Pos. 1   Prot. N. 232.11.04 



Oggetto: Compenso incentivante di cui all'art. 18 della l.n. 109/1994. Estensione al personale amministrativo.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
PER LA SANITA'
Dipartimento regionale Fondo
Sanitario, Assistenza sanitaria
ed Ospedaliera
Igiene Pubblica


PALERMO



1.Con la nota n. 11046 del 22 ottobre 2004 si riferisce che il Collegio Sindacale dell'ASL n. xxx di xxx ha chiesto le valutazioni di codesto Dipartimento "in ordine alla possibilità che il regolamento aziendale concordato con le OO.SS possa prevedere l'inclusione o meno anche del personale amministrativo nella ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 11.2.1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7".
Rappresenta codesto Dipartimento che l'Azienda in questione, in relazione ad alcuni lavori di restauro conservativo e di ristrutturazione, avrebbe autorizzato, con delibera n. 1040 del 17.4.2003, la ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della l. 109/94 anche al personale amministrativo e ciò, ad avviso del Collegio Sindacale, deriverebbe da una cattiva interpretazione dell'art. 18 suddetto " in quanto non sembra che i collaboratori amministrativi possano correttamente rientrare nella fattispecie oggetto della ripartizione.."

Rileva altresì codesta Amministrazione che l'Assessorato Lavori Pubblici, con decreto 1 agosto 2003, nel provvedere all'emanazione dei criteri di ripartizione del fondo da applicare ai propri Dipartimenti regionali ha previsto che una quota pari al 5% debba essere erogata ai collaboratori amministrativi.
Viene pertanto chiesto se per collaboratori amministrativi si intenda tutto il personale del ruolo amministrativo -dal commesso al funzionario direttivo- oppure il personale con qualifica di "collaboratore amministrativo" che collabora alla realizzazione dell'opera.
Viene chiesto infine l'avviso dello Scrivente sull'estensibilità al personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dei criteri di ripartizione del fondo previsti nell'Amministrazione regionale poiché codesto Dipartimento ritiene che in via analogica tale regola debba applicarsi anche al personale delle succitate aziende.



2. L'art. 18, comma 1 della legge n.109 del 1994, recepito prima dall'art. 2, comma 3 della Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e poi, con modifiche, dall'art. 13 della Legge regionale 2 agosto 2002, n.7 prevede, con finalità incentivante e premiale, la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori "con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un regolamento".  Per tali attività, prosegue la norma, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti (con riguardo all'Amministrazione regionale) previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore competente ed assunti in un regolamento che tenga conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Per quel che riguarda la soluzione del primo quesito proposto, non sembra dubbio che anche i collaboratori amministrativi possano rientrare tra i soggetti cui corrispondere il suddetto compenso.
Ed invero nella formulazione originaria della norma l'incentivo era riconosciuto soltanto al personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante che avesse curato direttamente la redazione del progetto esecutivo dell'opera a prescindere da un materiale ed effettivo coinvolgimento degli stessi nella relativa attività elaborativa.
La nuova dizione della norma sembra in qualche modo limitare i soggetti cui deve essere erogato l'incentivo a coloro che abbiano effettivamente partecipato all'elaborazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo, nonché ai loro "collaboratori".
A tal fine in sede di contrattazione di istituto devono essere individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.
Pertanto l'Assessorato Lavori Pubblici ha previsto che una quota del 5% sia attribuita a favore dei collaboratori amministrativi intervenuti nella realizzazione dell'opera o del lavoro.
Sembra indubbio, a tal punto, che con l'espressione collaboratori amministrativi debba intendersi tutto il personale del ruolo amministrativo che abbia concretamente e stabilmente coadiuvato il responsabile del procedimento, o il personale tecnico che ha redatto il progetto, diretto i lavori, collaudato l'opera.
Per quel che riguarda infine l'ultimo quesito, si concorda con l'orientamento positivo espresso da codesta Amministrazione in merito all'estensione anche al personale amministrativo delle aziende sanitarie ed ospedaliere dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 nei limiti della concreta partecipazione all'attività di progettazione e/o realizzazione del singolo lavoro.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.





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