Pos. IV Prot. 17205/229.2004.11

OGGETTO: Commercio - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Decadenza.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 9023 del 25.10.2004)

P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la derogabilità del termine di un anno, prescritto dall'art. 22, comma 4, lett. b), della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, quale periodo massimo di durata della sospensione dell'attività commerciale consentito per non incorrere nella decadenza automatica dell'autorizzazione già rilasciata.
La questione viene posta con particolare riguardo ad ipotesi in cui la sospensione dell'attività si sia resa necessaria per eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti alla vendita di oggetti e di adeguarli alle prescrizioni normative in materia sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva, preliminarmente, che la decadenza sancita dall'art. 22, comma 4, della l.r. 28/1999 configura una particolare forma di sanzione correlata al fattore obiettivo del decorso del tempo, o alla perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, ovvero ancora alla reiterata violazione di prescrizioni igienico-sanitarie.
Nella ipotesi che ha dato origine alla richiesta di consulenza la decadenza sarebbe dunque conseguenza automatica del mancato esercizio dei diritti derivanti dal provvedimento di autorizzazione all'apertura.
Il conseguente provvedimento di decadenza per inattività avrebbe quindi natura meramente dichiarativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2002, n. 3398), in quanto ricognitivo di una situazione di fatto già verificatasi ope legis per la semplice omissione del privato che, in tal modo, con la sua inazione, avrebbe dimostrato il venir meno del proprio interesse all'esercizio dell'attività.
Ciò premesso occorre considerare che presupposto per il verificarsi della decadenza per inattività dall'autorizzazione commerciale di che trattasi, è, ai sensi della richiamata norma regionale, la circostanza che il titolare "sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno".
La richiamata disposizione utilizza, senza ulteriori specificazioni o aggettivazioni il termine "attività", che non può che significare, sia in forza di un'interpretazione letterale che di un criterio ermeneutico logico-sistematico, quale "attività commerciale", oggetto appunto della disciplina posta dall'intera legge di riforma del commercio.
Non pare dubbio, quindi, che vadano ricomprese nell'attività normativamente richiamata tutte quelle attività gestionali connesse e strumentali all'esercizio del commercio, e cioè tutte quelle attività economiche correlate all'esercizio dell'impresa commerciale.
Riduttivo, e ingiustificato, appare il riferire alla sola attività di vendita il periodo di inattività cui consegue la decadenza dalla autorizzazione. Rientra invece nella nozione di attività commerciale oggetto della previsione normativa tutto il complesso di attività economiche che, nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione sanciti dall'art. 2195 del codice civile, configurano esercizio di attività imprenditoriale commerciale.
Ancora si osserva che, comunque, non si verificherebbe la decadenza di che trattasi qualora l'interessato faccia constare - dandone idonea dimostrazione - che la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno sia determinata da cause allo stesso non imputabili.
Ed invero, considerato che la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità costituisce principio generale in tema di sanzioni amministrative (cfr. art. 4, legge 24 novembre 1981, n. 689), non può non richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all'istituto della decadenza, ancorchè attinente fattispecie diverse.
In primo luogo il Consiglio (cfr. Sez. V, 28 luglio 1981, n. 366), pronunciandosi in materia di licenza edilizia ha invero asserito che "i termini di decadenza, ..., possono essere interrotti solo in presenza di un evento materiale di forza maggiore"; specificamente poi, trattando la materia dell'autorizzazione commerciale il Consiglio ha affermato che "non si verifica decadenza ... qualora l'interessato dimostri di non avere potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore a lui non imputabili" (cfr. Sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1343 e 13 febbraio 1996, n. 198).
Il principio sancito dal supremo giudice amministrativo, ancorchè espresso con riferimento alla mancata attivazione (iniziale) di un esercizio commerciale non può logicamente che estendersi anche a tutte le ipotesi di inattività a cui le norme correlano la decadenza.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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