Pos. II Prot. _______/225.04.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica - Conto consuntivo - Ente fiera del xxxxxxxxxx - Relazione finale del collegio dei revisori.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che con decreto assessoriale 21 marzo 2001, n. 428/I/XV, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha ricostituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera del xxxxxxxxxx, prevedendo che lo stesso duri in carica quattro anni, in difformità a quanto disposto dall'art. 14 dello statuto del medesimo Ente che invece ne fissava la durata in tre anni.
Con successivo decreto assessoriale 31 agosto 2004, n. 1779/2S, la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'Ente in questione è stata riportata a tre anni e si è altresì disposto, all'art. 2, che "sarà cura del Collegio dei revisori nominato con il D.A. n. 428/I/XV del 21 /03/2001 redigere la relazione sul consuntivo 2003".
Ciò premesso, considerato che " la superiore determinazione è stata oggetto di osservazioni da parte dei revisori decaduti dalla carica, i quali hanno sostanzialmente eccepito la verosimile nullità della relazione", vien chiesto al riguardo l'avviso dello Scrivente, ed in particolare se codesta Amministrazione può legittimamente chiedere ai revisori decaduti di ottemperare al disposto dell'art. 2 del citato decreto assessoriale n. 1779/2S/2004.

2. Risulta dalle premesse al citato decreto assessoriale n. 1779/2S/2004, nonché da quanto riferisce codesto Dipartimento nella richiesta di parere, che la determinazione di cui all'art. 2 dello predetto decreto (nel quale si prevede che sarà cura del collegio dei revisori nominato con D.A. 21 marzo 2001, n. 428/I/XV, redigere la relazione sul consuntivo 2003) è stata adottata, sulla base delle considerazioni contenute in un parere del Ministero dell'Interno-Direzione centrale delle autonomie, la cui conoscenza è stata acquisita da codesta Amministrazione "a mezzo articolo di stampa", laddove si afferma che compete ai revisori già scaduti per fine mandato redigere la relazione finale al conto consuntivo in quanto si tratta di rendicontare sull'andamento di una gestione e sulle risultanze di un conto consuntivo relativo ad un esercizio finanziario sul quale i predetti revisori scaduti hanno vigilato e controllato.
Si precisa altresì, che la durata in carica del collegio dei revisori ricostituito con D.A. 21 marzo 2001 -per effetto della illegittimità della disposizione assessoriale contenuta nel medesimo D.A. n. 428/2001 che, in contrasto ad una disposizione di rango superiore (art. 14 dello statuto dell'Ente Fiera) ne stabiliva la durata in quattro anni- è da considerarsi comunque fissata in tre anni così come disposto dall'art. 14 dello statuto dell'Ente autonomo Fiera del xxxxxxxxxx.
Ciò detto, si fa presente che il presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente Fiera (cfr. nota 10 settembre 2004, n. 556268, allegata alla richiesta di parere) ha fondato "l'impossibilità giuridica" di adempiere alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto assessoriale n. 1779/2004, sulla considerazione che il collegio dei revisori "risultava decaduto il 2 giugno 2004" (dopo tre anni dall'insediamento),e dunque in data precedente a quella del decreto assessoriale n. 1779/2004 con cui si fa onere al collegio dei revisori dei conti nominato con D.A. n. 428/2001, di redigere la relazione sul consuntivo 2003; con la conseguenza che gli atti adottati dal collegio decaduto sarebbero viziati da nullità ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, ("Disciplina della proroga degli organi amministrativi"), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Pertanto, nella fattispecie, trattasi di accertare come la riferita considerazione si pone nei confronti del disposto contenuto nell'art. 2 del più volte citato decreto assessoriale n. 1779/2004.
Al riguardo si evidenzia anzitutto che il citato D.L. n. 293/1994, trova applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto legge 16maggio 2004, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applicano, tra gli altri, "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza"; ora, tenuto conto che l'Ente autonomo Fiera del xxxxxxxxxx è ente pubblico sottoposto, ai sensi dell'art. 12 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44, al controllo dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, deve affermarsi, alla stregua del riportato art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/1995, che allo stesso si applica il D.L. n. 293/1994, e dunque, il regime della proroga degli organi amministrativi ivi contenuto, secondo il quale gli organi non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi "sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo" (art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994); decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione "gli organi amministrativi decadono" (art. 6, comma 1, D.L. n. 293/1994), con la conseguenza che "tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli" (art. 6, comma 2, D.L. n. 293/1994).
Così ricostruito il quadro normativo qui rilevante, si osserva ora che le considerazioni espresse dal presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Ente de quo nella citata nota n. 556268/2004, appaiono conformi a tale quadro normativo, ciò nel senso che il collegio dei revisori nominato con D.A. 21 marzo 2001, n. 428/I/XV, risultando decaduto in data 2 giugno 2004, non può, successivamente alla predetta data, validamente adottare la relazione sul consuntivo 2003, poiché tale atto sarebbe colpito dalla sanzione di nullità prevista dal riportato art. 6, comma 2, del D.L. n. 293/1994.
Pertanto alla luce di quanto rilevato deve concludersi che codesta Amministrazione non può legittimamente chiedere al collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera del xxxxxxxxxx nominato con D.A. 21 marzo 2001, n. 428/I/XV, di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.A. 31 agosto 2004, n. 1779/2S, ed in particolare di redigere la relazione sul consuntivo 2003.
La soluzione qui accolta trova del resto conferma qualora si consideri altresì che risulta datato 22 giugno 1993 "l'articolo di stampa" dal quale codesto Assessorato ha appreso dell'esistenza e del contenuto di un parere del Ministero dell'Interno laddove si afferma che spetta ai revisori già scaduti per fine mandato, e non ai revisori in carica, redigere la relazione al conto consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso.
Ed invero, la data sopra indicata evidenzia che il richiamato parere del Ministero dell'interno è stato certamente adottato prima del D.L. n. 293/1994 e, come tale non tiene conto del regime, ivi previsto, della proroga degli organi amministrativi, e della relativa sanzione di nullità prevista per gli atti adottati dagli organi decaduti.
Ciò è tanto vero che, come si legge nell'articolo di stampa qui trasmesso in allegato alla richiesta di parere, il parere ivi citato farebbe riferimento ai revisori "scaduti" e non ai revisori "decaduti" come invece vanno correttamente qualificati gli organi scaduti e non ricostituiti oltre il termine massimo di proroga.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate, deve ritenersi che il parere del Ministero dell'Interno sulla base del quale è stata adottata da parte di codesta Amministrazione la determinazione di cui all'art. 2 del D.A. n. 1779/2004 è superato dal regime della proroga degli organi amministrativi introdotto dal D.L n. 293/1994, come recepito nell'ordinamento regionale dalla legge regionale n. 22/1995.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.

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