POS. V Prot._______________/284.04.11

OGGETTO: Art. 49 l.r. 15/2004 - Regione siciliana ed enti regionali - Assunzioni in qualifiche per cui è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo - Schema di decreto.





ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
Ufficio di Gabinetto

PALERMO



1. Con nota prot. 1685/Gab del 22 dicembre 2004, codesto Ufficio ha rimesso allo Scrivente uno schema di decreto presidenziale, da sottoporre alla Giunta regionale, relativo ai criteri in oggetto.



2. Osservato, preliminarmente, che la individuazione dei titoli e dei relativi criteri di valutazione riveste margini di ampia discrezionalità, e che, quindi, l'esame dello Scrivente resta limitato alla valutazione degli aspetti di natura prettamente tecnico-giuridica, sullo schema trasmesso si effettuano le osservazioni che seguono.


L'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nello stabilire che la Regione e gli enti comunque sottoposti a vigilanza e controllo della medesima effettuano le assunzioni di personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, mediante concorso per titoli, eventualmente integrato da una specifica prova d'idoneità, demanda ad un decreto Presidenziale, adottato su delibera della Giunta regionale e su proposta di codesto Assessorato, l'individuazione dei "criteri e gli elementi di valutazione dei titoli" (art. 49, comma 2, lr 15/2004). La medesima disposizione dispone che "Trovano applicazione le precedenze, preferenze nonché le riserve di posti previste, per le assunzioni di cui al comma 1, dalla vigente normativa".

Pertanto, stante che il regime delle preferenze e precedenze non è demandato dalla predetta norma al decreto presidenziale in questione, le disposizioni previste nell'art. 5 dello schema sottoposto, relative alle preferenze nell'assunzione, vanno espunte.
Va ricordato, peraltro, che a termini dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, "Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".


Sotto il profilo terminologico, i titoli che, nello schema, vengono definiti quali "titoli professionali", andrebbero, più esattamente individuati quali "titoli formativi", stante che tali titoli, da quanto si evince dalla previsione dell'art. 3, lett. a), dello schema stesso, sono correlati al superamento di corsi di formazione professionale, non già titoli abilitativi all'esercizio di "professioni".

Infine, il riferimento a titoli "equipollenti", contenuto nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3, darebbe luogo all'incertezza sull'"equipollenza" (e, quindi, potrebbe generare notevole contenzioso) dal momento che, per i titoli formativi -diversamente che per i titoli di studio- non è previsto un procedimento che possa definire con oggettivi criteri l'equipollenza di un titolo con un altro; andrebbe, eventualmente, esplicitato che il giudizio di equivalenza va condotto con riferimento alle qualifiche d'iscrizione previste per la formazione delle graduatorie.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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