Pos. 1   Prot. N. 285.11.04  


Oggetto: D.Lgs n. 285/92. Architetti ed ingegneri esaminatori. Competenze.





Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Servizio VII " Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile"

PALERMO




1. Con la nota n. 9517 del 21 dicembre 2004 codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle competenze delle figure professionali di architetto e di ingegnere in relazione agli accertamenti tecnici previsti ai sensi dell'art. 81del Codice della Strada.
Rappresenta codesta Amministrazione di avere fatto frequentare ad alcuni architetti, nell'anno 1996, l'apposito corso di abilitazione alle funzioni di operatore tecnico ed esaminatore e che gli stessi hanno superato, il 13 luglio 1996, il previsto esame di idoneità " diventando abilitati ad effettuare tutte le operazioni tecniche previste dal soprarichiamato art. 81"
Successivamente, si rileva ancora, con il D.P.R 16 settembre 1996, n. 610, veniva modificato l'art. 242 del Regolamento di esecuzione al codice della strada, prevedendo che i succitati accertamenti potevano essere effettuati esclusivamente dagli ingegneri.
Ora, poiché il punto 3 del novellato art. 242 prevede che " Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministero dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati" e poiché a tutt'oggi tale equiparazione non è stata ancora effettuata, si chiede di conoscere il parere dello Scrivente " in ordine alla possibilità per i Dirigenti - Architetti abilitati alle funzioni di operatore tecnico ed esaminatore antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R 16.9.1996, n. 610 di svolgere le medesime operazioni consentite ai Dirigenti- ingeneri, così come ritiene lo Scrivente "

Si rappresenta infine che "su fattispecie analoga il Ministero dei Trasporti ha risolto positivamente una problematica sorta per gli assistenti tecnici che avevano conseguito l'abilitazione ad effettuare gli esami previsti dall'art. 332 del Regolamento antecedentemente al 31.12.1993, motivando che si verteva in tema di " diritti quesiti".


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art. 81 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, rubricato "Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri" dispone testualmente: "Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti."
Il regolamento, pertanto, ha determinato quali accertamenti sono demandati a ciascuno dei profili professionali indicati dai primi due commi dell'art. 81 del D.lgs 285/92.
In esecuzione di tale norma l'art 242 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), stabilisce, al primo comma, che gli accertamenti tecnici previsti dal codice della strada all'art. 81 "siano riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore e ai dirigenti tecnici ingegneri, possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) ed e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C"
I soggetti indicati nel suddetto regolamento potevano, ai sensi della tabella III allegata, essere muniti sia diploma di laurea in ingegneria che in architettura.
L'art. 143 del D.P.R 16 settembre 1996, n. 610, ha successivamente modificato la tabella in questione prevedendo che soltanto gli ingegneri possano svolgere tutti gli accertamenti tecnici di cui sopra.
Di contro gli architetti possono svolgere esclusivamente gli accertamenti indicati nelle lettere c), d), e).
Ora, codesto Dipartimento rappresenta di avere fatto frequentare ad alcuni architetti " l'apposito corso di abilitazione alle funzioni di operatore tecnico ed esaminatore; e che i predetti architetti "hanno superato, alla data del 13 luglio 1996, il previsto esame di idoneità (art. 121 C.d.s) diventando abilitati ad effettuare tutte le operazioni tecniche previste dal soprarichiamato art. 81"
A tale proposito si osserva che la norma citata ( art. 121 c.d.s.) fa riferimento all'esame di idoneità necessario per effettuare gli esami per il rilascio della patente di guida e pertanto non riguarda i presunti corsi di abilitazione per lo svolgimento di funzioni di operatore e esaminatore di cui all'art. 81 c.d.s..
Ed invero sia l'art. 81 del c.d.s. che la tabella III allegata al D.P.R 495/92 prevedono che solo per i profili professionali di capo tecnico, collaboratore amministrativo, assistente tecnico, assistente amministrativo, che abbiano il diploma di perito industriale o di perito nautico o di geometra ovvero la maturità scientifica, sia necessaria l'abilitazione agli accertamenti tecnici rilasciata dalla D.G. M.C.T.C, lasciando presumere che la stessa abilitazione non sia necessaria per i profili professionali di architetto e di ingegnere .
Ciò posto - considerato che la legge non prescrive lo svolgimento di alcun esame di idoneità per gli accertamenti di cui all'art. 81 e che l'esame di idoneità previsto dall'art. 121 c.d.s. può ancora essere effettuato dagli architetti e dagli ingegneri così come precedentemente previsto, poiché la norma non è stata modificata, si può agevolmente ritenere che a seguito della modifica apportata dal D.P.R. 610/96, gli architetti potranno effettuare solo gli accertamenti individuati nelle lettere c), d), e) della tabella III più volte citata.
Si osserva infine che, trattandosi di applicazione di normativa statale destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, valuterà codesto Assessorato l'opportunità di richiedere sulla questione il competente avviso degli organi centrali.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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