Pos.   1 Prot. N     . 70 - 236.04.11 



Oggetto: EDILIZIA e urbanistica- legge n. 47/1985 - sanatoria edilizia - art. 2, lett. g) legge n. 662/1996. Istanza di rideterminazione pervenute il 17-2-1997- validità.



Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Area affari generali e comuni
              P A L E R M O 
       




1- Con nota 26 ottobre 2004, n. 69266 codesto Assessorato riferisce come da alcuni comuni dell'Isola siano state poste le seguenti questioni:
a) se debbano ritenersi ammissibili alcune richieste di rideterminazione ex art.2, lett. g) della l. n. 662/1996, presentate il 17/2/1997 in "autotutela" ed "ora per allora" in assenza di un espresso diniego - a detta data - sulle domande presentate ai sensi della legge n. 47/1985;
b) se, in caso di diniego sulle istanze di sanatoria ex l. n. 47/1985, sia possibile applicare "a regime" le disposizioni contenute nel citato art. 2, lett. g) della l. n. 662/1996 -che introduce il comma 10/ bis dell'art. 39 della l. n. 724/1994 - atteso che l'art. 32, comma 25, primo periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 richiama anche le disposizioni di cui all'art. 39 citato;
c) se possa essere detratta l'oblazione precedentemente versata nel caso di ripresentazione di nuova istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003.

2 - Codesto Dipartimento, in ordine al primo quesito, rileva che con ordinanza 10 maggio 2002, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nella parte in cui prevede che la richiesta di riesame delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, per le quali vi sia stato un provvedimento di diniego da parte del sindaco debba essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa , anche nel caso in cui il diniego intervenga successivamente. Tale pronunzia, pertanto, confermerebbe l'impossibilità di presentare domande di conversione della sanatoria oltre il predetto unico termine.
In relazione alla perentorietà di tale termine codesta Amministrazione ritiene che la presentazione della domanda di sanatoria tendente al riesame sotto la sopravvenuta normativa di quella anteriormente respinta o comunque non ancora esaminata, prevista dal citato comma 10/bis della legge n. 724/1994, non sarebbe estensibile alla sanatoria di cui al DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, salvo attribuire all'art. 32, comma 25, di tale legge l'effetto di un totale rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 39 della L. n. 724/1994.
Sul terzo quesito (concernente la possibilità di conguagliare le somme dell'oblazione versata ai sensi delle legge n. 47/1985 e 724/1994 con quella dovuta ai sensi della legge n. 326/2003) viene espresso avviso negativo in considerazione del fatto che tale possibilità era prevista dal comma 47 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 con esplicito riferimento alle domande di sanatoria avanzata in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/1994 e che un' analoga possibilità non è stata riconosciuta dall'ultimo condono edilizio.

3. Lo scrivente Ufficio condivide gli avvisi espressi da codesto Dipartimento. In particolare, sulla prima questione, l'art. 39 della legge n. 724/1994 nel testo modificato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 662/1996 è stato interpretato dalla citata ordinanza della Corte Costituzionale nel senso di consentire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge ( e cioè dall'introduzione del comma 10/bis dell'art. 39 della l. n. 724/1994 da parte della l. n. 662/1996) sia la presentazione di una domanda di riesame della domanda di sanatoria avanzata ai sensi della l. n. 47/1985 e già respinta sia la conversione della precedente istanza di sanatoria in richiesta ai sensi della sopravvenuta norma, ove ritenuto più conveniente in relazione ad una valutazione delle possibilità di accoglimento di quella già presentata. Indubbiamente tale sistema è ancorato alla successione delle due disposizioni ed ha un marcato carattere transitorio che non lo rende perpetuabile in relazione all'applicazione dell'ultima sanatoria edilizia, recepita in Sicilia, con l'art. 24 della l. r. 5 -11- 2004, n. 15. Peraltro, il comma 25 dell'art. 32 del DL n. 269/2003 opera un rinvio non già all'art. 39 della legge n. 724/1994 ma alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge n. 724/1994. In sostanza vengono richiamate le disposizioni del predetto art. 39 nella parte in cui apportano modifiche alla legge n. 47/1985 e non altre (come la possibilità di conversione o riesame delle precedenti domande di sanatoria). In sostanza, pur considerando che il DL n. 269/2003 opera in continuità con i precedenti condoni , il legislatore non ha previsto la possibilità di riesame delle istanze già respinte e di convertire quelle pendenti potendo l'interessato valutare se confidare sul loro accoglimento o avvalersi delle sopravvenute disposizioni corrispondendo i necessari importi per oblazione e per oneri di concessione.
In tali considerazioni è implicita la risposta negativa al terzo quesito concernente la possibilità di detrarre l'oblazione precedentemente versata dall'importo dovuto nel caso di presentazione di ulteriore istanza ai sensi del DL 269/2003.
Atteso, tuttavia, che le questioni attengono all'applicazione di normativa statale recepita senza sostanziali modifiche dalla Regione, è necessario, per ovvie ragioni di uniformità su tutto il territorio nazionale, che sulle stesse venga acquisito il competente avviso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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