POS. V Prot._______________/163.2004.11

OGGETTO: Alienazione a titolo oneroso di beni culturali. Titolari della facoltà di acquistare in via di prelazione i suddetti beni, a norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 637/1975 e degli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004.





ASSESSORATO REGIONALE
BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento beni culturali,
ambientali ed E.P.
PALERMO








1. Con nota n. 2712/Servizio tutela e acquisizione, unità operativa VIII del 14 luglio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
A seguito dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alcune Soprintendenze, nonostante la Regione Siciliana, a termini dell'art. 1 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, tutt'ora vigente, eserciti nel proprio territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità e tutela del paesaggio, hanno inoltrato direttamente agli enti locali gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei predetti beni.
Codesto Dipartimento, dopo avere precisato che il D.Lgs. sopracitato (cfr. art. 8) mantiene ferme le potestà delle regioni a statuto speciale ed inoltre che, a termini dell'art. 31, comma 2, lettera i), della l. r. n. 10/2000, le attribuzioni in materia di beni culturali permangono in capo all'Ente Regione e non sono state delegate agli Enti locali- come è invece accaduto nello Stato- chiede di conoscere se, considerata la titolarità in capo alla Regione della potestà di acquistare in via di prelazione beni culturali ai sensi del D.P.R. n. 637/1975, debba trovare applicazione il procedimento per la prelazione disciplinato dall'art. 62 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.


2. Preliminarmente, sembra opportuna una breve panoramica sulla normativa in materia di beni culturali e tutela del paesaggio vigente in Sicilia.

Come è noto, l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce alla stessa competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche(lett. n) e di musei e biblioteche (lett. r).
La Sicilia ha potuto esercitare tale potestà a partire dal 1975, quando furono emanate le norme di attuazione dello Statuto in materia di "Accademie e biblioteche" (cfr. D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635) e in materia di "Tutela del paesaggio e di antichità e belle arti" (cfr. D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637).
La Regione siciliana, ciononostante, non ha mai emanato una propria disciplina organica sostanziale in materia di beni di interesse storico e artistico e di bellezze naturali.
Come questo Ufficio ha avuto modo di chiarire nel parere n. 88 del 2004, reso all'Assessorato regionale dei beni culturali con nota n. 7231/88.2004.11 del 27 aprile 2004, la Corte Costituzionale, in numerose pronunzie (cfr., tra le tante, sentt. n. 18 del 1969 e n. 165 del 1973) ha affermato che nelle ipotesi in cui la Regione, seppur titolare di competenza legislativa esclusiva, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme, trova applicazione, di pieno diritto, anche in ambito regionale, la disciplina di fonte statale.
Hanno trovato, quindi, applicazione, in ambito regionale, la legge 1 giugno 1939, n. 1089 recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" e la legge 29 giugno 1939, n. 1497 concernente la "Protezione delle bellezze naturali", anche in forza, peraltro, del rinvio alle leggi sopracitate contenuto nell'art. 1 dello stesso D.P.R. n. 637/1975.
Di recente la materia è stata ridisciplinata dapprima con il decreto legislativo n. 490/1999, che all'art. 166 ha espressamente abrogato le leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e, da ultimo, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 contenente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137", sulla cui immediata applicazione in Sicilia questo Ufficio si è pronunciato con il parere n. 88 del 2004 sopra citato.

Le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e antichità e belle arti, contenute nel D.P.R. n. 637/1975, proprio in riferimento alla prelazione, statuiscono che "Il ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta...., qualora la detta amministrazione vi rinunzi" (cfr. art. 1, comma 4).
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 637/1975, quindi, come anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare (cfr. Tar Sicilia, sez. I, Catania, 4 luglio 1988, n. 910), " In Sicilia le competenze in ordine all'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 32, l. n. 1089/1939, sono esercitate dall'amministrazione regionale .. ( e non più dal ministero della pubblica istruzione o da quello dei beni culturali)....

Con l'emanazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 contenente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" la prelazione ha trovato disciplina puntuale alla Sezione II.
In particolare, l'art. 60 espressamente attribuisce al Ministero la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso, riconoscendo alla Regione o ad altro ente pubblico territoriale interessato l'esercizio di tale facoltà solo nel caso, previsto dall'art. 62, comma 3, in cui il Ministero non intenda esercitare la prelazione.
Nonostante la immediata applicabilità, nel territorio regionale, della normativa statale disciplinante i beni culturali e la tutela del paesaggio contenuta nel D.Lgs. n. 42/2004, la competenza, in Sicilia, in ordine all'acquisto in via di prelazione di beni culturali, a termini delle norme di attuazione dello statuto siciliano contenute nel D.P.R. n. 637/1975, come già precisato, è riservata all'Amministrazione regionale (cfr. art. 1, comma 4).
Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (cfr., tra le tante, la sentenza n. 151 del 1972), infatti, "Le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale che siano esplicazione dei principi statutari prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato e, in ragione di tale prevalenza, non danno luogo a conflitto fra legge ordinaria e norme di attuazione degli statuti stessi...".
La prevalenza della norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale rispetto alla fonte normativa statale è una conseguenza della posizione particolare che le norme di attuazione dello statuto delle regioni ad autonomia speciale rivestono nel sistema e nella gerarchia delle fonti, in quanto norme interposte che si pongono con rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme ordinarie e con possibilità, quindi, di derogarvi nell'ambito della loro specifica competenza (cfr. sentenze Corte Costituzionale 25 maggio 1990, n. 260 e n. 212 del 1984).
La norma contenuta nell'art. 1 del D.P.R. n. 637/1975, quindi, trova applicazione in Sicilia con prevalenza rispetto al nuovo codice dei beni culturali, che si è sostituito alle precedenti leggi statali disciplinanti la materia in questione.
3. Passando all'esame del quesito sottoposto, concernente l'applicabilità in Sicilia della procedura sulla prelazione disciplinata dall'art. 62 del D.Lgs. n. 42/2004, per le considerazioni sopra esposte, non può che affermarsi la puntuale ed immediata applicabilità in ambito regionale del procedimento per la prelazione disciplinato all'art. 62 del D.Lgs. n. 42/2004, in mancanza di una organica disciplina regionale della procedura in questione ferma restando, però, la prevalenza del dettato normativo contenuto nell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 637/1975.
Pertanto, in Sicilia, il soprintendente, che riceve la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione agli enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.
Questi ultimi, a termini dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 637/1975, formulano a codesto Assessorato la proposta di prelazione. Qualora codesto Assessorato intenda rinunziare ad esercitare, entro il termine prescritto, il proprio diritto deve darne comunicazione entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia (cfr. art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004) al Ministero, il quale, a termini dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 637/1975, ha facoltà di sostituirsi all'Amministrazione regionale che vi abbia rinunziato.
Qualora, poi, il Ministero non eserciti la prelazione lo Scrivente ritiene, per le ragioni sopra esposte, che ha facoltà di acquistare in via di prelazione l'ente pubblico territoriale interessato.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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