Pos. IV Prot. _______/171.04.OGGETTO: Ambiente e

OGGETTO: territorio - Inquinamento - Sanzioni amministrative - Devoluzione proventi.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
(Rif. nota n. 10250 del 22.07.2004)


LORO SEDI


. L'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", prevede, tra l'altro, che "il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7à". n relazione a tale disposizione, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta di aver chiesto l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le modalità di versamento delle sanzioni amministrative indicate nel riportato art. 10, comma 4, della legge n. 447/1995, nonché, specificamente, "sulla devoluzione delle somme introitate a detto titolo".
Con successiva nota 27 maggio 2004, n. 66508, indirizzata a codesto Assessorato e trasmessa in allegato alla richiesta di parere, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha poi comunicato che il 70 per cento delle sanzioni de quibus deve affluire "all'entrata del bilancio dello Stato direttamente" rilevando altresì che "la predetta quota di sanzioni non può essere acquisita al bilancio della Regione stessa, in quanto non spettante alla medesima in base alla normativa vigente"; circa il rimanente 30 per cento ritiene lo stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che "lo stesso spetti all'ente competente a ricevere gli atti relativi al riscontro di violazioni alla legge" di che trattasi.
Ciò premesso, nell'evidenziare che il riportato orientamento si porrebbe in contrasto con le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria e in materia sanitaria, vien chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'attribuzione, affermata dalla predetta Ragioneria, della quota del 30 per cento dei proventi delle sanzioni in questione all'ente competente all'irrogazione delle stesse.
. Ai fini dell'esame della questione prospettata è opportuno ricostruire il sistema normativo che disciplina, nella Regione siciliana, in via generale, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative riscosse nel territorio della Regione.
Al riguardo deve anzitutto considerarsi quanto disposto dalle "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il cui articolo 3 testualmente ricomprende tra le entrate spettanti alla Regione anche "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative"; ed invero, tenuto conto della funzione e dell'oggetto delle norme di attuazione, nonché della loro posizione, quali norme interposte di rango sub-costituzionale, nel sistema e nella gerarchia delle fonti, l'attribuzione operata dal riportato art. 3 non potrebbe essere derogata da una legge ordinaria dello Stato (cfr. Corte cost. sent. n.151/1972; n.180/1980; n. 237/1983; n. 212/1984; n. 260/1990).
Sotto un profilo di carattere generale viene altresì in rilievo il terzo comma dell'articolo 29, rubricato "Devoluzione dei proventi", della legge 24 novembre 1981, n. 689 (il cui Capo I disciplina le sanzioni amministrative), il quale dispone che i proventi delle sanzioni amministrative "spettano alle regioni" nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 della stessa legge n. 689/1981, e cioè, nelle materie di competenza regionale.
Ora, più in particolare, che la materia de qua, e cioè quella dell'inquinamento acustico, sia di competenza regionale risulta dalle norme di attuazione dello Statuto in materia di igiene e sanità pubblica laddove, tra l'altro, è previsto che la Regione siciliana svolge, nell'ambito del proprio territorio, anche le funzioni esecutive e amministrative in ordine "all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico" (art 1, D.P.R. 9 agosto 1956, n.1111).
Sulla base dei precedenti riferimenti normativi appare poi giustificato il richiamo, fatto da codesto Dipartimento nella richiesta di parere, all'art. 38, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, secondo cui, fino al riordinamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale della sanità e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, "i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,à, sono adottati dal sindaco competente per territorio che provvederà a versare le relative somme alla Regione"; tale competenza, in particolare, risulta confermata dall'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che, nel fissare le competenze dell'Assessore regionale per la sanità, tiene fermo quanto previsto dal predetto art. 38 della l.r. n. 30 /1993. ertanto, alla stregua del quadro normativo sopra delineato - considerate le peculiarità dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana nonché la specifica previsione di cui al testè riportato art. 38, comma 4, l. r. n. 30/1993- deve concludersi che l'intero gettito dei proventi delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995, è riscosso dai comuni competenti per territorio per essere poi riversato nelle casse regionali. n altri termini, sotto un profilo di carattere strettamente giuridico-formale, l'assegnazione al bilancio dello Stato di un quota del gettito dei proventi delle sanzioni di che trattasi riscosse nel territorio della Regione per essere poi devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico, così come previsto dal più volte citato art 10, comma 4, della legge n 447/1995, trova ostacolo nel disposto dell'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto regionale.
Del resto, sotto un profilo di carattere sostanziale, va altresì rilevato che l'attribuzione ai comuni di una specifica competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative non comporta l'identificazione nello stesso soggetto del destinatario dei proventi delle medesime sanzioni, in quanto, anche nel sistema delineato dalla legge n. 689/1981, non si riscontra a tal proposito alcuna coincidenza soggettiva.  d invero, al riguardo non può non considerarsi altresì che i predetti enti godono già, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, di un sistema di finanziamento a carico del bilancio regionale delineato dall'art. 45 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, e che si basa sull'assegnazione agli stessi di una quota percentuale delle entrate tributarie regionali; tale sistema di finanziamento ha carattere omnicomprensivo ciò nel senso che è destinato al complesso delle funzioni attribuite ai medesimi enti e tra le quali appaiono rientrare anche le funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative. In tale situazione sembra dunque da escludere l'attribuzione ai comuni di una quota del gettito dei proventi delle sanzioni de quibus per far fronte alle spese sostenute a seguito dell'applicazione delle stesse.
Quanto sopra detto non pregiudica, ovviamente, la possibilità, per il legislatore regionale di disporre espressamente la devoluzione, totale o parziale, ai comuni dei proventi in questione, trattandosi di risorse disponibili, come tali teoricamente destinabili ad altri soggetti. nfine, si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione circa l'opportunità di adottare apposite direttive -che ponendosi in contrasto con l'orientamento statale potranno formare oggetto di contenzioso- per fornire agli enti interessati precise indicazioni affinché gli stessi provvedano ad effettuare, in conto entrate del bilancio regionale, l'immediato ed integrale riversamento dei proventi delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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