Pos. 2   Prot. N. 273/2004.11 



Oggetto: Contributi e finanziamenti - C.I.E.M. - Artt. 67 L.r. 21/2001, 48 L.r. 23/2002, 12 e 59 L.r. 15/2004 - Qualificazione aiuto.




Allegati n...........................


IASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio Artigianato
Servizio Promozione





Con nota 7 dicembre 2004, n. 18335, l'Amministrazione in indirizzo manifesta nuovamente l'esigenza che questo ufficio riesamini - alla luce degli artt. 15 e 59 della l. r. 5 novembre 2004, n. 15 - la natura del contributo in favore del CIEM (centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo).
In particolare codesto Dipartimento chiede se, alla luce delle recenti disposizioni, sia da ritenere superato il convincimento dello scrivente (nota 21 giugno 2002, n. 10521, pareri 3 marzo 2003, n. 36147/314. 2003.11 e 5 luglio 2004, n. 11394/127.11.2004) circa la configurabilità dell'intervento agevolativo previsto dall'art. 67 della l.r. 21/2001 in favore del CIEM quale aiuto di stato al funzionamento e, in ragione di ciò, se trova ancora giustificazione la richiesta 16 settembre 2004, n. 14521, con la quale lo stesso ufficio richiedeva la scheda descrittiva del contributo straordinario da notificare alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
   
  2. Sono da confermare i convincimenti precedentemente espressi, quantomeno fino all'entrata in vigore della l.r. 15/2004, giacchè quest'ultima non può "sanare" la presupposta configurabilità dell'intervento agevolativo contenuto all'art. 67 della l.r. 21/2001 quale aiuto di stato al funzionamento.  

Permane dunque la ratio evidenziata nella richiesta d'invio della scheda descrittiva, giacchè le novità normative introdotte dalla l.r. 15/2004 non possono sostituire la valutazione comunitaria, tenuto altresì conto che l'art. 59 della legge, malgrado la sua titolazione di "interpretazione autentica di norme", si limita a riprodurre, al primo comma, le norme che dovrebbe interpretare, mentre introduce al secondo comma delle novità normative che, innovando, dispongono solo per il futuro, senza efficacia retroattiva.
La disposizione in questione non solo non ha dissipato i dubbi sulla natura del CIEM e dei contributi destinatigli ma ha reso ancor più complesso il quadro normativo di riferimento ed invero, laddove avrebbe dovuto interpretare, l'art. 59 travalica la funzione meramente dichiarativa che, annunciata dalla titolazione della norma, è disattesa nei precetti normativi.
  E' vero che la norma d'interpretazione autentica ha per sua natura efficacia retroattiva e che "rientra tra i poteri del legislatore quello di imporre ..........la lettura di una determinata norma, diversa da quella cui si sarebbe dovuto giungere, alla stregua del diritto previgente, attraverso il corretto impiego degli strumenti esegetici" (cfr. Cass. 4-12-1986, n. 7182), ma "la qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche non può fondarsi sul mero titolo del testo legislativo........ma presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa, , per la quale la legge medesima, essendo rivolta ad imporre una data interpretazione di una precedente norma, con efficacia retroattiva, non è suscettibile di applicazione autonoma, ma si integra con la norma interpretata, nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da quest'ultima e dalla norma interpretativa;" (cfr. Cass. 22-10-1981, n. 5533).  

Il 1° comma dell'art. 59 dichiara un intendimento che, senza nulla interpretare, riafferma quanto già disposto dal richiamato articolo 48 della l.r. 23/2002 il quale, riferendosi al contributo straordinario di cui all'art. 67, così recita: "deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati", laddove, quasi pedissequamente, il 1° comma dell'art. 59 afferma: "le spese di gestione di cui all'articolo 48 della legge regionale 4 gennaio 2002, n, 23, si intendono connesse allo svolgimento di attività in favore dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati".
Diversa la natura del 2° comma dell'art. 59 della l.r. 15/2004 che si palese come disposizione novativa, giacchè dall'entrata in vigore della stessa legge si muta il contesto normativo di riferimento. Conseguenzialmente anche la seconda previsione "non ha (nonostante l'espressa enunciazione) natura di interpretazione autentica............, atteso che il contenuto concerne un aspetto del quale non è rinvenibile alcuna traccia nella norma precedente" (cfr. Cass., sez. III, 28-08-2002, n. 12605) e l'intendimento del legislatore è, anzicchè d'interpretare, di innovare la disciplina dei contributi al CIEM (cfr. Cass., sez. III, 18-05-1994, n. 4865; T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 02-04-2002, n. 553).
La novazione normativa è dichiaratamente irretroattiva (Dall'entrata in vigore della presente legge.....) e - oltre ad introdurre modalità nuove nella concessione del contributo - pare modificare la natura dell'erogazione da straordinaria in ordinaria (i contributi previsti dall'articolo 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, vengono corrisposti con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23).
Il 1° comma dell'art. 23 della l.r. 23/2002 (Contributi in favore di associazioni e fondazioni) contiene infatti un riferimento al carattere annuale delle spese nel richiamo al comma 2, lettera h), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Quest'ultima norma dispone che la legge finanziaria determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo a determinare i contributi e le altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno anno considerato dal medesimo bilancio pluriennale.
Nonostante le nuove modalità di concessione del contributo al CIEM introducano in effetti una forma di controllo da parte dell'Amministrazione regionale - che procederà all'erogazione della prima quota solo dopo la dettagliata e positiva verifica del piano di programma (a giustificazione di spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o vigilati) e della seconda quota a rendicontazione - è la stessa irretroattività della legge regionale 15/2004 a lasciare invariata, certamente fino alla sua entrata in vigore, la richiesta di notifica alla Commissione Europea.
La medesima legge, poi, non pare contribuire in modo determinante a sciogliere - nonostante il controllo introdotto sul programma della società - i dubbi più volte manifestati dallo scrivente sulla reale natura giuridica del CIEM e sulla sua inquadrabilità tra gli organismi di diritto pubblico.
Non si chiariscono le motivazioni che hanno giustificato l'eccezione al sistema, ricorrendo in via esclusiva all'attività di una società consortile (seppur partecipata da pubbliche amministrazioni), tenuto altresì conto che l'Agenzia per le politiche mediterranee volute dal legislatore assorbe ampiamente le competenze che necessiterebbero il ricorso al CIEM, soprattutto in ordine all' "avvilimento" per coordinare e supportare il COPPEM, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 195 della l.r. 32/2000 ad opera dell'art. 12, comma 9, lettere a) e b), della stessa legge 15/2004.
Permanendo lo stato di incertezza sulla natura di aiuti dei contributi anche alla luce delle ultime disposizioni legislative introdotte, nonchè al fine di evitare eventuali violazioni di precetti comunitari, si continua a ritenere sussistente l'esigenza di procedere alla notifica, già più volte considerata da questo ufficio, rimettendo alla Commissione Europea la valutazione dei contributi de quibus.
Nei termini il reso parere.

******

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale