Pos. IV Prot. _______/183.04.11

OGGETTO: Regione siciliana - A.R.S. - Parere nomine ex art. 5 l.r. n. 35/1976.

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Segreteria generale
PALERMO


1. L'art. 5, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante: "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali", dispone che: "nei casi previsti dagli artt. 2458 e 2459 del Codice civile, le nomine degli amministratori devono, per il tramite dell'autorità competente, essere sottoposte al preventivo parere della Commissione di cui all'art.1" e, cioè, della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.
In relazione a tale disposizione, codesta Segreteria generale, con la lettera in riferimento -premesso che le disposizioni del codice civile richiamate nel riportato art. 5, comma 1, fanno espresso riferimento sia alla nomina degli amministratori che alla nomina dei sindaci delle società a partecipazione pubblica- rappresenta di avere richiesto il preventivo parere della competente Commissione dell'A.R.S. "esclusivamente nel caso di nomina degli amministratori, e non anche per i componenti, di nomina regionale, del Collegio dei Sindaci".
Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto l'avviso dello Scrivente sull'interpretazione del predetto art. 5, comma 1, della l. r. n. 35/1976 ed in particolare se anche per la nomina dei sindaci delle società a partecipazione pubblica sia necessario il preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S.
2. Preliminarmente si fa presente che a seguito della riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il rinvio alle disposizioni del codice civile, contenuto nel riportato art. 5, comma 1, della l.r. n. 35/1976, deve oggi intendersi con riferimento agli artt. 2449 e 2450 c.c., i quali disciplinano, in modo pressocchè analogo a quanto disposto dagli artt. 2458 e 2459 c.c. nel testo pre-riforma, rispettivamente le "Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici" e gli "Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici".
In particolare, l'art. 2449, comma 1, prevede che "se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza" i quali, ai sensi del successivo comma 2, "possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati"; l'art. 2450, comma 1, statuisce poi che "le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza ...".
Ciò premesso, circa la portata normativa dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 35/1976, si osserva che l'esplicito riferimento, ivi contenuto, alle "nomine degli amministratori" non sembra lasciare ampio spazio all'interprete; la riferita disposizione, pertanto, deve interpretarsi nel senso che il preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S. è necessario soltanto per le nomine degli amministratori delle società a partecipazione pubblica ovvero delle società per le quali, anche in mancanza di partecipazione pubblica, la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici la nomina di uno o più amministratori.
In altri termini, il richiamo delle disposizioni del codice civile, sotto un profilo strettamente letterale, va inteso come rinvio "ai casi previsti" dalle medesime disposizioni e, cioè, ai tipi di società ivi individuati e sopra indicati, mentre appare da escludere che il medesimo rinvio abbia portata più ampia e si estenda all'intero contenuto delle norme richiamate.
L'interpretazione qui accolta risulta peraltro avvalorata anche dalla considerazione che, qualora l'intentio legis fosse stata diversa, ciò avrebbe potuto e dovuto essere direttamente esplicitato mediante l'utilizzo, nell'art. 5 della l.r. n. 35/1976, di una formulazione più ampia, prevedendo espressamente il preventivo parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S. non soltanto per le nomine degli amministratori ma anche per quelle dei sindaci delle società in questione; ovvero ancora attraverso l'uso del più generico termine "organi" delle società.
Né può ritenersi che il termine "amministratori" di cui al più volte citato art. 5, comma 1, della l.r. n. 35/1976, sia stato utilizzato dal legislatore regionale con valenza omnicomprensiva, nel senso cioè di considerare anche gli altri organi delle società; ciò tenuto conto della diversità di compiti e funzioni ascrivibili rispettivamente agli amministratori e sindaci.
Del resto va altresì osservato che il predetto art. 5, comma 1, della l.r. n. 35/1976, nell'attribuire alla indicata Commissione legislativa dell'A.R.S. una competenza all'interno di un procedimento amministrativo, si configura come norma di carattere eccezionale con la conseguenza che la stessa non può trovare applicazione analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art.14 preleggi).
Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, deve coerentemente concludersi che il preventivo parere de quo deve essere sentito solo per le nomine degli amministratori delle società indicate negli artt. 2449 e 2450 c.c.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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