POS. V Prot._______________/188.04.

OGGETTO: Azienda ospedaliero-universitaria "XXXX" di YYYY - Direttore generale - Nomina - Modalità.






ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' -
Dipartimento Fondo Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera Igiene PubblicaALERMO




. Con nota prot. n.8994/S.2 del 14 settembre 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle modalità di nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "XXXX" di YYYY, sottolineando al riguardo che la problematica è strettamente collegata all'esatta individuazione della decorrenza del periodo transitorio quadriennale di sperimentazione previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517. l D.Lgs. cit., all'art.2, nel disporre la trasformazione dei Policlinici universitari a gestione sia diretta che indiretta nel modello aziendale unico denominato "azienda ospedaliero-universitaria", ha previsto "un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto" in cui le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie differenti: le "aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale" costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta (secondo comma, lett. a), e le "aziende ospedaliere universitarie integrate con l'università", derivanti dalla trasformazione dei presidi ospedalieri come individuati al comma secondo, lett. b). n ordine alla nomina del direttore generale, l'art.4 del D.Lgs. cit. prevede al secondo comma che lo stesso è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università; la medesima disposizione, dispone altresì che, limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione, nelle aziende universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione. l D.P.C.M. 24 maggio 2001 ha di seguito dettato le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, secondo quanto previsto dall'art.1, comma secondo, del D.Lgs. n.517/99 cit. n data 18 novembre 2003 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università di YYYY, prevedendosi in particolare all'art.16, che "il periodo di sperimentazione di cui all'art.2 del decreto legislativo n.517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia a decorrere dalla data di stipula dello stesso".
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha rappresentato che il rettore dell'Università di YYYY ha chiesto all'Assessore per la sanità di volere esprimere l'intesa per la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria ""XXXX"" di YYYY, ritenendo ancora applicabili, sulla scorta della citata disposizione del protocollo d'intesa, le modalità di nomina previste per il periodo di sperimentazione.
Di contrario avviso è codesto Dipartimento per il quale il periodo di sperimentazione, che a norma di legge decorreva dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.517/99, deve ritenersi concluso, dovendosi pertanto procedere alla nomina del direttore generale secondo le modalità previste dalla normativa a regime.
Codesto Dipartimento, in particolare, ha sottolineato: che il protocollo d'intesa non può derogare le disposizioni di legge, prevedendo una diversa decorrenza del periodo di sperimentazione; che in data 31 maggio 2000 era stata sottoscritta da codesto Assessorato e dalle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina una "Intesa preliminare" che, all'art.15, autorizzava i rettori a costituire, alle condizioni ivi previste, le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al secondo comma, lett. a), D.Lgs. n.517/99 cit., anche nelle more della definizione del protocollo d'intesa con la Regione; che l'Università di YYYY con D.R. n.636 del 26 maggio 2000 ha costituito l'azienda ospedaliero-universitaria di YYYY "XXXX", avviando così il periodo di sperimentazione quadriennale.


. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue. l D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517, recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art.6 della L.30 novembre 1998, n.419", all'art.2, ha disciplinato il nuovo modello aziendale unico di "azienda ospedaliero-universitaria", attraverso il quale si realizza la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e Università, avente autonoma personalità giuridica, cui pervenire al termine di un periodo di sperimentazione di quattro anni.
Al riguardo, il D.Lgs. cit. ha disposto che "Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università" (art.2, secondo comma).
n particolare, per quel che in questa sede interessa, nel disciplinare il nuovo modello di azienda, l'art.4, secondo comma, D.Lgs. n. 517/99 cit. prevede che "Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università". er le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, la medesima disposizione prevede che "Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione à il direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione" (così art.4, secondo comma, prima parte).

. In ordine alla problematica in oggetto, alla luce delle chiare disposizioni di legge, come sopra riportate, questo Ufficio non può che concordare con codesto Dipartimento.
l legislatore, infatti, nel prevedere un periodo transitorio di sperimentazione di quattro anni, ha espressamente disposto che lo stesso decorre immediatamente "dall'entrata in vigore del presente decreto" (art.2, secondo comma, cit.).
Altrettanto chiaramente è prescritto che "Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decretoà" (art.2, terzo comma) e, dunque, per quel che in questa sede interessa, la disposizione di cui all'art.4, secondo comma, primo periodo, che attribuisce alla Regione la competenza in ordine alla nomina del direttore generale dell'azienda, previa intesa con il rettore dell'università.

D'altronde, dall'intero impianto normativo emerge con chiarezza che il legislatore non ha inteso condizionare l'avvio del periodo di sperimentazione alla stipula dei protocolli d'intesa, né rimettere agli stessi la possibilità di prevedere una diversa decorrenza del periodo di sperimentazione. l protocollo d'intesa è infatti lo strumento cui il legislatore affida la disciplina in concreto, e a regime, dell'attività di collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e Università.
Come si evince ancora più chiaramente dalle linee guida dettate con il D.P.C.M. 24 maggio 2001, i protocolli d'intesa, da stipulare tra Regione e Università ubicate nel territorio della stessa, devono disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale tra Servizio sanitario nazionale e Università, la partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale (v. pure, art.1, secondo comma, D.Lgs. cit.), l'organizzazione dipartimentale interna delle aziende e i criteri generali per l'adozione degli atti organizzativi interni.
l protocollo d'intesa stipulato tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di YYYY, avente natura pattizia, non poteva dunque prevedere la diversa decorrenza del periodo di sperimentazione "dalla stipula del medesimo", contravvenendo alla specifica disposizione legislativa ed all'intero complesso normativo, in sé completo ed immediatamente efficace.

Alla luce delle superiori considerazioni, e in conclusione, il periodo transitorio di sperimentazione, secondo le previsioni di legge, è concluso, e deve pertanto trovare applicazione la disciplina normativa ordinaria che attribuisce la nomina del direttore generale alla competenza della Regione, previa intesa con il rettore dell'università. l periodo transitorio di sperimentazione, peraltro, nel caso che ci occupa, era stato avviato con la costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria di YYYY con D.R. 21 maggio 2000 e, dunque, in concreto, effettuato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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