Pos. 1   Prot. N. 194.04.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE - Nulla osta sismico. Artt. 17 e 18 della l. n. 64/1974. Opere di competenza dell'ANAS.




Allegati n...........................

   

Presidenza della Regione
                      Ufficio di gabinetto 
                       

Assessorato regionale dei lavori pubblici
Dipartimento regionale dei lavori pubblici.
                                   
                                  LORO SEDI 



1. Con nota 16 settembre 2004, n. 11334, codesto Ufficio di gabinetto ha rimesso allo scrivente Ufficio ed al Dirigente generale del Dipartimento dei lavori pubblici la nota dell'ANAS - Direzione compartimentale di Palermo, con cui viene ribadita la posizione assunta dall'Azienda sulla competenza statale in materia di norme antisismiche anche per le opere realizzate nel territorio della Regione.

A sostegno del proprio assunto l'Azienda allega un articolato parere del proprio Ufficio legale che lo scrivente non ritiene di poter condividere per le seguenti considerazioni.

2. Occorre in premessa premettere che il predetto parere dell'Ufficio legale dell'ANAS muove dalla considerazione che la "vigilanza sulle costruzioni sismiche rientra nella disciplina più generale volta all'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi di cui all'art. 2 del Dpr 18 aprile 1994, n. 383" e che pertanto l'autorizzazione sismica debba considerarsi sostituita dal predetto "accertamento di conformità".

Tale tesi contraddice però il disposto dell' art. 7 (L) del recente Testo unico sull'edilizia, approvato col D.p.r. 6-6-2001, n. 380 e modificato col D. lgs. 27-12-2002, n. 301, che regola la "attività edilizia delle pubbliche amministrazioni"; detto articolo, al comma 1, dispone espressamente che " non si applicano le disposizioni del presente titolo per :

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero dai concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Dpr 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;"

E' chiaro, quindi, che l'accertamento di conformità di cui al Dpr n. 383/1994 costituisce eccezione ai titoli abilitanti ad edificare previsti dal titolo I - Disposizioni generali- del T.U. ma non costituisce eccezione alla vigilanza nelle zone sismiche disciplinata dagli artt. 93 e 94 del testo unico (che recepiscono gli artt. 17 e 18 della legge n. 6471974), contenuti in altra parte (Parte II) ed in altro titolo della legge.

D'altro canto l'art. 63 del T.U., intestato alle "Opere pubbliche", prevede che tutte le disposizioni della II parte (compresi, quindi, gli articoli relativi alla disciplina delle costruzioni in zone sismiche) si applicano alle opere pubbliche realizzate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 109/1994 "nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal D.p.r. 21 dicembre 1999, n, 544, dal D.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19 aprile 2000, 145".

Orbene, ad avviso dello scrivente ( e come pure rilevato dal Ferro a pag. 685 del commento al Testo unico sull'edilizia, edito dalla Giuffrè nel 2003) nessuna, fra le norme sopra citate, impedisce l'applicazione della II parte del Testo unico alle opere pubbliche realizzate dai citati soggetti, fra i quali non appare dubbia l'inclusione dell'ANAS. (cfr. sull'inclusione di tutti gli enti pubblici, economici e non, nel novero delle amministrazioni aggiudicatici di cui all'art. 2 della l. 109//1994 pag. 41 del commento alla Legge quadro sui lavori pubblici, edito da Giuffrè, anno 2003).
  Per completezza si allega il precedente parere di quest'Ufficio 23-12-2003, n. 21668/173.03.11 con cui già si affermava l'applicabilità del citato T.U. e la competenza degli uffici regionali in ordine all'applicazione degli artt. 17 e 18 della L. n. 64/1974 in relazione alle opere stradali ed autostradali di competenza dell'ANAS. 

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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