Pos.   1 Prot. N 251.04.11 .  


Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - POR Sicilia - Misura 4.19 a) - Collaudo delle opere.



Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                  Dipartimento turismo, sport e spettacolo      
                              P A L E R M O 


1 - Con nota 10 novembre 2004, n. 2045/Serv. 3, si chiede l'avviso di quest'Ufficio sullo schema di circolare predisposto in materia di collaudo degli interventi di cui alle precedenti circolari n. 1/2001, 3/2002 e 4/2003.
In particolare, viene osservato che le opere oggetto del finanziamento pubblico non sono qualificabili come pubbliche e non sono soggette, pertanto, alla disciplina della l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessorato ha affidato con apposita convenzione ad un istituto bancario l'istruttoria e l'erogazione dei contributi; in particolare è stato convenuto che i compiti della banca consistono "in tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione e per l'erogazione dei relativi contributi" . L'approvazione da parte della banca delle imputazioni di spesa, in conformità a quanto previsto dalla circolare 17-5-2001, n. 1, si basa su un compito metrico di massima "senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni" ..."L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma". La stessa convenzione, poi, attribuisce alla banca "l'accertamento degli elementi necessari ai fini dell'accreditamento dei contributi" nonché la verifica della "pertinenza e congruità delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata".
A tale attività dell'istituto di credito codesto Assessorato ha ritenuto di dover affiancare l'opera di alcuni professionisti per il colludo degli interventi realizzati, collaudo al quale la circolare 26 settembre 2001, n. 4 subordina la definitiva concessione dei finanziamenti
Fatta tale premessa codesta Amministrazione chiede un chiarimento sulla possibilità di far rientrare tutti i compiti affidati ai collaudatori fra le attività di verifica attribuite alla banca e, quindi, sulla possibilità di omettere tale ultimo controllo evitando la relativa spesa.

Viene poi chiesto se il compenso dei collaudatori già nominati debba calcolarsi sulla base delle disposizioni in materia di lavori pubblici ovvero sulla base delle tariffe professionali valide per i committenti privati, tenendo conto del fatto che, nella seconda ipotesi, l'incarico attribuito a più professionisti deve presumersi conferito collegialmente con diritto da parte di ciascuno all'intero compenso mentre, per la legislazione sui lavori pubblici , ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/1994, spetterebbe loro un unico compenso.

Infine si chiede di conoscere i criteri di determinazione degli onorari spettanti ai collaudatori ove nominati fra pubblici funzionari.

2. Nel caso in cui un'opera privata venga realizzata, come nella fattispecie, con finanziamenti pubblici appare consentito prevedere, anche in mancanza di un'espressa previsione normativa, il "collaudo" della stessa da parte dell'ente finanziatore, collaudo che, in tal caso, mira a garantire il corretto utilizzo dello stanziamento (cfr.Cass. sez. II, 10-1-1996, n. 169; C.Stato, sez. VI, 7-1-1998, n. 5). Nella fattispecie codesto Assessorato ha esercitato tale facoltà ritenendo di far gravare il costo della verifica sui fondi pubblici e non sul beneficiario.
Non rientra fra le attribuzioni dello Scrivente la valutazione di tale scelta che attiene alla discrezionale determinazione da parte dell'Amministrazione delle misure ritenute più idonee ad accertare la regolare esecuzione degli interventi finanziati.
Tuttavia, l'attività delegata all'istituto bancario convenzionato, consistente nella verifica finale della "pertinenza e congruità delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata" dovrebbe risultare esaustiva e comunque sostitutiva del "collaudo" salvo che, con riferimento ai casi concreti, l'Amministrazione ( che non può ritenersi spogliata dei poteri di controllo delegati alla banca) non ritenga necessario un'ulteriore verifica in considerazione della particolare natura e complessità delle opere o di particolari situazioni. Fatta tale premessa, il ricorso al "collaudo", in aggiunta agli accertamenti devoluti alla banca, assumerebbe carattere eventuale e andrebbe, ad avviso dello scrivente, congruamente motivato con riferimento alla specifica natura degli interventi realizzati, all'oggetto della verifica nonché alla necessità della nomina di più di un collaudatore.
Quanto ai criteri di pagamento degli onorari, pur considerato che gli interventi in questione non sono qualificabili "opere pubbliche" in senso stretto, potrebbe tuttavia essere concordata in sede di conferimento dell'incarico l'applicazione dei criteri di remunerazione fissati dall'art. 28 della legge n. 109/1994.
E sull'incidenza di tale accordo sul principio dell'inderogabilità delle tariffe professionali va osservato che secondo parte della giurisprudenza lo stesso si reputa limitato al solo rapporto fra professionisti e committenti privati e non vincola la pubblica amministrazione rilevando non già la natura pubblica dell'opera ma la qualità pubblica del committente (cfr. art. 6, comma 1 della l. 1-7-1977, n. 404 e CGA, sez. consult. 23-7-1997, n. 252/96). In proposito si osserva che secondo una consolidata giurisprudenza la deroga ai minimi tariffari consensualmente convenuta non comporterebbe la "nullità" della clausola di determinazione del compenso (Cass., sez. II, 26-1-2000, n. 863; Cass. 28-1-2003, n. 1223). Va però segnalato che proprio in materia di opere pubbliche, con riferimento ai compensi professionali per la progettazione, l'art. 17, comma 20 della legge n. 109/1994 (nel testo recepito e modificato dalla l.r. n. 7/2002) prevede espressamente, al pari della corrispondente disposizione statale, la nullità di ogni patto contrario al rispetto dei minimi inderogabili determinati in base al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Senonchè con recente sentenza 12-10-2004, n. 6572 la V Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, vigendo l'art. 4, comma 12 - bis della legge n. 155/1989, in sede di gara sia comunque consentito un ribasso sino al 20% della tariffa al di sotto del quale opererebbe la nullità del patto derogatorio dei minimi.

In Sicilia, poi, si è sostenuto (cfr. il commento all'art. 11 della l.r. n. 7/2002 di Luca Morbidelli in "La nuova legge sugli appalti in Sicilia", ed. IPSOA, anno 2003) che la deroga nel limite del 20% resterebbe limitata alle gare e non sarebbe estensibile all'affidamento fiduciario anche in relazione al minor valore della prestazione.
  Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, tuttavia l'applicazione convenzionale dell'art. 28 della l. 109/1994, dovrebbe ritenersi ammissibile atteso che tale previsione normativa sfugge per volontà dello stesso legislatore al criterio dell'inderogabilità dei minimi tariffari.  

Ovviamente, ai tecnici liberi professionisti debbono equipararsi i pubblici funzionari esterni all'Assessorato ai quali l'incarico deve ritenersi conferito senza alcuna relazione con lo "status" di pubblico dipendente. Sulla possibilità di tali affidamenti va però considerato che l'art. 53 del D. lgs. N. 165/2001 ( nel quale è stato trasfuso l'art. 58 del D. lgs. N. 29/1993 al quale rinvia l'art. 23 della l. r. n. 10/2000) vieta l'attribuzione di incarichi ai dipendenti pubblici al di fuori dei casi previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati .
Il "collaudo" conferito a dipendenti di codesto Assessorato, invece, non potrebbe dar luogo a compensi di sorta potendosi ritenere rientrante fra le attività istituzionali di verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti. Per i dirigenti regionali, poi, ove dipendenti da altri rami dell'amministrazione, l'incarico in questione sfuggirebbe al principio di omnicomprensività del trattamento economico e resterebbe assoggettato al regime individuato dall'art. 14 del contratto collettivo di lavoro in relazione a quanto previsto dall'art. 13 della l.r. n. 10/2000, tenendo conto che la concreta applicazione della disposizione è stata rinviata all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo dall'art. 4, comma 5, della l.r. 25-3-2002, n. 1.
Infine, per i collaudatori già nominati in mancanza di una predeterminazione delle modalità di remunerazione dell'incarico non potrebbe prescindersi dall'applicazione delle rispettive tariffe professionali e dalla presunzione del principio della collegialità della prestazione con conseguente diritto all'intero compenso per ciascun componente in relazione alle prestazioni concretamente eseguite da ciascuno (cfr. il sopra richiamato parere del Cons. giust. amm. sic., sez. consult., 23-07-1997, n. 252/96).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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