Pos.   Prot. N. 3089 - 234.04.11 



Oggetto: Lavori pubblici- componente di commissione di collaudo con funzioni di segretario.
Compenso.



Allegati n...........................



                      ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
                  DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO 
                      REGIONALE 
                                      PALERMO 




1 - Con nota 4 ottobre 2004, n. 2045, serv. II/U.O. 4 , codesto Ispettorato ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio, in ordine alla determinazione del compenso spettante ad un dirigente regionale avvocato, nominato con provvedimento assessoriale 27 novembre 1992, gab/n.584 componente di una commissione di collaudo "per i compiti di segreteria previsti dall'art. 26, comma 9 della l.r. 29 - 4 - 1985, n. 21, in sostituzione.." di un dirigente ingegnere deceduto".
  Il dirigente in questione ha infatti richiesto la liquidazione dei compensi per vacazioni sulla base delle tariffe spettanti ai professionisti laureati mentre codesto Ispettorato oppone l'applicazione delle tariffe relative ai tecnici diplomati osservando che il citato art. 26, comma 9 della l.r. n. 21/1985 prevede che "le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, con compiti di segreteria e/o di revisione della contabilità" e che quest'Ufficio, con parere n. 186/01.11, ha ritenuto che "qualunque sia il titolo di studio posseduto dal Segretario e la qualifica rivestita nell'amministrazione allo stesso competerà.. il compenso a vacazione secondo la tariffa corrispondente al titolo di studio previsto dall'art. 26, comma 9, della l.r. n. 21/1985, come modificato(diploma)". 


Più in particolare, osserva codesto Dipartimento che con parere 15-1-1989, n. 452/89 il Consiglio di giustizia amministrativa, in riferimento all'art. 7 della l.r. n. 21/1985, ha espresso l'avviso che "il compenso dovrà essere liquidato in ragione della singola prestazione effettuata e della singola responsabilità assunta sulla base delle rispettive tariffe professionali" e che tale avviso è stato riversato nella circolare della Presidenza della Regione 7-4-1998, n. 12774.
Alla richiesta di parere è allegata la nota 21-9-2004 con cui l'interessato sostiene di essere stato nominato "componente" a tutti gli effetti della commissione di collaudo in sostituzione di altro professionista, ai sensi dell'art. 62 della l.r. n. 21/1985 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla l.r. n. 10/1993 e che tale disposizione prevede che uno dei componenti della commissione svolgesse "anche" ( e non soltanto) compiti di segreteria; osserva poi, lo stesso professionista, che l'estensione dell'incarico di collaudo alla revisione tecnico contabile generale, disposta con provvedimento 12-1-1998, n. 621 non costituisce un "nuovo incarico" trovando origine in quello precedentemente conferito.

Con ulteriore nota del 20 gennaio 2005, prot, n. 73, codesto Ispettorato ha fornito ulteriori chiarimenti sulla vicenda confermando che la commissione di collaudo era stata originariamente incaricata della "revisione saltuaria" e che anche il componente segretario era stato remunerato "sulla base della tariffa professionale relativa al presidente della commissione escludendo i criteri di cui al parere C.G.A. n. 252/96 del 23-7-1997, sulla l.r. n. 21/1985 originaria" e alla relativa circolare della Presidenza della regione n. 1274/1998, successivi all'atto di collaudo".

2. La tesi di codesto Ispettorato sembra muovere da un duplice presupposto.
Il primo, che l'estensione dell'incarico di collaudo disposta con nota 12-1-1998, n. 621 debba essere disciplinata dall'art. 62 della l.r. n. 21/1985 nel testo modificato dalla l.r. n. 10/1993 costituendo un nuovo incarico; il secondo, che il dirigente ingegnere prima e il dirigente avvocato poi siano stati nominati esclusivamente segretari e non componenti collaudatori della commissione.
   

Ad avviso dello scrivente l'estensione dell'incarico alla revisione generale costituisce integrazione di quello precedente e non può che essere riferita alla medesima commissione di collaudo che ha svolto l'attività precedente e che resta disciplinata dall'art. 62 della l.r. n. 21/1985, nel testo originario che attribuisce al segretario anche i compiti di revisione; se il nuovo incarico fosse caratterizzato da autonomia rispetto al precedente avrebbe dovuto procedersi alla nomina di una "nuova" commissione secondo i criteri fissati dall'art. 62 come modificato dalla l.r. n. 10/1993. Orbene, l'originaria disposizione prevedeva, appunto, che le commissioni potessero essere integrate da un componente diplomato con compiti di "segretaria e/o revisione della contabilità", senza prevedere le modalità di compenso; con la modifica apportata dalla l.r. n. 10/1993 l'integrazione della commissione con un componente diplomato è stata limitata ai compiti di segreteria elidendosi il riferimento a quelli di revisione contabile e limitandone il compenso ad un terzo di quello spettante ai componenti collaudatori.
Sembra pertanto che, senza entrare nel merito della correttezza dei criteri seguiti per la remunerazione delle precedenti prestazioni, gli stessi criteri dovrebbero estendersi anche al compenso per l'attività integrativa della revisione generale, affidata collegialmente all'intera commissione e, per quanto è dato presumere, resa anche dal componente segretario.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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