POS. V Prot._______________/216.11.04

OGGETTO: Contributi - Misura 1.11 del POR-Sicilia - Club Alpino Italiano - Sezioni periferiche - Natura giuridica.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento della programmazione

PALERMO





1. Con nota prot. n.1427/C.I/B del 6 ottobre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di chiarire quale sia la natura giuridica delle sezioni periferiche del Club Alpino Italiano (C.A.I.), rilevante ai fini dell'accesso delle medesime ai finanziamenti di cui alla misura 1.11 del POR Sicilia 2000/2006.
Codesto Dipartimento, -pur segnalando che tanto il Consiglio di Stato (parere n.169/1976) che la Corte dei Conti ("parere" 2 febbraio 1988, n.1958), ferma la natura pubblicistica del C.A.I., inquadrano le sezioni periferiche dello stesso come organismi di carattere privatistico-, fa tuttavia rilevare che:
- l'art.7, comma 1, L.26 gennaio 1963, n.91, recante il "Riordinamento del Club Alpino Italiano", testualmente dispone che "Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club Alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato";
- la L. 17.5.1983, n. 217 ha qualificato come impresa turistica l'attività di gestione dei rifugi alpini, definiti come "i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani";
- in data 17.01.2004, al fine di rendere possibile l'accesso delle sezioni periferiche ai finanziamenti pubblici, è stato modificato lo statuto del C.A.I. e si è "uniformato il regime patrimoniale ed organizzativo delle sezioni periferiche a quello proprio del C.A.I. centrale";
- e, infine, che il regolamento generale del C.A.I. assegna ai rifugi/rifugi alpini finalità pubblicistiche, come ricoveri di fortuna e per il primo intervento di soccorso (art.1).
Pur svolgendo le precedenti argomentazioni in favore della natura pubblicistica delle sezioni periferiche, codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sulla problematica suesposta, chiedendo altresì, come meglio specificato nella successiva nota prot. n.5871 del 29 ottobre 2004, laddove le sezioni periferiche fossero ammesse ai finanziamenti, "quali eventuali prescrizioni debbano inserirsi nella nuova scheda di misura".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il Club Alpino Italiano, fondato su base associativa nel 1863, è ente dotato di personalità giuridica secondo le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n.91, che ha provveduto al suo riordinamento, rientra tra gli enti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n.70 e segnatamente tra gli enti pubblici preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero (tab. V, allegata alla legge ult. cit.), è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle attività produttive (v. art.1, l. n.91/1963 e art.10, D.Lgs. 30.07.1999, n.303) e, per effetto del D.P.C.M. 3 febbraio 1989, risulta inserito nella tab. A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720 sulla Tesoreria unica.
I fini istituzionali sono fissati dall'art.2 della l. n.91/1963 e succ. mod. e tendono a favorire la conoscenza, il rispetto e la tutela dell'ambiente montano e speleologico nonché lo svolgimento delle attività connesse.
L'Ente è retto da uno statuto -che deve essere approvato, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro- che contiene le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del C.A.I., che trovano ulteriore esplicazione nel relativo regolamento generale.
La legge n.91/1963 prevede in particolare che del consiglio centrale previsto dallo statuto faccia parte un ufficiale superiore delle truppe alpine di designazione ministeriale e cinque funzionari dello Stato e che del collegio dei revisori fanno parte due funzionari di designazione ministeriale (v. art.4). Il C.A.I. è equiparato agli effetti tributari alle amministrazioni dello Stato (v. art.7) ed è soggetto al controllo ministeriale sia sugli atti che sugli organi (artt.6 e 8).

Sotto il profilo strutturale, alla stregua degli elementi segnalati che ne evidenziano la rilevanza pubblicistica e la strumentalità rispetto allo stato, il C.A.I. -come ben ha messo in evidenza la Corte dei Conti nelle relazioni annuali sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente-, è un ente di diritto pubblico.
La natura pubblicistica del C.A.I., come codesto Dipartimento ha ricordato, è stata acclarata dal Consiglio di Stato nel parere n.1169/1076.



3. Tutto ciò premesso, occorre verificare se è possibile estendere la natura pubblica anche alle sezioni periferiche.
Il C.A.I., infatti, è una realtà associativa complessa, costituita da una Sede centrale con natura giuridica pubblicistica e da una capillare presenza sul territorio di sezioni e sottosezioni.

Come è stato sempre ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'unico metodo valido per accertare la pubblicità di un ente, laddove manchi una espressa previsione normativa, è quello di verificare l'esistenza di una serie di indici di riconoscimento, individuabili in un sistema di controlli pubblici, nell'ingerenza dello Stato o di altra P.A. nella nomina degli organi dell'ente nonché nell'amministrazione dello stesso, nella partecipazione dello Stato, o di altra P.A., alle spese di gestione, ecc.


Un primo dato da rilevare è l'assenza di ogni riferimento alle sezioni nella legge n.91/1963, se si eccettua l'art.7, per il quale "Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato" (primo comma), che ha comunque una valenza limitata al piano tributario.
Per il resto, tutti gli indici di pubblicità sopra individuati in ordine al regime giuridico cui il CAI è soggetto dalla legge, non sono rinvenibili in capo alle sezioni, essendo in particolare l'ingerenza statale ed il controllo su atti e organi dalla legge previsti solo con riferimento all'organismo centrale e non anche alle sue sezioni.

Passando all'esame dello statuto dell'ente, quest'ultimo in ordine all'organizzazione dell'ente prevede espressamente che "Il Club alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni; su base regionale e interregionale le sezioni sono raggruppate e coordinate secondo le norme previste al titolo V. Più sezioni possono riunirsi per specifiche attività istituzionali" (art.4, primo comma) e che "Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato" (art.4, quarto comma)
Il titolo III dello statuto si occupa specificamente delle sezioni, disciplinandone le modalità di costituzione, gli organi e l'articolazione in sottosezioni.
Dal complesso delle disposizioni emerge con chiarezza che le sezioni operano in piena autonomia (salvo le disposizioni che garantiscono il necessario raccordo con l'organismo centrale), sono dotate di piena libertà di iniziativa e di azione, hanno l'amministrazione del proprio patrimonio e un proprio regolamento.
Lo statuto dunque, com'è ovvio, conferma l'impianto normativo e, segnatamente, l'assenza in capo alle sezioni di quegli elementi pubblicistici sopra individuati con riguardo al CAI, con particolare riferimento all'ingerenza da parte dello Stato.


Alla luce di quanto esposto sembra di tutta evidenza che le singole sezioni in cui si articola il CAI hanno natura di libere aggregazioni di soci di natura privatistica, come d'altronde tanto la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato hanno già esaustivamente avuto modo di verificare e confermare.

La prima ha ripetutamente affermato, nelle relazioni annuali, che il C.A.I. presenta "un modulo organizzatorio complesso nel quale coesistono un ente centrale con personalità giuridica di diritto pubblico e sezioni -che operano a livello locale e si raggruppano in convegni regionali o interregionali- aventi natura privatistica le quali concorrono attraverso i propri rappresentanti a formare l'organo assembleare dell'ente".

La natura privatistica delle sezioni è del pari evidenziata, com'è noto a codesto Dipartimento, nel parere del Consiglio di Stato su citato per il quale "le sezioni periferiche del C.A.I. ... sono associazioni di alpinisti, che si costituiscono liberamente e si pongono entro l'ambito dell'organizzazione del C.A.I. al cui controllo, per espressa disposizione statutaria, sono assoggettate", dovendo "ammettersi il loro carattere privatistico, con la conseguente configurabilità sub specie di associazioni non riconosciute (ex art.36 e ss. cod. civ.) e, qualora ottengano il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12, cod. civ., di persone giuridiche su base associativa".

Chiarita, come richiesto da codesto Dipartimento, la natura giuridica delle sezioni del CAI, sembra necessario precisare quanto segue.
Invero, la natura privatistica degli enti in parola non esclude a priori la possibilità per gli stessi di accedere ai finanziamenti di cui alla misura 1.11, laddove ne integrino i presupposti o nella qualità di associazioni ambientaliste (com'è noto, infatti, "Hanno titolarità a presentare progetti ricedenti nel PIR Rete Ecologica a valere sulla presente misura:... le associazioni ambientaliste per le sole azioni e interventi complementari ad esse, riguardanti: servizi di informazione, Educazione Ambientale, servizi al visitatore e solo qualora questi non configurino regimi di aiuto") o in quanto enti gestori di riserve.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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