Pos. 6  Prot. N. /205.11.04 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi - Prenotazione a debito per atti di procedimenti giurisdizionali nei quali è parte l'amministrazione regionale.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della
Sanità
Dip. Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed
Ospedaliera
Igiene Pubblica
(rif. fgl. 29.9.04 n. 9561)
PALERMO




1. Con il foglio in riferimento codesto Assessorato rappresenta di aver ricevuto - unitamente alle altre parti in causa - l'avviso di liquidazione d'imposta e di irrogazione delle sanzioni relative alla registrazione della sentenza n. 3364/02 del 17.12.02 resa dal Tribunale di YYYY.
Al riguardo precisa che, con la suindicata decisione, il Giudice adito in sede di opposizione a vari decreti ingiuntivi emessi contro la ex USL n. WW, ha disposto la revoca dei predetti decreti, accogliendo parzialmente l'opposizione per la parte relativa agli interessi, con le modalità indicate in sentenza, "fermo restando il pagamento della sorte capitale se non ancora eseguito, con competenze ed onorari".
Con la stessa sentenza il Tribunale ha compensato fra le parti interamente le spese del giudizio di opposizione.
Codesta Amministrazione, in relazione alla debenza delle somme come quantificate nell'avviso in questione, ritiene di essere ammessa al beneficio della prenotazione a debito e alle relative procedure "per effetto del combinato disposto di cui all'art. 17 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di Bollo), all'art. 59 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (testo unico in materia di imposta di registro), all'art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria anno 2000) e all'art. 1 della legge regionale 22.3.1952 n. 6 (trattamento tributario degli organi della Regione Siciliana)."
Alla luce di tali norme, codesto Dipartimento ritiene che l'avviso di liquidazione sia pervenuto all'Ufficio per mero disguido e desidera acquisire al riguardo il parere dello Scrivente al quale trasmette copia della sentenza e dell'avviso di liquidazione.

2. Dalla documentazione inviata dall'Amministrazione richiedente risulta che le somme liquidate nell'avviso in questione sono dovute per imposta di registro, bollo, tributi speciali e diritti di notifica. Inoltre dalle valutazioni espresse nel suindicato foglio risulta che la fattispecie sottoposta all'esame di questo Ufficio è riconducibile all'ambito d'applicazione della suindicata normativa come correttamente ritenuto nella richiesta di parere.
Ed invero, per quanto concerne la disciplina dell'imposta di bollo, l'art. 17 del D.P.R. 26.10.1972 recante "Atti dei procedimenti giurisdizionali" dispone che: "Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito".
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131 disciplina la registrazione a debito all'art. 59.
Tale norma dispone che: "1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura".
La norma dell'art. 9, co. 5 della L. 23.12.1999 n. 488 recante "Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" - anch'essa richiamata nella richiesta di parere - è stata abrogata dall'art. 299 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con decorrenza dal 1° luglio 2002 come previsto dall'art. 302 dello stesso decreto.
Il predetto testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia dispone all'art. 10 (L) recante "Esenzioni"
"1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolate, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89."
Al suddetto quadro normativo, come individuato nella richiesta di parere, occorre aggiungere l'art. 159 (R) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, recante "Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese". La norma predetta così dispone: "1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte."
Tutte le predette norme che disciplinano la prenotazione a debito delle suddette imposte e l'esenzione dal contributo unificato sono applicabili alla Regione siciliana per effetto del disposto dell'art. 1 della L.r. 22.3.1952 n. 6 che così statuisce: "Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato".

3. Dal sistema come delineato dalla surriportata normativa si desume che le Amministrazioni pubbliche (ivi compresa la Regione Sicilia) usufruiscono della prenotazione a debito per quanto riguarda le spese vive. Le somme dovute dall'Amministrazione per imposta e diritti vengono cioè iscritte in un registro di cancelleria e, qualora la controparte (soccombente) venga condannata a pagare le spese processuali, essa è tenuta a versare le somme iscritte nel registro, che l'Amministrazione statale avrebbe dovuto pagare se non vi fosse stato il particolare tipo di esenzione, esenzione che non opera in caso di soccombenza della parte privata e di una sua condanna al pagamento delle spese processuali (Cass., sez. III, 18.4.2000, n. 5028).
Nel caso in esame, concernente la registrazione a debito di una sentenza che dispone la compensazione delle spese fra le parti, occorre far riferimento al combinato disposto degli artt. 59, co. 1, lett. a) del testo unico dell'imposta di registro e dell'art. 159 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Per quanto attiene la portata della prima di tali norme il Consiglio di Stato, con parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996, ha affermato che "...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a). Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito. Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto ...di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".
Quindi le prenotazioni sono fatte a fini meramente contabili e i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato (cfr. Cass. sez. III, 18.4.2000 n. 5028; sez. I, 22.4.2002, n. 5859, Comm. Trib. reg. Lazio 23.5.2000).
La seconda delle suenunciate disposizioni precisa quali siano le modalità di recupero dell'imposta di registro prenotata a debito nel caso di sentenza che disponga la compensazione delle spese tra le parti. In tale ipotesi, che è quella sottoposta all'esame dello scrivente Ufficio, dovrà seguirsi la procedura indicata dalla già citata norma dell'imposta di registro con le modalità in esso enunciate avuto riguardo al soggetto che richiede la registrazione.
Ne deriva che nulla è dovuto dall'Amministrazione in indirizzo in relazione all'avviso in questione, notificato a tutte le parti in causa.
Potrà eventualmente valutare codesto Dipartimento la possibilità di chiedere all'Ufficio Finanziario competente l'annullamento in autotutela dell'avviso in questione.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








/trm


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