Pos.   1 Prot. N. 3.05.11 



Oggetto: Contratti della P.A. - POR - Affidamento diretto all'Università di XXXXX di studi per la realizzazione del piano paesistico.




Allegati n...........................

         
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente - Servizio tutela ed acquisizioni
                      PALERMO 




1 - Con nota 7 gennaio 2005, n. 01, codesto Assessorato espone che la Soprintendenza di XXXXX ha stipulato col Dipartimento di architettura e urbanistica dell'Università degli studi di quella città un disciplinare di incarico per l'esecuzione di una consulenza concernente la redazione del piano paesistico degli ambiti e porzioni di ambito ricadenti nel territorio provinciale, per un importo di 480.000,00 euro, senza autorizzazione di codesto Dipartimento.
Codesta Amministrazione ritiene che detto disciplinare sia stipulabile ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 80/1977 per il quale le soprintendenze "provvedono tra l'altro al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca scientifica e al restauro dei beni culturali avvalendosi anche della collaborazione delle Università e degli Istituti altamente specializzati." Tuttavia, viene posto l'interrogativo se sia legittimo affidare direttamente all'Università l'incarico in questione senza l'esperimento di una preventiva gara. Ciò in quanto, come osservato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con deliberazione n. 176 del 25 giugno 2002, "la legge n. 109/1994 ed il decreto legislativo n. 157/1995 non contemplano la possibilità che un'amministrazione, mediante apposita convenzione con l'Università, si avvalga delle strutture di quest'ultima per la predisposizione di elaborati progettuali".
Poiché, sempre a dire di codesto Dipartimento, lo studio in questione rientrerebbe "nell'ottica dell'affidamento dei lavori pubblici e dei servizi" potrebbe farsi applicazione, nella fattispecie, del disposto di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale ""I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1, nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza: per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente".
Fatta tale premessa si chiede se la Soprintendenza di XXXXX, anche alla luce dell'importo sopra citato, ha facoltà di stipulare direttamente convenzioni con l'Università e in particolare sulla legittimità del disciplinare in argomento.

2 - Lo scrivente dubita della possibilità di ricondurre gli studi oggetto del disciplinare alle competenze attribuite alle Soprintendenze dall'art. 13, n.1) della l.r. n. 80/1987, norma riferibile, per sua espressa previsione, ai "beni culturali" che lo stesso articolo distingue chiaramente dai "beni ambientali".
L'attività in questione, piuttosto, può farsi rientrare fra i servizi attinenti alla paesaggistica, ricompresi nella categoria n. 12 dell'allegato 1 al D. lgs. 17-3-1995, n. 157 per i quali, in Sicilia, trova applicazione l'art. 17 della legge n. 109/1994 nel testo modificato dall'art. 11 della l.r. n. 7/2002.
Orbene, dal combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 di detto articolo si ricava che l'affidamento diretto è consentito per gli incarichi di importo stimato inferiore a 100.000 euro mentre, per gli importi superiori, è previsto il ricorso a gare di evidenza pubblica. In particolare, per gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria viene richiamata l'applicazione del decreto legislativo n. 157/1995; per quelli compresi fra i 100.000 euro e tale soglia, si rinvia ad un ancora non emanato regolamento presidenziale.
L'oggetto della convenzione in esame rientra, pertanto, nell'esclusivo ambito di applicazione del D. lgs. N. 157/1995 che consente il ricorso all'affidamento senza gara nelle sole ipotesi previste dall'art. 7.
Né, nella fattispecie, mancando una qualsiasi previsione normativa che preveda l'avvalimento dell'Università da parte di codesto Assessorato per la realizzazione dello studio oggetto della convenzione, si sarebbe potuto far ricorso all'affidamento diretto, consentito dalla lettera c) dell'art. 17, comma 1, della legge n. 109/1994 nei confronti degli "organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono avvalersi per legge o per ordinanza"; previsione, peraltro, analoga a quella di cui all'art.5, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 157/1995.
Infine, la competenza all'affidamento del servizio in argomento, quale atto di gestione, va intestata, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. n. 10/2000, al dirigente generale del Dipartimento ovvero a quello sott'ordinato cui sia stata eventualmente affidata la predisposizione del piano e la gestione delle relative risorse, ad eccezione, ovviamente, dei provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'art. 17 del testo coordinato nonché degli affidamenti aventi natura fiduciaria che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 17, sono di competenza delle autorità politiche.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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