POS. V Prot._______________/262.11.04

OGGETTO: Lavoratori socialmente utili - Misure di fuoriuscita - Contributo regionale ex art.2, l.r. n.24/2000 - Estensione a società e consorzi ex art.25, l.r. n.21/2003.



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO



1. Con nota prot. n.4429 del 19 novembre 2004, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
L'art.25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21 ha esteso il contributo di cui al primo comma dell'art.2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24 a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e per tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale (primo comma).
Il contributo viene altresì esteso alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa (terzo comma), nei cui riguardi però al momento non può essere erogato in quanto notificato alla Commissione europea alla stregua delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Ciò premesso codesta Agenzia ha riferito che, sulla scorta del piano di finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili contenente le istanze presentate dagli enti entro il 30 marzo 2004 e reso esecutivo con D.A. n.872 del 9 giugno 2004, con D.D.G. n.1541/2004/V/AG del 19 luglio 2004 veniva concesso all'"Azienda Consortile XXXX di YYYY" il contributo per la stabilizzazione di 13 lavoratori.
In data 25 ottobre 2004 l'Azienda consortile in parola stipulava i contratti di diritto privato e con decorrenza 15.10.2004 i predetti lavoratori iniziavano la prestazione lavorativa.
Tuttavia, con successiva nota pervenuta in data 8 novembre l'Azienda Consortile XXXX comunicava di essersi trasformata, giusta delibera dell'Assemblea consortile n.10 dell'8 giugno 2004, in XXXX s.p.a..
Rilevando che la trasformazione dell'ente beneficiario del contributo in società per azioni (8 giugno 2004) è successiva all'approvazione del piano di finanziamento (27 maggio 2004), codesta Agenzia ha chiesto l'avviso dello Scrivente "sull'opportunità di procedere alla revoca del provvedimento concessorio", proponendo di adottare il medesimo "allorquando la Commissione europea avrà esitato positivamente la disposizione contenuta nell'art.25, comma 3, della l.r. n.21/03".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21, dopo avere disposto al primo comma che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, al terzo comma prevede in particolare che:
"3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa".

Il contributo ex art.25, terzo comma, l.r. cit. è stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell'art.88, paragrafo 3, del Trattato C.E.
Pertanto, come chiarito con successiva circolare 19 febbraio 2004, n.39 da codesto Assessorato "Il contributo, al momento, può essere erogato soltanto alla pubblica amministrazione utilizzatrice dei lavoratori in a.s.u. da stabilizzare", mentre "l'estensione operata nei confronti delle società e dei consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa, va valutata alla stregua delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato".


3. Come già chiarito nella circolare citata, i contributi in favore delle società e dei consorzi sono sospesi in attesa delle valutazioni della Commissione europea.
Trattasi, infatti, di soggetti di diritto privato costituiti per operare in regime di concorrenza e per misurarsi con le dinamiche del mercato.

Nel caso in esame, in mancanza dello statuto della società, non è possibile condurre l'indagine sulla struttura della XXXX s.p.a. ed, in particolare, sull'operazione di privatizzazione effettuata.
Tuttavia, va chiarito che la circostanza che della società possano essere soci anche soltanto enti locali non esclude, in linea di principio, l'assoggettamento alle norme a tutela della concorrenza.
Infatti, l'orientamento comunitario è quello di uniformare le discipline d'impresa, prescindendo dalla natura pubblica o privata del soggetto che esercita l'attività e assoggettando alla medesima normativa qualsiasi soggetto che operi sul mercato, per il solo fatto che svolga una attività suscettibile di assumere una posizione concorrenziale rispetto a quella svolta da altri soggetti che operano sul mercato comune.

Soltanto nel caso in cui l'attività di impresa, volta al perseguimento di finalità pubbliche, non è suscettibile di porsi in posizione concorrenziale rispetto agli altri soggetti che operano sul mercato, la concessione del contributo esula dal regime degli aiuti di stato.
A tale riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato la figura dell'organismo di diritto pubblico.
Occorre qui premettere che la disciplina comunitaria non aderisce ad una nozione formale di ente pubblico, ma accoglie un concetto sostanziale di organismo di diritto pubblico, per cui, ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto, la forma societaria è neutra.
Non è pertanto possibile escludere aprioristicamente la possibilità di qualificare come organismi di diritto pubblico anche le società in esame per il solo fatto che svolgono attività di impresa.
In presenza di società ad integrale partecipazione pubblica, tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ritiene configurabile la figura dell'organismo di diritto pubblico solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente tre requisiti: oltre ad avere personalità giuridica, è necessario che l'organismo sia sottoposto alla influenza dominante di enti pubblici e che sia istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (v. C.Giust. sent. 18.11.1999, causa C-197/98, Teckal).
Le direttive sugli appalti precisano poi che l'influenza dominante è esercitata mediante il finanziamento della maggior parte della sua attività, oppure attraverso poteri di controllo e quindi di indirizzo della sua gestione, oppure, ancora, mediante la nomina di più della metà dei componenti dei suoi organi di direzione.
Per quanto concerne, infine, il terzo dei requisiti suindicati, va detto che esso trova fondamento nel modo di operare dell'organismo di diritto pubblico, cioè sul fatto che esso non svolge la propria attività in regime di concorrenza e che, in conseguenza della direzione impressa alla sua azione dall'influenza dominante a cui è sottoposto ed in ragione della particolare posizione in cui è collocato nel mercato, non opera, anche se impresa, soltanto secondo valutazioni di razionalità economica.

I parametri forniti dalla giurisprudenza comunitaria sono stati fatti propri dal legislatore statale che, nel disciplinare l'affidamento di servizi pubblici locali, ha previsto la possibilità di affidamento diretto da parte dell'ente locale a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (v. art.113, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e succ. mod.).
In presenza delle suddette condizioni, la società è dunque considerata organismo di diritto pubblico, cioè articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, circostanza che, ai fini che ci occupano, legittima la concessione del contributo.

Questo Ufficio, come detto, in mancanza dello statuto dell'azienda consortile (prima della trasformazione) e della società per azioni (dopo la stessa), non è in grado di condurre un'indagine sulla ricorrenza o meno in capo alle medesime dei requisiti suindicati.
Sarà dunque codesto Dipartimento a dovere valutare, alla luce delle previsioni statutarie, se i predetti soggetti siano riconducibili nell'alveo degli organismi di diritto pubblico.
Solo in questo caso, l'attribuzione del contributo esulerebbe dalla nozione di aiuto di stato e sarebbe legittima.
E' chiaro infatti che, ove non ricorrano i requisiti che consentono di inquadrare la società come "organismo di diritto pubblico", il contributo non poteva essere concesso in attesa della decisione della Commissione europea.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale