimborso e/o discarico avanzate dal Concessionario, ritenendole "intempestive in quanto prodotte oltre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 77, comma 4, per la presentazione delle domande relative a ditte in liquidazione coatta amministrativa, trattandosi nella fattispecie, di carichi di residui del cessato commissario governativo, la cui procedura di liquidazione si è conclusa in data anteriore a quella di consegna delle liste di residui, il predetto termine di quattro mesi comincia a decorrere dalla......... data di affidamento dei residui al subentrante concessionario".
  Riferisce ancora codesto Dipartimento che per la verificare la tempestività della domanda, l'Ufficio finanziario ha fatto decorrere il dies a quo dalla consegna degli elenchi al nuovo concessionario - data dalla quale, ai sensi dell'art. 45 succitato, decorre solitamente il termine di 12 mesi per la richiesta di discarico delle quote inesigibili - ma ha ritenuto applicabile il termine di quattro mesi dalla chiusura delle procedure concorsuali previsto dall'art.77, comma 4. 

L'Amministrazione richiedente ritiene invece che nell'ipotesi di domande afferenti ai residui di gestione sia applicabile il termine riferito dal 1° comma dell'art. 45 del D.P.R. 43/1988.

2. Sulla problematica sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 77 del D.P.R. 43/1988, al comma 1, stabilisce che la domanda di rimborso deve essere presentata all'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi dalla scadenza dell'ultima rata; il comma 4 dello stesso articolo prevede che, se alla scadenza del termine indicato dal comma 1, è pendente procedura di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione controllata, la domanda di discarico o rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.
L'art 77 pare riferirsi alla ordinaria gestione del carico di entrate affidata ad un concessionario, tant'è che esso è collocato all'interno del Capo I "Procedimento", del titolo IV "Rimborso e discarico delle quote inesigibili, mentre l'art. 45 dello stesso decreto è inserito nel precedente Titolo II "Rapporto di concessione" che - al Capo II "Obblighi e diritti del concessionario" - contiene   taluni articoli, da 42 a 45, destinati a regolamentare i cambi nella gestione della riscossione delle entrate e i residui che transitano da una gestione all'altra. 

Per espressa previsione normativa, il commissario governativo o il nuovo concessionario hanno dodici mesi - decorrenti dalla consegna degli elenchi dei residui - per domandare il discarico di tutte le quote in elenco non riscosse per inesigibilità. L'inesigibilità cui si riferisce l'art. 45 pare essere quella verificatasi precedentemente alla consegna degli elenchi.
La ricostituzione del rapporto di concessione a seguito della cessazione del commissario governativo è considerata anche dall'art. 27 del D.P.R. 43/1988, ai sensi del quale "Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti". Tra quelle norme l'art. 45 è da ritenere la norma applicabile alla fattispecie prospettata, considerato che l'inesigibilità si è consumata durante la precedente gestione, per essersi la procedura concorsuale conclusa, durante l'esercizio delle funzioni commissariali.
Il termine di quattro mesi previsto dal comma 4 dell'art. 77, invero, pare riferirsi ad una gestione a regime e non a "residui di gestione" inesigibili già alla data di consegna degli elenchi di riferimento.
Detta interpretazione pare coerente, oltre che con la suindicata sistemazione delle norme all'interno del decreto, anche con le previsioni riportate dagli artt. 42, 43 e 42-bis del D.P.R. 43/1988 - articolo quest'ultimo inserito dall' dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'art. 42 del citato decreto considera i residui come entrate non riscosse durante la (precedente) gestione, mentre l'art. 43, nel riferirsi alle rate scadute durante la gestione del commissario governativo, dispone che il nuovo concessionario debba procedere nei confronti del commissario qualora rinvenga entrate inesigibili e non giustificate come tali; talchè se ne arguisce, argomentando al contrario, che quelle transitate da una gestione all'altra come "inesigibili" e dimostratesi tali vadano sotto il regime dell'art.45 del D.P.R. 43/1988, mentre per le quote non ancora scadute alla consegna dei residui il riferimento dovrebbe essere ai termini riportati all'art. 77, e nelle fattispecie relative a liquidazione coatta amministrativa o amministrazioni straordinarie, al quarto comma di esso.
Non pare rinvenirsi contraddizione nemmeno nelle differenti, opposte, modalità indicate dal decreto 22 marzo 1999 (pubblicato in G.u.r.i. n. 82 del 09-04-1999) che non può trovare applicazione se non successivamente alla sua entrata in vigore. Il suindicato decreto ministeriale - emanato in aderenza all'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha aggiunto l'art. 42bis al D.P.R. del 1988 - nello stabilire le modalità di trasmissione dei residui di gestione ha, infatti, disposto all'art. 5 che "Per i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il cessato concessionario consegna al subentrante concessionario o commissario governativo gli atti compiuti durante la gestione. Alla presentazione delle domande di discarico a seguito di chiusura della procedura concorsuale, per le quali alla data di cessazione delle funzioni non sono ancora scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della repubblica n. 43 del 1988, provvede il subentrante concessionario o commissario governativo semprechè la domanda non sia già stata presentata alla suddetta data". Ed ancora l'art. 8, comma 4, dello stesso decreto ministeriale dispone che "I termini procedurali di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono interrotti dalla data in cui il cessato concessionario perde la titolarità del servizio e riprendono a decorrere dalla data di consegna degli elenchi".
Il decreto ministeriale surriportato ha disposto l'interruzione dei termini considerati dagli artt. 75 e 77 del D.P.R. 43/1988, con la conseguenza che i termini pendenti al momento della perdita della titolarità del servizio ricominceranno a decorrere ex novo alla data di consegna degli elenchi al subentrante concessionario. Inoltre mentre tale previsione di interruzione dei termini era già contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 75, analoga sospensione non era prevista dall'art. 77 durante la pendenza dei termini in esso contenuti per l'ipotesi di cambio di gestione.
Ne discende che gli uffici finanziari possono applicare le modalità oggetto del decreto ministeriale suindicato solo per domande di discarico giacenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1999 (cioè al 1° luglio 1999) ma presentate successivamente alla entrata in vigore del decreto ministeriale 22 marzo 1999, ai sensi del quale il concessionario subentrante, per ipotesi come quella sottoposta, può avanzare domanda di rimborso o discarico entro quattro mesi dalla data di consegna degli elenchi - data dalla quale ricomincia a decorrere il termine previsto dall'art. 77, comma 4 - semprecchè alla data di cessazione delle funzioni del precedente concessionario quel termine pendesse ancora.
Alle domande giacenti alla stessa data (1° luglio 1999) ma avanzate precedentemente all'entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale e relative a procedure concorsuali è da ritenere invece applicabile il termine di maggior favore riportato all'art. 45 del D.P.R. 43/1988.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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