Pos. II Prot. _______/222.04.11

OGGETTO: Stipendi, assegni ed indennità - Art. 21 l.r. n. 9/2004 - Adeguamento importi personale Resais.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota n. 5488 del 11.10.2004)
PALERMO


1. L'art. 21 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dispone che "a favore dei soggetti di cui agli articoli 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, nonché a favore dei soggetti di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, che hanno avuto rettificata dall'INPS o dall'autorità giudiziaria la retribuzione globale percepita, l'adeguamento degli importi della rendita decorre dalla data di erogazione della rendita stessa e viene erogata, nel limite di 100 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.3.4, capitolo 244109 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004".
In relazione a tale disposizione codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, rappresenta che la Resais s.p.a., con nota 25 giugno 2004, n. 6984, ha comunicato che il personale indicato nella norma sopra riportata ha presentato istanza ai fini della rettifica della rendita con decorrenza originaria.
Considerato che il medesimo personale, a seguito del trasferimento, giusta legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, nell'area speciale transitoria istituita presso la Resais s.p.a., ha rinunciato, con conciliazione sottoscritta presso l'ufficio provinciale del lavoro, ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura, nonché ad ogni forma di contenzioso già avviato e/o da avviare con l'Amministrazione regionale, e tenuto conto altresì che la disponibilità del capitolo indicato nella norma sopra riportata è inferiore alla somma necessaria per il totale soddisfacimento delle istanze presentate, vien chiesto l'avviso dello Scrivente sulla problematica rappresentata.

2. Il problema in esame consiste nell'accertare se le conciliazioni sottoscritte dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro dai soggetti indicati nel riportato art. 21 della legge regionale n. 9/2004, integrino o meno una condizione ostativa ai fini dell'applicabilità, nei confronti dei medesimi soggetti, del disposto del predetto art. 21.
Al riguardo, in via generale, si osserva che il regime giuridico delle rinunzie, transazioni e conciliazioni relative a diritti dei lavoratori è contenuto nell'art. 2113 c.c., il cui primo comma prevede che "le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide", e, come tali, sono impugnabili entro il termine previsto, a pena di decadenza, dal successivo comma 2 dello stesso art 2113 c.c.; tuttavia, per effetto del disposto dell'ultimo comma della predetta norma codicistica, la conciliazione raggiunta in sede giudiziale o sindacale ovvero dinanzi alle apposite commissioni istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro sono sottratte alla disciplina in tema di invalidità e relativa impugnativa dettata dagli altri commi dello stesso art. 2113 c.c. e precludono al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi (Cass. 88/3425; 95/2244).
In altri termini, per quanto qui interessa, l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro è ritenuto in sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospette di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni e le rinunzie intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti previsti da norme inderogabili (Cass. 87/3149); ne consegue che, in tale ipotesi, la transazione non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., semprecchè riguardi diritti già maturati ed acquisiti dal lavoratore; ed invero, qualora la rinunzia abbia per oggetto diritti futuri, eventuali e non ancora acquisiti nel patrimonio del lavoratore, la stessa è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e, come tale, impugnabile con la relativa azione di nullità rispetto alla quale, pertanto, l'intervento dell'anzidetto ufficio del lavoro non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva (Cass. 84/1552).
Tale ultima precisazione, in particolare, acquista rilievo nella fattispecie in questione, laddove -tenuto conto che le conciliazioni sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 9/2004, dinanzi alle commissioni istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro, non sono impugnabili, alla stregua di quanto sopra detto in via generale, ex art. 2113 c.c.- l'attenzione va posta sulla natura del diritto considerato dal predetto art. 21, ciò al fine di accertare se lo stesso sia o meno già acquisito nel patrimonio dei medesimi soggetti e, dunque, se possa o meno essere oggetto del negozio transattivo.
Al riguardo si osserva che la norma regionale sopra indicata, ad avviso dello Scrivente, non attribuisce ai destinatari un diritto ex novo, bensì prende atto dei provvedimenti dell'INPS o dell'autorità giudiziaria che rettificano la retribuzione globale percepita dagli stessi e, in relazione a tali rettifiche, dispone l'adeguamento degli importi della rendita spettante indicando lo stanziamento di bilancio all'uopo necessario; in altri termini l'adeguamento dell'importo della rendita presuppone che il diritto a percepire una diversa retribuzione sia già maturato e acquisito dai soggetti interessati a prescindere da quanto previsto dal legislatore regionale nella norma riportata in narrativa.
Pertanto, considerato che l'art. 21 della legge regionale n. 9/2004, ha riguardo ad un diritto già acquisito dai destinatari della norma stessa, deve concludersi che la formula liberatoria con cui il soggetto interessato dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura, nonché ad ogni forma di contenzioso già avviato e/o da avviare con l'Amministrazione regionale, comporta valida rinuncia all'adeguamento degli importi della rendita previsto dal citato art. 21 della l.r. n. 9/2004.
In altri termini, le conciliazioni sottoscritte dai soggetti indicati nel predetto art. 21, in quanto atti dispositivi di diritti già maturati, integrano una condizione ostativa ai fini dell'applicabilità, nei confronti degli stessi soggetti, del disposto della medesima norma regionale.
Ciò detto, circa la decorrenza dell'adeguamento degli importi della rendita, per i soggetti che non hanno stipulato le conciliazioni, sebbene l'art. 21 della legge regionale n. 9/2004 preveda che l'adeguamento "decorre dalla data di erogazione della rendita stessa", tuttavia, tenuto conto che la rendita è pari ad una quota percentuale della retribuzione globale, l'inciso sopra riportato va interpretato nel senso che la decorrenza dell'adeguamento della rendita deve essere comunque ricollegata a quanto previsto nei provvedimenti dell'INPS o dell'autorità giudiziaria in relazione alla decorrenza della rettifica della retribuzione.
Infine, per quanto concerne le perplessità manifestate dalla Resais s.p.a. nella citata nota n. 6984/2004, in relazione alla insufficienza della disponibilità prevista nel capitolo indicato dall'art. 21 della legge regionale n. 9/2004, per il totale soddisfacimento delle istanze di adeguamento della rendita, si osserva che lo stanziamento legislativamente previsto costituisce limite invalicabile all'attività amministrativa, ciò nel senso che non può comunque superarsi l'ammontare della somma indicata, salve, ovviamente, eventuali variazioni di bilancio finalizzate ad integrare l'unità previsionale di base ed il capitolo cui risulta imputata la spesa di che trattasi.
Pertanto, non potendosi superare il limite di spesa di cui all'art. 21 della l.r. n. 9/2004, qualora lo stanziamento disposto dovesse risultare insufficiente a coprire la spesa necessaria per il totale soddisfacimento delle istanze di adeguamento della rendita, dovendosi comunque garantire la par condicio dei beneficiari, dovrà procedersi nei confronti degli stessi ad una riduzione proporzionale dell'adeguamento della rendita in relazione alle disponibilità del capitolo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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