Pos. IV Prot. 17381/238.2004.11

OGGETTO: Regione siciliana - Attività informatiche - Individuazione struttura societaria ex art. 78 l.r. 6/2001.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 27697 del 27.10.2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stato chiesto allo scrivente di conoscere se, in esecuzione del disposto dell'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 - che prevede che la Regione siciliana, per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza, si avvalga di una apposita struttura societaria - debba identificarsi "una unica società o si possa configurare anche un gruppo societario con a capo una società holding e delle società facenti parte del gruppo ... ovvero se prescindendo dal gruppo societario sia percorribile l'ipotesi di più società di scopo distinte destinate alla realizzazione di parti della complessiva attività informatica della Regione ...".

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta occorre considerare - come peraltro rilevato dal richiedente Dipartimento - che la norma della cui attuazione si discute, e cioè il richiamato articolo 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, ha testuale riferimento ad "una apposita struttura societaria", denominata altresì, nel prosieguo della medesima disposizione, "l'organismo societario", o "detto organismo societario", od ancora "la predetta società", e detta infine norme concernenti "la relativa partecipazione azionaria".
In forza pertanto del fondamentale canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che precedono il codice civile - secondo cui le norme giuridiche vanno interpretate innanzi tutto, e principalmente, dal punto di vista letterale - è da ritenere che l'utilizzo al singolare di tutti i termini sopra indicati renda manifesto come l'intenzione del legislatore oggettivata nella norma sia quella di individuare un unico soggetto giuridico di cui avvalersi ai fini indicati.
Ciò, tuttavia non esclude che la società di capitali di cui la Regione, agli scopi prefissati, è destinata a possedere la prevalente partecipazione azionaria, non possa configurarsi, in conformità agli "indirizzi strategici stabiliti dal Governo" per la sua operatività, quale holding, o società avente lo scopo di controllare e coordinare, con stabile organizzazione, una pluralità di società di capitali.
Il governo e la direzione unitaria che da un siffatto collegamento istituzionale conseguono, sono idonei, in linea generale e astratta, a garantire il rispetto della finalità perseguita dalla norma di riferimento e l'interesse pubblico ad essa sotteso.
La scelta di operare attraverso una società-madre appare dunque attenere a delle valutazioni di merito, assolutamente estranee allo scrivente, e correlate invece a variabili economico-funzionali da ponderarsi nell'ambito della funzione di programmazione delle attività da porre in essere.
Peraltro una strutturazione in una società capogruppo - destinata a svolgere un ruolo di direzione, controllo e coordinamento finanziario, tecnologico e gestionale - ed in società operative - strumentali, collegate e controllate - ben può essere frutto di, anche successive, determinazione imprenditoriali, da assumersi ovviamente con il consenso condizionante del socio pubblico di maggioranza, dell'unico soggetto societario riguardato dalla norma.
Ciò che sembra di contro, dunque, doversi escludere, poiché in contrasto con la lettera - e, ad avviso dello scrivente, anche lo spirito e la ratio - della norma, è la possibilità di procedere all'attuazione della disposizione recata dall'art. 78 della l.r. 6/2001 mediante più società di scopo, distintamente individuate e reciprocamente autonome sotto ogni profilo.
Nei termini l'avviso dell'Ufficio.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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