Pos. 6   Prot. N. /199.04.11 



Oggetto: Mutui agevolati. Rinegoziazione - Estinzione anticipata. Art. 37 l.r 4/03 e art. 8 l.r. n. 20/03.




Allegati n...........................




Assessorato regionale
del Bilancio e delle Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio 5 - Tesoro


P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento - con riferimento alle richieste inoltrate agli Istituti di Credito mutuanti circa la documentazione necessaria ai fini dell'attivazione del processo di valutazione economico e finanziario che consenta di procedere alla piena attuazione del dettato normativo previsto dall'articolo 8 della l.r. n. 20/2003 (estinzione anticipata dei mutui agevolati) e dagli artt. 8 della l.r. n. 8/2000 e 37 della l.r. n. 4/2003 (rinegoziazione mutui agevolati), ed in assenza di riscontro da parte dei suddetti Istituti - ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio circa la possibilità di intraprendere eventuali azioni nei confronti degli Istituti di Credito inadempienti per l'acquisizione di tutti i documenti richiesti.
In particolare veniva richiesta, per ciascuna legge che disciplina la contrazione di mutui agevolati, la trasmissione della documentazione che indicasse il numero di posizioni aperte, il capitale complessivo residuo al 31 dicembre 2003, la durata residua, la composizione della rata, il tasso applicato, nonché i dati dei piani di ammortamento di tutte le posizioni aperte, le garanzie prestate dal mutuatario e dalla Regione siciliana, le penali di estinzione anticipata e ogni altro onere accessorio, oltre la copia del contratto tipo stipulato.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui l'art. 8 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, rinvia - per quanto concerne le modalità - all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle relative disposizioni attuative, contenute nel D.M. 24 marzo 2000, n. 110. L'art. 1, comma 2, di quest'ultimo prevede in proposito che gli enti hanno facoltà di concordare con le banche le modalità per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.
Il successivo art. 5 prevede poi che gli istituti, fermo restando quanto previsto nelle convenzioni regolanti i rapporti con gli enti, provvedono, in sede di prima rendicontazione dell'avvenuta rinegoziazione, a trasmettere agli enti stessi un tabulato cumulativo per ciascuna legge di finanziamento, riferito a tutti i mutuatari beneficiari dei contributi previsti dalla legge medesima.
Per ogni tabulato l'ente emette a favore degli istituti e per ciascuna legge di finanziamento un provvedimento cumulativo, con il quale vengono apportate le necessarie modifiche degli originari decreti di concessione del relativo contributo.
Anche l'art. 37 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, sempre in materia di rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, fa riferimento - per quanto riguarda le modalità di realizzazione della stessa - ad apposite convenzioni, distinte per settore d'intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche.
Occorrerà, dunque, verificare innanzitutto le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate, in relazione a ciascuna legge agevolativa, con i singoli istituti di credito al fine di individuare gli adempimenti eventualmente imposti agli stessi per la concreta attuazione della previsione normativa di riferimento.
Comunque, anche laddove non fosse possibile riscontrare la sussistenza di taluni obblighi in capo agli istituti di credito interessati, sarebbe sufficiente richiamare i principi in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cui fa riferimento, peraltro, anche il Banco XXXXX nella nota del 31 agosto 2004.
Da un lato è vero, infatti, che ai sensi del comma 2 dell'art. 2, in particolare, Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento ed il successivo art. 3 sancisce il "Principio di necessità nel trattamento dei dati", precisando che I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Tuttavia il successivo Capo II detta regole ulteriori per i soggetti pubblici, specificando che qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2) e che il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1).
L'art. 24, poi, individua i casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso, precisando, tra gli altri, che lo stesso non è richiesto quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (comma 1, lett. b); riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati (lett. c); riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale (lett. d); .....
Poiché non v'è dubbio che la rinegoziazione dei mutui agevolati che s'intende perseguire va inquadrata, oltre che nell'ambito delle funzioni istituzionali di codesta Amministrazione, in un rapporto negoziale instaurato con le Banche mutuanti, ne discende la possibilità di ricondurre le richieste avanzate dall'Amministrazione nei confronti degli Istituti di Credito ai casi descritti dai suriportati artt. 18, 19 e 24, comma 1, lett. b) e d).
Vorrà pertanto valutarsi l'utilità di reiterare, eventualmente, le già formulate istanze evidenziando un riferimento alla citata normativa; ciò consentirebbe di affermare la compatibilità degli adempimenti richiesti con i principi in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, superando in tal modo anche i rilievi mossi, circa i numerosi vincoli di riservatezza che caratterizzano l'attività bancaria, dal Banco XXXXX nella nota del 31 agosto 2004.
Quanto, invece, alla possibilità di intraprendere eventuali azioni nei confronti degli Istituti di Credito inadempienti per l'acquisizione di tutti i documenti richiesti dovrebbe giungersi ad ipotizzare che il mancato riscontro da parte delle banche delle note assessoriali nn. 16864 e 16865 del 22 giugno 2004 e n. 17785 del 2 luglio 2004, nonché delle diffide ad adempiere datate 13 agosto 2004, possa configurare una fattispecie di responsabilità per culpa in contraendo o in contractando, riconducibile all'art. 1337 c.c., (accertamento che costituisce apprezzamento di merito, pur se da fondarsi su elementi oggettivi).
Rinviandosi - per quel che riguarda l'ambito di applicabilità dell'art. 1337 c.c, nonché i presupposti e gli elementi della responsabilità precontrattuale - alle considerazioni svolte da quest'Ufficio nel parere reso a codesto Assessoratocon nota prot. n. 7238/120.2001.11 del 26 aprile 2001 (che, per comodità di consultazione, si allega in copia), sembra opportuno ribadire, in questa sede, che eventuali azioni volte a far valere la responsabilità precontrattuale degli Istituti mutuanti, per il ritardo negli adempimenti necessari alla prosecuzione delle trattative, risulterebbero di limitato interesse e non consentirebbero, comunque, di raggiungere il vero obiettivo perseguito dall'Amministrazione regionale, e cioè ottenere la rinegoziazione dei mutui, in ordine ai quali la Regione interviene con il concorso sugli interessi, mediante una proficua collaborazione con gli interlocutori di codesta Amministrazione per la realizzazione di quel processo di valutazione economico e finanziario volto all'individuazione degli specifici ambiti di intervento.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
* * * * *
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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