Pos.1   Prot. N. 2.05.11 



Oggetto: Lavori pubblici. Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto. Uffici di segreteria - assegnazione di personale degli "enti territoriali".




Allegati n...........................

         

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
                  PALERMO 


1 - Con nota 5 gennaio 2005, n. 21, viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine al significato da attribuire alla locuzione "enti territoriali interessati" contenuta nell'art. 7/ter della legge n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia per effetto delle modificazioni apportatevi dalla legge regionale di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Il comma 12 di tale articolo prevede infatti che all'ufficio di segreteria dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici possono essere assegnate, in posizione di comando, non più di dieci unità di personale "proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati".
Codesto Dipartimento osserva che il termine "enti territoriali", se interpretato in senso letterale, andrebbe riferito agli enti locali territoriali (comuni, province) già contemplati dalla disposizione con la sola aggiunte delle "aree metropolitane", non ancora istituite nella regione.
A fronte di tale interpretazione, che renderebbe sostanzialmente superflua la disposizione, viene ipotizzato che il legislatore abbia voluto usare il termine "enti territoriali" impropriamente intendendo riferirsi a tutti gli altri enti pubblici non economici che svolgono la propria attività in un ambito territoriale definito.
2 Le osservazioni di codesta Amministrazione, seppur giustificate dal fatto che detti "enti territoriali" devono ritenersi logicamente altro rispetto ai comuni ed alle province, pervengono ad un'estensione della volontà del legislatore non sorretta dall'interpretazione logico-letterale della norma che va privilegiata ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (anteposte al codice civile) e non appare di per sé di significato tale da rendere necessari diversi criteri interpretativi ove riferita ai soli enti locali territoriali.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 25 ottobre 1999, n.742, la nozione di ente locale è tradizionalmente riservata agli enti pubblici territoriali per i quali il territorio assume il rilievo di elemento costitutivo, con esclusione degli altri enti in relazione ai quali la circoscrizione territoriale nell'ambito della quale operano costituisce soltanto limite di competenza.
Il fatto, poi, che altri giudici (cfr. sentenza n. 835/99-R della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti) abbiano esteso la categoria degli "enti locali" anche ad enti pubblici non economici strumentali di quelli "territoriali" (come gli istituti autonomi per le case popolari) comprova piuttosto che il legislatore regionale abbia usato il termine "territoriali" nel senso più limitativo.
Va poi considerato che lo stesso legislatore utilizza sovente la locuzione "enti territoriali" come sinonimo di enti locali in senso stretto (cfr. a titolo esemplificativo, art. 78 della l.r. n. 2/2002; art. 78 della l.r. n. 4/2003; art. 2 della l.r. n. 28/1999; art. 3 della l.r. n. 8/1997; art. 5 della l.r. n. 42/1988 e per la legislazione statale, art. 141 d.lgs. n. 267/2000; art. 14/quater l. n. 241/1990; art. 2 l. n. 131/2003) mentre quando ha voluto riferirsi agli altri enti pubblici non territoriali li ha ben distinti (cfr., ad esempio, l'art. 49 della l.r. n. 15/2004; l'art. 1 della l.r. n. 10/2000; l'art. 2 della l.r. n. 29/1995). Spesso, poi, come per la norma in esame, vengono distinti gli enti locali "territoriali" da quelli "istituzionali" (cfr. art. 1 della l.r. n. 10/2000; art. 1, comma 14 l.r. n. 48/1991). L'uso del termine "enti territoriali" nell'art.7/ter della l. n. 109/1994 non appare, quindi, meramente ripetitivo atteso che nell'ordinamento regionale gli enti locali o territoriali non sono costituiti semplicemente dai comuni e dalle province ma anche dalle aree metropolitane, dalle unioni di comuni e dai consorzi intercomunali ( cfr. art. 14 della l.r. n. 9/1986; art. 20 della l.r. n. 30/2000) poco rilevando che attualmente si sia pervenuti o meno ad alla costituzione di enti sovracomunali.

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  Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 
  Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS. 



                   


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