Pos. 1   Prot. N. 221.04.11  


Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO - Dirigente regionale - incarico ad interim presso altro dipartimento- remunerabilitā.




Allegati n...........................




              ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE 
              UFFICIO DI GABINETTO 
           

e p.c.
UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI

                              L ORO SEDI  


1 - Con nota 13 ottobre 2004, n. 2841/Gab., codesto Assessorato chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla possibilitā di riconoscere ad un dirigente generale giā preposto ad un dipartimento regionale un "ulteriore riconoscimento retributivo accessorio" a remunerazione del conferimento della reggenza "ad interim" di altro dipartimento. Codesta Amministrazione rileva che la possibilitā di remunerare l'incarico interinale attraverso l'applicazione del compenso per incarichi aggiuntivi disciplinato dall'art. 14 del contratto collettivo per la dirigenza regionale, , individuata nel parere dello Scrivente 14-1-2003, n. 297/2002, sarebbe resa impraticabile dal fatto che la disposizione č stata sospesa dal comma 5 dell'art. 4 della l.r. n. 1/2002 sino alla (non ancora intervenuta) definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003.
Viene inoltre osservato come "non possa negarsi l'esigenza di assicurare un riconoscimento economico a valorizzazione dell'effettivo ed evidente aggravio del carico di lavoro collegato all'espletamento dell'incarico de quo anche al fine di evitare l'instaurazione di un possibile contenzioso".


2 - Indubbiamente, come rilevato nella richiesta di parere, non si rinvengono norme legislative, regolamentari o contrattuali, che disciplinano espressamente il trattamento economico aggiuntivo spettante per incarichi svolti "ad interim" dai dirigenti regionali.
Ma proprio la mancanza di una espressa previsione in tal senso induce a confermare il contenuto del parere in precedenza reso atteso che detti incarichi devono necessariamente inquadrarsi fra quelli "aggiuntivi" e, per loro natura, temporanei.

Proprio la necessaria limitazione nel tempo della "reggenza" di altro ufficio non consente di equiparare l'istituto all'incarico dirigenziale vero e proprio, disciplinato nella durata minima biennale, nel trattamento economico e nella verifica dei risultati conseguiti, dagli artt. 9 e segg. della l.r. n. 10/2000 e dalla contrattazione collettiva (cfr. in particolare, per la verifica dei risultati, l'art. 34 del CCRL).

Sembra, poi, che la sospensione dell'art. 14 del contratto collettivo disposta dall'art. 4 della l.r. n. 1/2002 debba essere riferita alla costituzione del fondo destinato al trattamento economico accessorio dei dirigenti con l'effetto di ammettere la percezione da parte del dirigente dell'intero compenso connesso all'incarico aggiuntivo attribuitogli.

Resta, piuttosto, il problema di definire l'importo di tale compenso nel caso di affidamento temporaneo della reggenza di un ulteriore dipartimento e, nel caso specifico, di un dipartimento dello stesso ramo di amministrazione.            


In mancanza di specifiche previsioni, appare ragionevole ritenere che detto compenso possa essere commisurato alla durata della "reggenza" ed alla indennitā di posizione (e di risultato) quantomeno nell'importo minimo previsto per gli uffici dirigenziali generali dall'art. 5 della deliberazione della Giunta regionale 18-12-2000, n. 326.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.










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