Pos. IV Prot. _______/275.04.11

OGGETTO: Impiego pubblico - Dirigenza enti locali - Accesso - Disciplina applicabile.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato chiede un approfondimento della problematica -già trattata dallo Scrivente nel parere 6 novembre 2002, n. 18053/154.02.11- concernente l'individuazione della normativa applicabile per la disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente negli enti locali della Regione siciliana.
Premesso che nel citato parere n. 18053/2002 quest'Ufficio si è espresso nel senso della "inapplicabilità (transitoria e fino alla scadenza del 31.12.2006) del sistema di accesso alla dirigenza stabilito dall'art. 28 del D.L.vo29/93, con il conseguente obbligatorio ricorso alle procedure concorsuali per soli titoli stabilite dall'art. 19, comma 4, della L.R. 25/93", e considerato altresì che "l'esperimento della procedura concorsuale per esami risulta più rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che richiedono il pieno accertamento della professionalità offerta dal soggetto da reclutare", in particolare vien chiesto se, "a seguito del recepimento, contenuto nell'art. 34 della L.R. 10/2000, dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387/98", il sistema (concorso per esami o corso-concorso selettivo di formazione) delineato dal predetto art. 28 del D.Lgs. n. 29 (rectius: vedi ora l'art. 28 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), possa trovare applicazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale negli enti locali regionali.

2. Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto sostenuto dallo Scrivente nel citato parere n. 18053/2002.
A tal proposito si evidenzia anzitutto che la questione esaminata in quella sede riguardava più specificamente l'applicabilità, nella materia de qua (accesso alla qualifica di dirigente negli enti locali regionali), dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993, prima del recepimento della stessa norma statale nell'ordinamento regionale, operato con l'art. 34, comma 5, della legge regionale n. 10/2000.
Nel richiamato avviso -in coerenza con quanto affermato dal CGA nel parere 16 novembre 1993, n. 592, laddove è precisato che le norme contenute nel D.Lgs. n. 29/1993, sono direttamente applicabili al personale degli enti locali siciliani solo in mancanza di norme regionali ed in attesa che la Regione legiferi in materia- si è osservato che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993, la Regione aveva già legislativamente disciplinato la materia relativa all'accesso agli impieghi pubblici prevedendo che, tra gli altri enti, gli enti locali territoriali procedono, mediante pubblici concorsi, all'assunzione del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (cfr. artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, della l.r. n. 12/1991); si è rilevato altresì che tale disciplina risultava coerente con il sistema di accesso alla dirigenza delineato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 (concorso per esami ovvero corso-concorso selettivo di formazione), poiché il predetto art. 3, comma 1, della l.r. n. 12/1991, si limita a statuire la regola del pubblico concorso senza specificare che la selezione abbia luogo per esami, ovvero per titoli, ovvero ancora per titoli ed esami; si è dunque concluso che alla data sopra indicata e, cioè, quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993, "il sistema di accesso alla dirigenza per gli enti locali siciliani non poteva trovare fondamento nell'art. 28 del d.lgs. n 29/1993".
Si è poi precisato, sempre in conformità a quanto affermato dal CGA nel citato parere n. 592/93, che la disposizione di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 -nel disporre che per un triennio dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 25/1993 (termine più volte prorogato con diverse leggi regionali e da ultimo differito al 31 dicembre 2006 dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n.15), i posti messi a concorsosono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli- "non si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 29/1993 poiché introduce una disciplina transitoria";ed è in relazione a quest'ultima affermazione che si rendono necessari ulteriori precisazioni, ciò al fine di individuare la normativa applicabile per la disciplina dell'accesso alla qualifica dirigenziale negli enti locali regionali.
Ed invero, l'affermazione testè riportata potrebbe, in effetti, essere interpretata nel senso che, fino a quando permane nella Regione il regime transitorio di espletamento dei concorsi pubblici per soli titoli, tale regime trova applicazione anche per l'accesso alla dirigenza negli enti locali regionali; tuttavia, non può non considerarsi, che l'introduzione, pur in costanza del richiamato regime transitorio, di nuove norme regionali per l'accesso alla dirigenza negli enti locali rende inapplicabile il medesimo regime al predetto accesso.
Ed infatti, al riguardo va rilevato che l'art. 34, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 -nel prevedere, tra l'altro, che "nei comuni, nelle province e negli enti locali trova applicazione il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387", il cui art. 10 sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993- ha in effetti "recepito", per gli enti locali regionali, le norme statali che disciplinano la materia dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'ordinamento della dirigenza.
Con il disposto, sopra riportato, dell'art. 34, comma 5, della l.r. n. 10/2000, il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il "recepito" ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, poiché con la legge regionale n. 10/2000 sono state introdotte nuove norme che regolano, per quanto qui interessa, l'accesso alla dirigenza negli enti locali, tenuto conto altresì della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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