POS. III-V Prot._______________/186.04.11

OGGETTO: Riconoscimento di persone giuridiche. Denominazione. Previsione di amministratori designati da soggetti non fondatori.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

PALERMO





1. Con nota prot. 642 del 5 agosto 2004, pervenuta allo Scrivente il 23 agosto 2004, codesto Dipartimento, rappresentando di aver ricevuto una richiesta di riconoscimento da parte di una fondazione, nella cui denominazione sono comprese le parole "il più bel carnevale della Sicilia", in aggiunta alla indicazione della manifestazione e l'indicazione della cittadina ove la stessa si svolge, ha posto allo scrivente il quesito sulla legittimità di acconsentire il riconoscimento con una tale denominazione, in quanto il riconoscimento sostanzialmente darebbe un imprimatur pubblicistico alla qualificazione della manifestazione stessa, laddove le analoghe manifestazioni che si svolgono in altri centri siciliani sono state considerate in termini assolutamente paritarie dall'Assessorato medesimo.

Rileva, in proposito, codesto Dipartimento che l'approvazione dello statuto con tale denominazione potrebbe risultare pregiudizievole all'immagine ed al prestigio turistico delle altre manifestazioni, oltre che "concorrenza sleale", potenzialmente idonea a generare danni patrimoniali alle comunità locali che ospitano le altre analoghe manifestazioni.


In relazione alla stessa richiesta di riconoscimento, codesto Dipartimento, poi, rilevando che lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione dell'istituendo ente prevede la partecipazione di rappresentanti della Provincia regionale e della Regione, che non hanno partecipato all'atto di fondazione e che non risulta che detti enti abbiano preventivamente assentito a tali previsioni, avanza dubbi di legittimità delle previsioni stesse, in quanto inidonee a garantire la certezza del funzionamento della fondazione.



2. Sulle suesposte questioni si rileva quanto segue.

Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nel provvedere alla semplificazione del procedimento di riconoscimento, è stato disposto che "Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo" (art. 1, comma 3).

Ove ricorrano le dette condizioni, quindi, non è consentito all'autorità amministrativa procedente indagare su altri aspetti, dal momento che la valutazione delle condizioni medesime sembra strettamente ancorata alla liceità e legittimità delle stesse, non trovando più spazio il concetto di "meritevolezza", inteso quale valutazione discrezionale di opportunità, che, nel passato, sembrava poter dominare l'attività amministrativa relativa alle persone giuridiche private, ritenuta quale attività discrezionale comportante un'indagine condotta con ampi poteri di istruttoria sulla legalità ed opportunità (in tal senso, Cons. di Stato, A.G., 23 nov. 1972, n. 42).

Ciò, tuttavia, non comporta che l'autorità amministrativa procedente debba limitarsi alla constatazione della ricorrenza degli elementi essenziali previsti per il riconoscimento, ma può e deve valutare la rispondenza di tali elementi a canoni di legittimità e liceità.


Per quanto attiene alle problematiche sottoposte da codesto Dipartimento, si rileva che sia la denominazione che le disposizioni sull'ordinamento e sull'amministrazione sono indicate, quali elementi essenziali, dall'art. 16, primo comma, del codice civile.


In ordine alla denominazione, dottrina e giurisprudenza ritengono che i requisiti che la connotano siano la novità (e cioè la forza distintiva della stessa) e la veridicità, intesa quale necessità che non tragga in inganno i terzi.

Sulla denominazione di enti senza scopo di lucro, dottrina e giurisprudenza hanno portato la loro attenzione particolarmente alla normativa sul nome e sui marchi, piuttosto che a quella relativa alla concorrenza sleale, in quanto quest'ultima riguarda attività imprenditoriali.

E, soprattutto la dottrina, ha rilevato la fondamentale esigenza "di evitare l'insorgere di situazioni potenzialmente ingannevoli e quella situazione che, in termini di concorrenza sleale, si chiamerebbe sviamento di clientela" (Lerro,nota a Trib. Roma, ord. 13 aprile 1995, Foro it. 1995, I, 3604).
"Proprio in questa esigenza è ravvisabile un parallelismo -quanto alla ratio- tra la tutela della denominazione degli enti morali e quella dei segni distintivi degli enti esercenti attività di impresa" (Montaruli, nota Cass., I, sent. 15/12/1994, n. 10728 e Trib. Napoli, ord. 6/6/1995, in Foro italiano, 1996, parte I, 2199).

Per la denominazione, poi, sussistono dei positivi divieti normativi che, onde evitare possibili pericoli di confusione, riservano soltanto ad alcune categorie di enti particolari termini: così, ad es., l'indicazione di cooperativa può connotare solo le società cooperative (cod. civ., art. 2515); l'uso della denominazione di consorzio agrario è esclusivamente riservato alle cooperative (art. 3, legge 28 ottobre 1999, n. 410); l'uso delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", è vietato al di fuori degli enti aventi una tale connotazione (art. 27 D.lgvo. 4 dicembre 1997, n. 460).

Sembra, pertanto, immanente nell'ordinamento il requisito della "verità" della denominazione dell'ente anche nel suo momento costitutivo, sempre richiamato dalla dottrina (Galgano, "Delle associazioni e fondazioni", in commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro italiano, 1969, pag. 182; Tamburrino, "Persone giuridiche", UTET, 1997, pag. 21) e considerato rilevante anche in sede di valutazioni nel procedimento di riconoscimento dal Consiglio di Stato, nel parere 17 dic. 1957, che ha ritenuto che un'associazione non può denominarsi fondazione.

"Il principio di libertà di formazione della denominazione .... trova limitazione solo allorchè la denominazione sia stata formata contro il principio di verità e cioè ... per trarre in inganno i terzi, ovvero sia falsa, ovvero attenti ad analogo diritto precostituito di altra persona fisica o giuridica" (Tamburrino, op. cit.).


Rilevato quanto sopra, in relazione alla concreta fattispecie prospettata va osservato, anzitutto, che non è corretto far riferimento alla giuridica fattispecie della concorrenza sleale, sia in quanto non si è in presenza di imprenditori commerciali, sia in quanto, nei fatti, la situazione concorrenziale rappresentata potrebbe sussistere, di fatto, tra le manifestazioni e non già tra soggetti.

Va, ancora, osservato, che la funzione dell'autorità pubblica nel procedimento di riconoscimento non comporta una discrezionalità sul merito -né un correlativo imprimatur di meritevolezza- ma, essenzialmente, una valutazione della ricorrenza, sufficienza e legittimità dei requisiti necessari per il riconoscimento..

Pertanto il diniego di riconoscimento per la composizione della denominazione, ovvero la richiesta di sopprimere o modificare la parte della stessa che suscita perplessità, dovrebbe esser motivatamente correlata all'eventuale difetto di veridicità, la cui valutazione, in concreto, spetta a codesta Amministrazione.



3. In ordine all'altro quesito, si concorda con codesto Dipartimento sulla necessità che le previsioni in ordine alla costituzione del Consiglio di amministrazione debbano esser tali da garantire il certo funzionamento dell'ente.

Pertanto, ove insieme alle previsioni che assegnano la nomina di rappresentanti a soggetti istituzionali non fondatori o altrimenti non cointeressati alla fondazione non ne sussistano altre che, prevedendo nomine alternative ma certe e possibili, consentano il regolare funzionamento dell'organo amministrativo, le norme statutarie risulterebbero carenti e, quindi, difetterebbe uno degli elementi richiesti dall'art. 16 del codice civile.

Né, in proposito, potrebbe ritenersi che, nella fattispecie, soccorrerebbe la disposizione dell'art. 25 del codice civile, che attribuisce all'autorità di vigilanza la nomina degli amministratori della fondazione "quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi", poiché l'esercizio di tale potere attiene alla vita dell'ente successiva alla costituzione, per il caso che disposizioni inizialmente congrue siano divenute inattuabili, ma non può esser invocato per integrare l'atto costitutivo originariamente incompleto.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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