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Il dirigente in questione ha infatti richiesto la liquidazione dei compensi per vacazioni sulla base delle tariffe spettanti ai professionisti laureati mentre codesto Ispettorato oppone l'applicazione delle tariffe relative ai tecnici diplomati osservando che il citato art. 26, comma 9 della l.r. n. 21/1985 prevede che "le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, con compiti di segreteria e/o di revisione della contabilità" e che quest'Ufficio, con parere n. 186/01.11, ha ritenuto che "qualunque sia il titolo di studio posseduto dal Segretario e la qualifica rivestita nell'amministrazione allo stesso competerà.. il compenso a vacazione secondo la tariffa corrispondente al titolo di studio previsto dall'art. 26, comma 9, della l.r. n. 21/1985, come modificato(diploma)". |