Pos. 1   Prot. N. 153.04.11  



Oggetto: Opere pubbliche. Area artigianale ex SIRAP - economie su somme destinate all'esproprio - utilizzo - possibilitā.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale ccoperazione commercio e artigianato
Serv. 3S - Insediamenti produttivi

                                      PALERMO 






1 - Con nota 7 luglio 2004, n. 1683, codesta Amministrazione premette di aver ammesso a finanziamento, con D.A. 30-10-1989, n. 1777, il progetto per la realizzazione, nel comune di San Cipirello, di un insediamento artigianale attrezzato la cui realizzazione č stata affidata con apposita convenzione alla SIRAP spa la quale, a sua volta, affidava l'appalto dei lavori ad un raggruppamento temporaneo di imprese.

A seguito del fallimento della SIRAP i lavori venivano sospesi in data 25-8-1992; con successivo decreto assessoriale 26-8-1993, n. 1283 veniva accertata l'avvenuta scadenza della convenzione ed il mancato completamento dei lavori.

Il legislatore regionale, con la legge regionale 24-12-1997, n. 46, interveniva per disciplinare sia il completamento delle opere che il loro trasferimento ai comuni interessati; l'art. 23 della stessa legge autorizzava l'Assessore regionale per la cooperazione ad accreditare ai comuni interessati "le somme occorrenti per l'acquisizione definitiva degli immobili su cui insistono le opere relative alle areee artigianali attrezzate la cui realizzazione era stata affidata alla SIRAP s.p.a, nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 e oggetto di procedure espropriative non ancora concluse". A tal fine, con D.A. n. 956 del 25-6-1999, il comune di San Cipirello otteneva l'accreditamento dell'importo di lire 2.500.000.000. Di tale somma č rimasto non speso l'importo di 40.000 euro che si vorrebbe utilizzare per far fronte alle spese di collaudo delle opere.

Codesto Dipartimento č dell'avviso che l'art. 23 della l.r. n. 4/1999, nel destinare la somma erogata alla "acquisizione definitiva degli immobili", includa anche le spese di collaudo.


2. L'art. 1 della l.r. n. 46/1997, (nel testo modificato dall'art. 64 della l.r. n. 6/2001) dispone che le opere in argomento, "sono trasferite alle amministrazioni dei comuni" anche se non collaudabili.
Il comma 2 dell'art.1 della legge prevede che gli oneri per il completamento (e quindi anche relativi alle spese di collaudo) possono essere posti a carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, "scomputando i relativi importi dal canone d'affitto da determinare con le modalitā di cui al regolamento tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" . Il successivo art. 4 autorizza, peraltro, l'Assessorato per la cooperazione a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere con le risorse di cui al successivo art.5.

L'art. 2 pone a carico della Regione il soddisfacimento dei creditori della SIRAP nei limiti dei finanziamenti giā concessi (cfr. il precedente parere 9-2-2004, n. 310/03, reso pure a codesta Amministrazione).

L'art. 23 della stessa legge n. 46/1997, invece, autorizza con nuove risorse stanziate ad hoc - nelle more dell'acquisizione delle aree ( e con riferimento alle procedure previste dall'art. 1 della legge nel testo anteriore alla modifica apportatavi dall'art. 64 della l.r. n.6/2001) - l'erogazione delle "somme occorrenti all'acquisizione definitiva" degli immobili con riferimento alle "procedure espropriative non ancora concluse".


Dal combinato disposto di tali disposizioni emerge che la Regione ha assunto l'onere (limitato) del pagamento dei crediti vantati verso la SIRAP e quello del completamento delle procedure espropriative, al fine di agevolare il trasferimento delle opere incompiute ai comuni. Pertanto, le somme erogate ai sensi dell'art. 23 e non utilizzate debbono, ad avviso dello scrivente, essere restituite e non possono essere impiegate per il completamento delle opere, completamento che č stato posto a carico del comune o del soggetto assegnatario ( o dell'Assessorato con altri stanziamenti mirati, ai sensi degli artt. 4 e 5 sopra citati).
Ove i compensi per il collaudo si riferissero, invece, a prestazioni giā effettuate nei confronti della SIRAP, il credito del professionista andrebbe soddisfatto in applicazione dell'art. 2 della legge n. 46/1997.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.
>

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??