Pos. 1   Prot. N. 249.11.04 



Oggetto: Trattamento economico del portavoce. Art. 127, comma 3, l.r. 2002, n. 2.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
E FINANZE

Dipartimento Bilancio e Tesoro


Palermo



e.p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del Personale

PALERMO



1. Con la nota n. 28318 del 3 novembre 2004 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine al trattamento economico da erogare al portavoce dell'Assessore.
Viene osservato che la l.r. 10/2000, all'art. 15, ha previsto che nelle more del riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori possono nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, al quale è applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti;
L'art. 127, terzo comma, della successiva l.r. 2/2002 stabilisce invece che per il trattamento economico del personale di cui all'art. 7 della l. 150/2000, si applichino "le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore".
Si chiede pertanto di chiarire "se la norma di cui all'art. 127 in quanto successiva abbia abrogato la disciplina previgente talchè il trattamento economico da attribuire al portavoce sia regolamentato alla luce delle disposizioni di cui al DPR 8/2001".


2. L'art. 15 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, testualmente disponeva "Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, al quale è applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti".
Tale norma è stata confermata dall'art. 2, comma 10, del D. P.Reg 10 maggio 2001, n.8 (Disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali) laddove si prevede che" Resta fermo quanto previsto.. ..dall'art. 15 della l .r. 15 maggio 2000, n. 10".
L'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha disposto, poi, al primo comma, l'applicabilità nell'ambito della Regione siciliana di alcune norme della legge 7 giugno 2000, n. 150, relativa alla " Disciplina della attività di informazione delle pubbliche amministrazioni" tra le quali l'art. 7 che disciplina specificamente la figura del portavoce.
La disposizione citata recita infatti " L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce anche esterno all'amministrazione con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche".
Il secondo comma della succitata norma - relativo all'attribuzione di un'indennità per il portavoce - è invece stato modificato dal medesimo art. 127 della l.r. 2/2002 che al terzo comma ha previsto, "Nell'ambito dell'amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali".

Ciò posto, per il trattamento economico applicabile al portavoce, occorre ora fare riferimento al D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8 concernente la disciplina vigente per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori.
In particolare l'art. 3, al comma 1, dispone testualmente che "Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al precedente art. 2 (Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori Regionali) è, per il personale dell'amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento per il personale dell'Ufficio di gabinetto.
Di contro per il personale esterno degli uffici di diretta collaborazione, ai sensi del comma 4 della stessa norma, " si farà riferimento sia per il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, alle corrispondenti qualifiche di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute".
Il presente parere viene esteso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali- cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello "stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale