POS. V Prot._______________/148.2004.11

OGGETTO: Parchi regionali. Zone"C" e "D". Opere abusive. Condono ex art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Ammissibilità.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO








1. Con nota n. 42902/ Servizio 6°, unità operativa 6.2 del 29 giugno 2004, pervenuta il successivo 6 luglio codesto Dipartimento, per corrispondere ad analoga richiesta formulata dall'Ente Parco XXX con la nota prot. 4170 del 31 maggio 2004, che viene allegata, chiede di conoscere se la nuova legge sulla sanatoria edilizia, e, più precisamente, l'art. 32, comma 27, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 trova applicazione nelle ipotesi di opere abusivamente realizzate dopo l'istituzione dell'Ente Parco, che ricadano nelle zone "C" e "D" dello stesso non assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta.
In particolare, l'Ente Parco predetto rappresenta, nella nota sopra indicata, di nutrire qualche perplessità in ordine al rinvio operato dall'art. 32, comma 27, della l. n. 326/2003 agli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, chiedendo chiarimenti sulla portata di questo rinvio.
Codesto Dipartimento, nell'esprimere il proprio orientamento al riguardo, rileva che la nuova legge sulla sanatoria è alquanto chiara e perentoria, a prescindere dal rinvio agli artt. 32 e 33 della l. 47/1985, lì dove prevede, all'art. 32, comma 27, la non sanabilità delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di parchi ed aree protette.

2. Prima di affrontare la problematica suesposta, si ritiene utile una ricostruzione della normativa citata nella richiesta di parere.

La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, al titolo II "Disposizioni particolari sui parchi regionali", art. 8, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, detta norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali, distinguendo:
una zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali;
una zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere di trasformazione di costruzioni esistenti, ed eseguire opere di trasformazione del territorio;
zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio;
zone di controllo (zona D), nelle quali sono consentite tutte le attività di cui al successivo art. 10, purchè compatibili con le finalità del parco.
L'art. 10 della l. r. n. 98/1981 statuisce che il consiglio del parco adotta, contestualmente al piano territoriale di cui al successivo art. 18 e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute, il regolamento dell'Ente stesso, che disciplina , in particolare, una serie di attività ivi elencate, tra cui, alla lettera a), i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere.
L'art. 18 l. r. n. 98/1981 disciplina il piano territoriale e, al comma 2, contiene un'elenco dei contenuti del piano in questione, nell'ambito del quale, per quel che interessa, sono ricompresi  :
a) l'articolazione del territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8...;
b) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del parco.

Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", disciplina all'art. 32, le "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali".
In particolare, il comma 27 contiene l'elencazione di opere abusive che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono comunque suscettibili di sanatoria. Tra queste, alla lettera d) rientrano le opere che"siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Il successivo comma 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 ha sostituito l'art. 32 della l. n. 47/1985, che disciplina le "opere costruite su aree sottoposte a vincolo" e prevede, al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo subordinatamente al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 è stata recepita in Sicilia dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
In particolare, l'articolo 23 della l. r. n. 37/1985 ha sostituito, con un unico articolo, gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 limitatamente alla Regione siciliana.
L'art. 23 della l. r. n. 37/1985, al comma 11, disciplina la sanatoria per le costruzioni che ricadono in zone vincolate. Tale comma, autenticamente interpretato dall'art. 5, comma 3, l. r. 31 maggio 1994, n. 17, come modificato dall'art. 17, comma 11, l. r. n. 4 del 16 aprile 2003, prevede per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, che le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla osta rilasciato dagli Enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima.


3. Dall'articolazione zonale dei parchi regionali, disciplinata all'art. 8 della l. r. n. 98/1981, si evince che le zone "C" e "D" del parco sono quelle nelle quali, a differenza delle zone "A" e "B", non si identificano ecosistemi ed ecotoni ( o loro parti ) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.
Per questo la giurisprudenza si riferisce alle zone "C" e "D" dei parchi regionali definendole ora aree di "pre-parco" (cfr.T.A.R., Catania, sez. I, n. 235 del 16 aprile 1991) ora zone di pre-riserva (cfr. T.A.R., Catania, sez.III, n. 1644 del 25 luglio 1994, nella quale, in particolare, è precisato che si tratta di zone assoggettate ad una tutela meno intensa).
Per quel che riguarda la possibilità di realizzare opere edilizie, l'art. 8 della l. r. n. 98/1981 ammette all'interno delle zone "C" soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, che siano rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco ; mentre all'interno delle zone "D" la legge precitata consente la realizzazione di lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere, col solo limite della compatibilità delle opere con le finalità del parco.
L'Ente parco, poi, in sede di redazione del piano territoriale, nel ripartire il territorio in zone, definisce anche le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del parco (vedi art. 18 l. r. n. 98/1981).

Ciò premesso, in ordine al quesito sottoposto, concernente l'applicabilità della normativa sulla sanatoria edilizia, contenuta nell'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003, agli abusi edilizi realizzati dopo l'istituzione dell'Ente parco, all'interno delle aree ricomprese nelle zone "C" e "D" del parco non assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, si osserva quanto segue.

La nuova legge sulla sanatoria, disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione, fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (cfr. art. 32, comma 4, D.L. n. 269/2003).
Ancorché la Regione siciliana abbia competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, l'art. 32 della l. n. 326/2003 trova certamente applicazione nella nostra Regione- come ha ribadito la Corte Costituzionale in alcune recenti pronunzie riguardanti proprio l'ammissibilità del condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003- tenuto conto, peraltro, che la legge suindicata interviene su aspetti, quale quello penalistico, che sono riservati alla competenza legislativa statale.
Anche l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con circolare 10 febbraio 2004, ha chiarito che la disciplina sul condono edilizio, di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, trova applicazione nella Regione siciliana.

Per quanto riguarda il rinvio contenuto nell'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 alle norme di cui agli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, come ha sottolineato la Corte Costituzionale in una delle sentenze ( la n. 196 del 28 giugno 2004 ) con cui si è pronunciata sull'ammissibilità del condono edilizio ex art. 32 del D.L. n. 269/2003, si tratta di un condono esteso a tutto il territorio nazionale, che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta.
Ciò si evince dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni.
Attraverso questa tecnica normativa consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, continua la Corte, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario.
Il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 va, quindi, inteso nel senso che il legislatore ha voluto confermare e fare salvo l'impianto normativo precedente, nel quale il nuovo condono si inserisce, nell'intento di favorire quanto più possibile la sanabilità degli abusi edilizi più recenti.
Pertanto il legislatore, facendo salve le disposizioni contenute negli artt. 32 e 33 della l. n. 47/85, ha ribadito la vigenza ed applicabilità delle norme in questione e, quindi, in Sicilia, dell'art. 23 della l. r. n. 37/1985, il quale, come è noto, proprio in virtù della potestà legislativa esclusiva, fatta salva dallo stesso decreto legge, ha sostituito gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985.
La soluzione al quesito sottoposto, quindi, va ricercata nella norma contenuta nell'art. 23, comma 11, della l. r. n. 37/1985, che prevede per le costruzioni che ricadono in zone vincolate, il rilascio della concessione edilizia subordinatamente al nulla osta degli Enti di tutela e sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti l'inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima.
Concludendo, poiché gli abusi edilizi sono stati realizzati dopo l'istituzione dell'Ente parco, all'interno delle zone "C" e "D" del
parco non assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, per la sanabilità di tali abusi, ai sensi dell'art. 23, comma 11, l. r. n. 37/1985, potrà essere rilasciato il titolo abilitativo edilizio, subordinatamente all'acquisizione del parere dell'Ente parco.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.












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