Pos. IV Prot. _______/201.04.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica - Accertamento e riscossione - Individuazione attività - Convenzione Agenzia delle Entrate

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale finanze e
credito
(Rif. nota n. 15589 del 27.09.2004)
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che nel protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione siciliana e l'Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2003, sono state individuate le attività che la predetta Agenzia si impegna a svolgere in relazione alla funzione di riscossione dei tributi erariali di spettanza regionale.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che l'Agenzia delle Entrate, con successiva nota 11 maggio 2004, n. 36755/2.4, indirizzata a codesto Assessorato, ha poi comunicato di ritenere necessario al conseguimento delle finalità del protocollo d'intesa, lo svolgimento di altre attività operative connesse agli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di evasione.
Ciò premesso, considerato che talune delle attività indicate nella citata nota n. 36755/2.4/2004, "si riferirebbero ad un momento antecedente... all'iscrizione a ruolo" e, come tali, non riguarderebbero la fase della riscossione, vien chiesto al riguardo l'avviso dello Scrivente.

2. L'orientamento espresso da codesto Dipartimento nella richiesta di parere va sostanzialmente condiviso.
Ed invero, al riguardo appare opportuno premettere, da un punto di vista di carattere generale, che il protocollo d'intesa ed in particolare la stipulanda convenzione costituiscono strumenti attraverso i quali la Regione attribuisce all'Agenzia delle Entrate compiti ed attività di natura gestionale mantenendo un potere di direttiva sugli obiettivi generali, sui risultati da perseguire nonché sui criteri della gestione in riscontro alle peculiari esigenze regionali; la predetta convenzione presuppone dunque, l'imputabilità alla Regione delle funzioni cui si riferiscono i compiti ed attività da essa disciplinati, e conseguentemente non può avere ad oggetto la prestazione di un servizio, da svolgersi da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguardante funzioni che si pongono al di fuori della sfera di competenza regionale.
Ciò detto, si osserva altresì, sempre da un punto di vita di carattere generale, che mentre le funzioni amministrative relative alla fase della riscossione dei tributi sono state trasferite alla Regione siciliana per effetto del disposto dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria"), non altrettanto può dirsi per le funzioni relative alla fase dell'accertamento dei tributi che invece, ai sensi della vigente normativa, non sono alla Regione stessa attribuite per quanto riguarda i tributi erariali ancorchè di spettanza regionale.
Pertanto, considerato quanto sopra detto, deve conseguentemente concludersi che non possono costituire oggetto di implementazione del contenuto del protocollo d'intesa de quo le attività che afferiscono alla predetta fase dell'accertamento.
Sotto tale profilo dunque, si concorda con le perplessità manifestate da codesto Dipartimento nella richiesta di parere in merito alle attività indicate dall'Agenzia delle Entrate nella citata nota n.36755/2.4/2004 ("applicazione delle misure cautelari del sequestro conservativo e dell'ipoteca" di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997; "controllo garanzie ed escussione polizze"), che dovrebbero essere svolte dall'Agenzia stessa "nella fase antecedente la formazione del ruolo". Ed invero, prima della formazione dei ruoli e delle connesse attività di competenza del concessionario della riscossione, le attività dirette alla realizzazione dell'entrata hanno come obiettivo l'individuazione dei soggetti debitori e la determinazione delle somme da essi dovute; trattasi cioè di attività dirette all'accertamento dell'entrata stessa, che, in quanto non imputabili (in particolare per i tributi erariali di spettanza regionale) alla Regione, non possono dalla stessa essere demandate.
Precisate in tal senso le ragioni di natura giuridica che ostano alla possibilità di implementare il contenuto del protocollo d'intesa con riguardo ad attività che dovrebbero essere svolte dall'Agenzia delle Entrate prima della formazione del ruolo, si osserva ora che nessun rilievo ritiene di dover formulare lo Scrivente in merito alle altre attività indicate nella più volte citata nota n. 36755/2.4, che dovrebbero essere svolte dalla predetta Agenzia dopo l'adozione del titolo necessario per la riscossione dei tributi.
In particolare, lo svolgimento dei compiti connessi alla verifica dello stato delle misure cautelari adottate dal concessionario sui beni immobili dei debitori, nonché il controllo di merito sulle comunicazioni di inesigibilità prodotte dal medesimo concessionario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, risultano già espressamente ascritti all'Agenzia delle Entrate dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; sotto tale profilo dunque, l'implementazione del protocollo d'intesa costituirebbe attuazione del disposto legislativo, in ottemperanza, del resto, a quanto previsto dal medesimo protocollo all'art. 5, comma 2, laddove si dispone che le Parti si impegnano a definire, con successivo accordo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie "anche a seguito di nuove disposizioni di legge".
Considerazioni analoghe vanno espresse per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività del concessionario della riscossione. Ed infatti, per l'esercizio di tali funzioni la Regione si avvale, ex art. 9 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dell'Agenzia delle Entrate; anche in tale ipotesi dunque, l'implementazione del protocollo de quo costituirebbe attuazione della richiamata norma regionale.
Nessun rilievo si ritiene di dover formulare circa le attività relative al "controllo garanzie ed escussione polizze", semprecchè le stesse siano svolte dall'Agenzia nella fase successiva alla formazione del ruolo; per quanto infine concerne l'attività di "recupero crediti per cooperazione internazionale" e la "sperimentazione e diffusione di applicazioni informatiche di supporto all'attività di riscossione", si osserva che l'opportunità di demandare lo svolgimento delle stesse all'Agenzia delle Entrate sembra da rimettere a considerazioni di merito, come tali di competenza di codesta Amministrazione, che tengano conto, nell'ottica di un'analisi costi-benefici, rispettivamente della quantità di rapporti da intrattenere con le autorità fiscali straniere nonché delle specifiche esigenze dell'amministrazione regionale in relazione alla sperimentazione di nuove soluzioni informatiche di supporto alla gestione dell'attività di riscossione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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