Pos. IV Prot. 13052/162.2004.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Accertamento tributario.- Polizza fidejussoria.- Imputazione oneri di rimborso.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 12619 del 13 luglio 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stata posta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente l'imputazione di oneri connessi alla funzione di accertamento di entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito territoriale della Regione.
La questione trae origine dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia (formulata con nota prot. 86592/2003/9° del 5 novembre 2003) "di conoscere quale sia il capitolo di spesa [n.d.r. del bilancio regionale] da utilizzare per l'erogazione" del premio della polizza fidejussoria prestata a garanzia di una dilazione concessa su una cartella di pagamento contenente somme iscritte nei ruoli per accertamento IRPEF, da rimborsare ad un contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 27 febbraio 2000, n. 212, essendo stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta.
Rassegna il Dipartimento in indirizzo che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo - dallo stesso ramo di Amministrazione richiesta di esprimersi al riguardo - ha rilevato, in contrario avviso a quanto ritenuto dall'Amministrazione richiedente, che gli oneri "connessi al rimborso delle fidejussioni ex art. 8, c. 4, L. 212/00, relativi all'attività di accertamento di tributi dei quali titolare è sostanzialmente ... la Regione siciliana ... debbano comunque gravare sull'Amm.ne regionale", evidenziando altresì che "dal momento che la problematica in esame sottende - obiettivamente - una ipotesi di potenziale conflitto di interesse con lo Stato", qualora l'avviso espresso non fosse condiviso si "potrà riprospettare la questione all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana".
E poichè appunto codesto Dipartimento, nella convinzione che l'onere del rimborso di cui è questione attiene a quella fase di accertamento dei tributi non ascritta alla competenza della Regione, ritiene che il relativo costo vada viceversa imputato all'Amministrazione finanziaria statale, chiede di conoscere l'avviso dell'Ufficio sulla problematica.

2.- Lo scrivente condivide appieno le considerazioni, formulate dal richiedente Dipartimento, che si palesano ostative all'imputazione in capo alla Regione siciliana degli oneri in discorso.
Va invero osservato, in via generale, che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di responsabilità, nel senso che ciascuno è chiamato a rispondere delle conseguenze del proprio agire.
Non si riscontra viceversa - al di fuori dell'istituto civilisticamente disciplinato (articoli 2028/2032), e dal ristretto margine di operatività, della negotiorum gestio - alcuna norma che imponga obbligazioni ad un soggetto in relazione ad attività da altri prestate ancorchè nel suo interesse.
Un corretto ed ordinato sistema dei rapporti intersoggettivi tra gli enti istituzionali costituenti la Repubblica - coerente con i principi sanciti dagli articoli 118 e 119 della Costituzione, oltrechè con le regole contabili del bilancio e con l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, quarto comma, cost. - impone invero, in via generale, che alla riconosciuta titolarità di una funzione amministrativa corrisponda l'imputabilità al medesimo soggetto istituzionale di tutte le connesse attività gestionali, anche dunque sotto il profilo delle relative refluenze economico-finanziarie.
Per quanto attiene poi al sistema dei rapporti Stato-Regione siciliana, mera conseguenza di tale criterio appare l'imputabilità degli oneri derivanti e connessi all'agire amministrativo, all'Ente cui è ascritta la relativa competenza.
Ed in coerenza con tale principio il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", dopo aver sancito (art. 8) la possibilità per la Regione di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative alla stessa spettanti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale, puntualmente prescrive (art. 9) che "la Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale".
Ora, considerato che gli oneri cui si ha riguardo nella richiesta di consulenza appaiono attenere - senza alcuna contestazione sul punto - a quella fase (o momento, o stadio) dell'acquisizione delle entrate erariali denominata accertamento, che, pur rivendicata numerose volte dalla Regione, non è, ai sensi della vigente normativa, ad essa attribuita, è da ritenere che gli stessi non debbano gravare sulla Regione.
L'argomentare dell'Avvocatura dello Stato circa la strumentalità dell'attività di accertamento dei tributi - il cui esercizio ha appunto dato luogo agli oneri in discorso - e la prospettata individuazione del soggetto obbligato a sopportare i correlati costi in dipendenza della titolarità dei relativi cespiti, non appare trovare fondamento nel diritto positivo.
Conclusivamente si ricorda che, come è ben noto a codesta Amministrazione, una isolata rivendicazione concernente il rimborso degli oneri (di personale e di funzionamento degli uffici) connessi allo svolgimento della funzione di accertamento in ordine a tributi erariali di spettanza regionale, avanzata dal Ministero delle finanze in sede di Gruppo di lavoro per la definizione dei rapporti finanziari pregressi Stato-Regione siciliana, non è stata a suo tempo condivisa neppure dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e non è stata ritenuta suscettibile di accoglimento.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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