POS. V Prot._______________/219.11.04

OGGETTO: Aziende autoferrotranviarie - Consigli di disciplina - Soppressione ex D.Lgs. n.112/1998 - Operatività nella Regione siciliana.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Dipartimento Lavoro
PALERMO





1. Con nota prot. n.644/Servizio Interventi Sociali e Promozionali del 12 ottobre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di riconsiderare, alla luce delle ulteriori argomentazioni dallo stesso fornite, il precedente parere espresso con nota prot.19304/251.03.11 del 14 novembre 2003.
In particolare, lo Scrivente, sulla scorta di quanto chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n.453 del 19 aprile 2000, aveva concluso per l'operatività nella Regione siciliana dell'art.102, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, che ha soppresso le funzioni amministrative regionali relative alla nomina dei consigli di disciplina con la conseguente applicabilità della disciplina di diritto comune di cui alla legge 20 maggio 1970; n.300.
Codesto Dipartimento segnala ora quanto segue:
- il citato parere del Consiglio di Stato, nel ritenere soppressi i consigli di disciplina e, di conseguenza, applicabile la normativa di diritto comune, sarebbe stato reso, su richiesta della Regione Lombardia, tenendo conto esclusivamente del peculiare quadro normativo di quest'ultima, che aveva già soppresso con legge regionale i predetti consigli;
- la Corte costituzionale avrebbe espressamente affermato l'attuale vigenza delle disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n.148, non essendo state abrogate, né espressamente né implicitamente dalla normativa successiva (ordinanza n.439 del 7 novembre 2001, allegata)
- la specificità del rapporto di lavoro degli autoferrotanvieri sarebbe stata implicitamente riaffermata dal giudice delle leggi nella sentenza n.62/1996, laddove conferma la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di provvedimenti sanzionatori.
Ciò segnalato, codesto Dipartimento auspica una revisione del precedente parere, aderendo al disagio manifestato allo stesso dalle aziende di trasporti AST ed AMAT (di cui allega le relative note).



2. Lo scrivente Ufficio, che nella nota sopra indicata si era limitato a fare proprio l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n.453/2000, non si esime dall'affrontare nuovamente la questione alla luce del quadro generale di riferimento, come chiarito dalla più recente giurisprudenza nel prosieguo formatasi sulla materia in oggetto.
Va comunque sottolineato che sembra di tutta evidenza che, ancorché il parere del Consiglio di Stato sia stato occasionato dalla Regione Lombardia, le argomentazioni ivi svolte hanno carattere generale.
E' vero, infatti, che il Consiglio di Stato tiene conto della circostanza che la Regione Lombardia ha soppresso i consigli di disciplina con l'art.3, comma 126, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, tuttavia, il superiore consesso sottolinea che la norma regionale è una "conferma" di quanto già previsto dall'art.102 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, in quanto emanata "in attuazione di tale statuizione", e dunque imputa l'effetto più ampio della "soppressione" dei consigli di disciplina già alla normativa statale stessa.


Ciò premesso, sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Com'è noto, il R.D. 8 gennaio 1931, n.148 ha dettato una speciale disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
In particolare, la predetta normativa rimette all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle relative controversie (v. art.10, R.D. n.148/1931 e succ. mod.) e prevede al contempo un particolare sistema per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi di cui agli artt. 43, 44 e 45, R.D. cit., attribuendone la competenza ai consigli di disciplina costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza con direzione autonoma (art.54, r.d. cit.) e devolvendo alla cognizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti disciplinari (art.58, r.d. cit.).

La Corte Costituzionale ha di recente confermato la legittimità costituzionale dell'art.58, r.d. n.148/1931.
In particolare, nell'ordinanza 7 novembre 2002, n.439, citata da codesto Dipartimento (nonché dall'AST), il giudice delle leggi è stato chiamato ad esprimersi in ordine agli effetti sul contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e, segnatamente, della devoluzione al giudice ordinario della materia del pubblico impiego.
E' da questo punto di vista che la Corte, richiamando quanto già sostenuto nella sentenza n.62 del 1996 (non fondatezza) e nell'ordinanza n.161 del 2002 (manifesta infondatezza), ribadisce che la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e soprattutto la peculiarità delle scelte organizzative delle relative aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo -ritenuto preminente- al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico.
La Corte ha poi sottolineato che l'ulteriore scelta operata dal legislatore di non intervenire su tale speciale regolamentazione, modificandola, non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria.

Da un attento esame delle pronunce su citate, emerge chiaramente che la Corte ha riaffermato la sopravvivenza dello speciale sistema previsto dall'art.58, r.d. n.148/1931 in riferimento alla nuova normativa che ha devoluto la materia del pubblico impiego alla giurisdizione del giudice ordinario, e non rispetto all'art.102, D.Lgs. n.112/1998, che viene espressamente richiamato soltanto dal giudice rimettente (come riferito dalla Corte in narrativa).

Tuttavia è altrettanto chiaro che la Corte, ritenendo ammissibile la questione e pronunciandosi sulla stessa, pur nei termini sopra ricordati, implicitamente ha assunto determinazioni di segno opposto rispetto a quanto espressamente ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere n.453/2000 sopra citato, ritenendo ancora vigenti lo speciale sistema di cui al r.d. n.148/1931 e, con esso, gli stessi consigli di disciplina.

La medesima posizione è stata assunta (implicitamente) anche dalla Corte di Cassazione, che ha sostenuto la sopravvivenza, quale norma speciale, dell'art.58, r.d. n.148/1931, all. A, nell'attuale quadro normativo negli stessi termini, cioè escludendo un effetto abrogativo implicito della predetta disposizione ricollegabile alla riforma del pubblico impiego e al conseguente trasferimento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria (v., tra le tante, Cass. civ. sez. un. 25.07.2002, n.10992; Cass. civ. sez. un. 14.11.2002, n.16049; Cass. civ. sez. un. 26.07.2002, n.11102; Cass. cov. Sez. un. 10.07.2003, n.10900).

Alla luce di quanto sopra esposto, lo Scrivente, pur avendo condiviso l'esegesi della disposizione di cui all'art.102, D.Lgs. n.112/1998 condotta dal Consiglio di Stato nel parere più volte citato, non può non conformarsi al diritto vivente come determinato dalle sopra ricordate pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, dalle quali non può non dedursi -implicitamente- la ritenuta sopravvivenza degli stessi consigli di disciplina.


***

Ciò posto, non può non rilevarsi che rimane aperto il problema relativo all'individuazione dell'esatta portata dell'art.102, D.Lgs. n.112/1998 nella parte in cui sopprime "le funzioni amministrative relative ... alla nomina dei consigli di disciplina".
Non vi è dubbio che la disposizione, per la sua formulazione e per gli effetti ricollegabili alla stessa, continua ad alimentare perplessità sia negli operatori che a livello giurisprudenziale.

Può dare contezza di questo perdurante disagio interpretativo la recente ordinanza 29.09.2004, n.301 della Corte Costituzionale, sulla quale vale la pena soffermarsi.
Va subito detto che la questione concerne ancora una volta la legittimità costituzionale dell'art.58, r.d. n.148/1931 con riferimento ai medesimi parametri e per motivi non diversi da quelli già affrontati dal giudice delle leggi.

Tuttavia, nel caso in esame, il giudice a quo:
- solleva dubbi sulla tenuta costituzionale dell'art.58, r.d. cit. alla luce di tutta la normativa succedutasi in materia richiamando, quanto alla non manifesta infondatezza, segnatamente "la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina sancita, con riferimento alle gestioni governative dall'art.102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n,112.... E, in attuazione dello stesso -e con riguardo alle aziende di trasporto pubblico locale- dalla legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n.1", dalla quale emergerebbe il superamento della specialità residuale della normativa relativa agli autoferrotranvieri;
- in tale contesto sostiene che "l'effetto abrogativo dell'art.102 del D.Lgs. n.112 del 1998 e della legge della Regione Lombardia n.1 del 2000 non può ritenersi limitato alla sola caducazione delle norme procedimentali relativa alla nomina e alla composizione dei consigli di disciplina, ma deve ritenersi esteso a tutte le disposizioni del r.d. n.148 del 1931 che postulino l'operatività di tali organi, in conformità, del resto, all'opinione espressa dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sezione seconda, 19 aprile 2000)";

- valuta la mancata espressa devoluzione delle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri al giudice ordinario del lavoro non come specifica scelta del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa, bensì come mero "silenzio normativo";
- ritiene emendabile e rimediabile dal giudice costituzionale tale "silenzio e/o omissione del legislatore ordinario" anche con una pronuncia di tipo additivo.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ancora una volta ribadisce la pronuncia di manifesta infondatezza della questione, mancando di fare chiarezza sulla questione dato che, testualmente, la richiesta del rimettente può "al più, deporre per l'assenza di consistenza costituzionale di una questione sostanzialmente prospettata come meramente interpretativa (circa l'abrogazione implicita della norma censurata)".

Dalla pronuncia in esame, al fine che ci riguarda, non possono che trarsi due ordini di riflessioni e cioè che: 1) la Corte presuppone pur sempre l'attuale esistenza nell'ordinamento dello speciale sistema di cui agli artt. 54 e 58 del r.d. n.148/1931; 2) rimane aperto il problema dell'interpretazione dell'art.102, d.lgs. n.112/1998, sul quale non può che auspicarsi, in mancanza di un intervento normativo, una successiva pronuncia del giudice di legittimità.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale