Pos. 1   Prot. N. / 258.11.04 



Oggetto: Contributo regionale titolari licenza taxi - Rappresentanza.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Turismo, Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO



1. Con nota n. 359 U.O.B. / Servizio I del 17 novembre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l' avviso dello scrivente in ordine alla possibilità da parte dell' xxxx ( xxxx ) - organismo sindacale di rappresentanza e di tutela degli interessi materiali dei tassisti - di rappresentare i propri iscritti, sulla base di espressa delega, per il compimento di tutta l' attività necessaria per ottenere il contributo di cui all' art. 5, comma 1, della L.r. 6 aprile 1996, n. 29 così come sostituito dall' art. 6, comma 1, della L.r. 9 agosto 2002, n.13.
Il Dipartimento chiede altresì di sapere se la procura debba avere la forma dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata, stante che l' emissione dell'atto finale è l'emissione di un mandato di pagamento.
Infine chiede di sapere "se sia preferibile l' atto singolo di conferimento della procura o congiunto".
Alla richiesta di parere viene allegato lo schema di conferimento della procura presentato dall' xxxx.
2. La problematica sottoposta all'esame dello Scrivente richiede anzitutto una breve disamina di alcuni istituti previsti dal nostro codice civile.
Com' è noto il nostro ordinamento giuridico conosce e regola l'istituto della rappresentanza per il quale un soggetto (rappresentante) si sostituisce di fronte ai terzi ad un altro soggetto (rappresentato o dominus ) per il compimento di atti giuridici .
La rappresentanza è quindi caratterizzata da un incarico attribuito dal rappresentato al rappresentante in vista della gestione, da parte di costui, degli interessi del rappresentato stesso.
Il potere di rappresentanza si acquista o per legge (rappresentanza legale) o per volontà dell' interessato (rappresentanza negoziale): in questo ultimo caso la rappresentanza viene attribuita per mezzo di un negozio giuridico, che è la procura.
Si tratta di un negozio unilaterale a carattere latamente autorizzatorio, che non ha effetto se non riveste le forme prescritte per il negozio che il rappresentante deve concludere.
La procura non deve necessariamente consistere in un autonomo negozio unilaterale di conferimento; il conferimento può anche avvenire tramite una clausola ad hoc contenuta in un contratto ad esempio un contratto di mandato.
Ciò posto sembra allo Scrivente che laddove vi sia una espressa delega degli aventi diritto al contributo di cui all' art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n.29 al Presidente dell' xxxx questi possa rappresentare gli stessi nel compimento di tutti gli atti necessari per ottenere il pagamento della somma indicata nel citato articolo.
Si tratterebbe di una procura ad esigere che in quanto tale comprende il compimento di tutti gli atti necessari per incassare la somma dovuta dalla P.A. ai tassisti.
Pertanto il delegato può inoltrare l' istanza, presentare la documentazione necessaria, intervenire in luogo degli aventi diritto presso l' ufficio : può cioè compiere tutti gli atti necessari per l' espletamento dell' incarico ricevuto.
Sembra opportuno precisare che tale delega, come sopra specificato, può essere concessa dagli interessati a chicchessia in applicazione dei principi di carattere generale che disciplinano l' istituto giuridico della rappresentanza.
D' altronde anche l' art. 5, comma 3 , della L.r. n.29/96 prevede espressamente la possibilità che il contributo venga erogato a soggetti diversi dagli interessati testualmente statuendo che lo stesso "è erogato dall' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi"
È chiaro che l' istanza va sottoscritta personalmente dal tassista che allegherà alla stessa , come peraltro già previsto dal decreto 5 marzo 2004 recante "Criteri e modalità per la presentazione dell' istanza di contributo sulle spese di gestione per l' esercizio del servizio pubblico di taxi o di noleggio con conducente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n.29, per gli anni 2002 e 2003", copia di un documento di identità in corso di validità.
Per quanto concerne poi la forma della procura, poiché nel caso in esame il rappresentante deve compiere un atto giuridico non negoziale consistente nell' incasso di una somma di denaro, non sembra assolutamente necessaria la forma dell' atto pubblico: è perfettamente ammissibile che la stessa sia conferita con scrittura privata autenticata.
L' autenticazione, trattandosi di delega concessa "al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici "che devono essere corrisposti da una pubblica amministrazione, può essere redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal dipendente incaricato a ricevere la documentazione così come previsto art. 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Per quanto riguarda l' ultimo quesito e cioè "se sia preferibile l' atto singolo o congiunto di conferimento della procura", sembra allo Scrivente che la scelta sia rimessa alle parti (rappresentato e rappresentante) poiché dal punto di vista sostanziale non corre alcuna differenza tra la procura conferita dal singolo o da più soggetti al rappresentante.
Infine per quanto riguarda la bozza di delega allegata alla richiesta di parere, pur esulando dalle competenze dello Scrivente esprimere un parere sulla stessa, preme sottolineare quanto segue.
La bozza contiene un espresso riferimento alle norme sul mandato ciò comporta, trattandosi di un atto giuridico negoziale, che la firma sullo stesso vada autenticata da un notaio.
Infatti, gli ufficiali dell' anagrafe possono autenticare solo gli atti per i quali la loro competenza è prevista da una espressa disposizione normativa, così come previsto per esempio dalla norma sopra citata per la riscossione da parte di terzi di benefici economici concessi dalla pubblica amministrazione.
In ogni caso, sembra opportuno precisare che non rientra nelle competenze del segretario comunale o di altro funzionario incaricato dal Sindaco "l' autenticazione di atti di natura negoziale intervenuti tra soggetti diversi dalla pubblica amministrazione medesima"(cfr.Cass. civile, sez. III, sent.n.844 del 24 gennaio 2002).
Inoltre si precisa che, poichè il mandato è un contratto che si presume a titolo oneroso, sarebbe opportuno specificare se al mandatario spetti un qualche compenso o se lo stesso assuma l' incarico a titolo gratuito.




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