Pos. 1   Prot. N. 156.11.04 



Oggetto: Trattamento giuridico-economico tecnici sanatoria edilizia




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali


PALERMO




1.Con la nota n. 1700 del 5 luglio 2004 codesto Dipartimento - premesso che sono pervenuti da parte di enti locali numerosi quesiti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia assunto ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 non risolvibili sulla base del parere del C.G.A n. 246/02 del 12.3.2004, anche in conseguenza del nuovo disposto normativo dell'art. 10 della l.r. 8.9.2003, n. 13 - chiede il parere dello Scrivente sui seguenti quesiti:
1) L'inclusione nel trattamento economico del personale in questione di alcuni maggiori emolumenti, quali la retribuzione individuale di anzianità prevista dall'art. 44;
2) L'ambito di applicazione dell'art. 10 della l.r. 8.9.2003, n. 10 ed in particolare:
a) retroattività della norma;
b) imputabilità a carico del bilancio dei maggiori oneri conseguenti alla progressione orizzontale e verticale;
c) possibilità di una mobilità interna all'Ente per la copertura dei posti vacanti in pianta organica e conseguente incardinamento del personale nella dotazione organica dell'Ente Locale;
d) possibilità di istituire per il personale suddetto un apposito ruolo speciale transitorio fino al definitivo riassorbimento nei ruoli per i posti che si rendessero di volta in volta vacanti.

Infine viene chiesto di chiarire "se nei confronti degli Enti locali che hanno già provveduto all'emanazione degli atti di immissione nei ruoli o di istituzione dei ruoli speciali transitori, possa contestarsi una violazione di legge, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale, di attivazione del controllo sostitutivo, prescritto dall'art. 24 della l.r. 3.12.91, n. 44, previa diffida all'annullamento dell'atto compiuto".


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art. 10 della l.r. 8.9.2003, n. 13 dispone che "Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'art. 30 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, così come sostituito dall'articolo 14 della l.r. 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 1, comma 1, della l.r. 13 gennaio 1993, n. 9, si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni, ivi compresa la progressione economica orizzontale e verticale"
Non sembra dubbio che l'entrata in vigore della norma in questione modifichi il quadro normativo di riferimento nella misura in cui prevede la possibilità di attuare una progressione verticale ed orizzontale del personale in questione con conseguente attribuzione dei relativi livelli sia economici che giuridici.
Si concorda con codesto Assessorato per quel che riguarda la possibile valenza retroattiva della norma poichè l'espressione utilizzata dal legislatore induce a ritenere che l'applicazione del "contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni" retroceda al momento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 12 gennaio 1993, n. 9.
Resta fermo, però, che (come ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24.06.1997, n. 191- che ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge regionale siciliana nella parte in cui disponeva la stabilizzazione in via permanente e definitiva dei rapporti di lavoro del personale tecnico con il quale era stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1, l.r. 12 gennaio 1993, n.9 ed in servizio presso i comuni) che
" assume peculiare importanza la considerazione che il personale era stato assunto per prevalenti compiti che inerivano al condono edilizio...e che questi compiti erano in via di imminente esaurimento, con termine fissato dalla legge, mentre la stabilizzazione di tutto il personale in aggiunta alle piante organiche non può trovare alcuna giustificazione nelle esigenze dei normali compiti di istituto, cui lo stesso personale poteva essere adito in via secondaria, già valutate in sede di nuove piante organiche".
Pertanto, se è pur vero che il personale in questione è stato assunto a tempo indeterminato in relazione all'attività connessa alla trattazione delle pratiche di condono edilizio (ed in via secondaria per lo svolgimento di altri compiti di istituto), tuttavia esso conserva uno status che ne esclude l'inquadramento nella dotazione organica dell'ente fintantochè non venga appositamente previsto da una norma di legge e nei limiti dei posti vacanti.
Con l'entrata in vigore dell'art 10 della l.r. 13/2003 si consente però- nell'ambito della progressione verticale- che il personale tecnico acceda attraverso selezione interna a posti di ruolo; in questo caso sembra evidente che debbano restare a carico del singolo ente utilizzatore i relativi oneri.
Per quel che riguarda l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'art. 44 del DPR n. 333/90, si concorda con codesto Dipartimento nel ritenere che essa resta esclusa per il periodo in cui il servizio è stato prestato a tempo determinato ( C.G.A sez. riunite, par. n. 753 del 12.03.1996).
Sulla base delle considerazioni in precedenza effettuate non può ritenersi legittima la possibilità di inquadrare il succitato personale nella dotazione organica dell'ente in mancanza di una espressa disposizione normativa. Pertanto, in tale ipotesi, essendo l'atto di inquadramento atto discrezionale compiuto dall'amministrazione locale nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, essa stessa potrà procedere al ritiro dell'atto mediante un provvedimento di autotutela.
Ed invero la stessa giurisprudenza riconosce che nel caso di inquadramenti illegittimi l'attualità dell'interesse pubblico che può giustificare l'annullamento in autotutela sussiste anche nell'ipotesi in cui sia trascorso un notevole lasso di tempo dall'inquadramento stesso laddove rimanga attuale il danno erariale per la Pubblica Amministrazione, considerato peraltro che è assolutamente prevalente l'interesse pubblico alla copertura dei pubblici impieghi secondo la legge.
Sembra evidente che l'Ente che ha provveduto agli inquadramenti in questione debba esplicitare nel provvedimento di annullamento le ragioni che mantengono attuale l'interesse ( C.d.S., sez. V, 1996, n. 301; sez. V, 10.3.99, n. 235)
Sembra infine possibile procedere all'istituzione di ruoli speciali transitori- con semplice carattere ricognitorio - in cui collocare il personale in questione fino a che non intervenga una legge che ne disponga l'inquadramento nei ruoli organici.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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