POS. V Prot._______________/228.11.04

OGGETTO: Ente Parco - Personale comandato - Immissione in ruolo dell'Ente ex art.7, secondo comma, L.r. n.76/1995 e succ. mod. - Inquadramento.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento del territorio e dell'ambiente
PALERMO


e, p.c.  PRESIDENZA DELLA REGIONE 
  SICILIANA 
  Dipartimento del Personale, dei SS. 
  GG., di Quiescenza, Assistenza e 
  Previdenza del personale in servizio 
  PALERMO 



1. Con nota prot. n.66947 del 15 ottobre 2004, codesto Dipartimento rappresenta che, in sede di controllo delle delibere degli Enti parco, sono sorte perplessità in ordine alla legittimità della delibera con cui l'Ente Parco xxxx, nel provvedere all'immissione nel proprio ruolo ex art.7, secondo comma, L.r. n.76/1995 e succ. mod. di un dipendente del Comune di yyyy già comandato presso l'Ente stesso, ha inquadrato il medesimo, "nonostante il possesso di pregressa anzianità di servizio", nella categoria C1 di cui alla tabella A) dell'Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana.
Codesto Dipartimento ha chiesto pertanto il parere dello Scrivente in ordine al predetto inquadramento, allegando alla nota cui si risponde la suddetta delibera dell'Ente Parco.


2 Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'art.7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n.76, come modificato dall'art.96, comma 2, della l.r. 16 aprile 2003, n.4, così dispone:
"1. Il personale comandato che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica.
2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 28 febbraio 2003 può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

La disposizione citata prevede, dunque, il mantenimento dello status posseduto al momento del passaggio, ovvero di qualifica, profilo e anzianità.
Come già rilevato dallo Scrivente (parere n. 98.98.11 reso a codesto Dipartimento con nota prot. n.9528 del 15.5.1998), la norma "non circoscrive gli effetti del menzionato mantenimento di qualifica, profilo ed anzianità al solo aspetto giuridico degli stessi, per cui tale mantenimento deve intendersi a tutti gli effetti, sia giuridici che economici".

Occorre però verificare quale sia la portata della disposizione all'interno dell'attuale quadro normativo e contrattuale di riferimento e cioè quali effetti (giuridici e/o economici) possa determinare, nella pratica applicazione, l'anzianità riconosciuta dalla norma.

Ora, il rapporto di pubblico impiego alle dipendenze degli Enti Parco trova la sua regolamentazione nella l.r. 15 maggio 2000, n.10 e nei DD.PP.Reg. 22 giugno 2001, nn.9 e 10, che disciplinano il comparto unico Regione-enti pubblici non economicisottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione di cui all'art.1, legge regionale 15 maggio 2000, n.10; enti questi ultimi che, com'è altrettanto noto, devono adeguare il proprio assetto organizzativo, mediante apposito regolamento, al regime giuridico di cui al Titolo I della legge citata, secondo le modalità previste all'art.1, terzo comma, della medesima.

L'impianto che ne deriva è, per quel che in questa sede interessa, riassumibile come segue:
A) Il nuovo sistema di classificazione del personale non dirigenziale è articolato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse (art.4 dell'Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000, di cui al D.P.Reg. cit.).

B) Al personale assunto dopo la stipulazione del C.C.R.L. cit. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene (art.11, primo comma, Ordinamento professionale cit.).

C) Per quanto concerne la progressione economica all'interno della categoria, l'art.6, dell'Ordinamento professionale cit. dispone che:
1) All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici.
2) La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente che tengano conto del:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro".

Tutto ciò premesso, è chiaro che il soggetto che chiede l'immissione nel ruolo dell'Ente Parco ex art.7, l.r. n.76/1995 e succ. mod. va inquadrato, nel rispetto di quanto ricordato sub B), secondo il profilo e la qualifica posseduti "al momento del passaggio", nella prima posizione economica della corrispondente categoria dell'Ordinamento professionale cit.

Per quanto concerne poi il mantenimento dell'anzianità posseduta al momento del passaggio, che l'art.7, l.r. n.75/1995 riconosce al soggetto (che non è un nuovo assunto), è facile rilevare da quanto sopra riportato che, rispetto al sistema anteriore, l'attuale quadro normativo e contrattuale di riferimento non consente di collegare all'anzianità posseduta effetti giuridici e/o economici.

Per comprendere quanto si viene affermando, è bene ricordare che la legge regionale 29 ottobre 1985, n.41 distingueva il personale in qualifiche (art.4) e prevedeva l'inquadramento in fasce funzionali (art.5) in considerazione degli anni di anzianità (così, ad esempio, l'assistente amministrativo, tecnico ed equiparato della sesta fascia funzionale con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica, veniva inquadrato nella settima fascia funzionale).
Del pari, le posizioni economiche differenziate, in cui ogni fascia funzionale si articolava, erano attribuite sulla scorta dei "requisiti di anzianità di effettivo servizio di ruolo" secondo quanto previsto all'art.15, D.P.Reg.20.01.1995, n.11.
Se questo era il quadro normativo di riferimento al momento dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.7, l.r. n.75/1996, ben si comprende quale era la portata della stessa nel riconoscere al soggetto che chiede l'immissione nel ruolo dell'Ente Parco il mantenimento dell'anzianità posseduta.

Nel nuovo sistema di classificazione del personale, sopra ricordato, di contro, non è possibile "valorizzare" l'anzianità del soggetto né a fini giuridici né a quelli economici, dato che la progressione verticale e la progressione economica all'interno delle categorie non è legata all'anzianità.

L'anzianità posseduta al momento del passaggio, che pur va riconosciuta al soggetto nella prima posizione economica della categoria spettante, potrà pertanto valere ai fini della progressione solo se e nella misura in cui alla stessa eventualmente si riconosceranno effetti giuridici e/o economici nei successivi contratti collettivi.

Non può, comunque, non rilevarsi che nell'attuale quadro normativo rimane frustrato quello che era l'originario intento perseguito dal legislatore nel disporre il "mantenimento dell'anzianità posseduta".
Sembra pertanto allo Scrivente che la problematica meriterebbe un approfondimento in sede di contrattazione collettiva.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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