Pos.1   Prot. N. 142.11.04 



Oggetto: Trasferimento di funzioni in materia di motorizzazione agli enti locali. Art. 105 D.lgs. n. 112/98




Allegati n...........................





ASSESORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni


Palermo






1. Con la nota n. 1500 del 30 giugno 2004 codesto Dipartimento chiede di conoscere se le funzioni trasferite alle province, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.lgs 112/98 rimangano intestate alla Regione siciliana, così come ritenuto da codesto Dipartimento, " in quanto quest'ultima ne era già titolare alla data di entrata in vigore del D.lgs 112/98 e dal momento che le erano state già confermate dalla nuove norme di attuazione facenti capo al d.lgs 296/2000...;" ovvero nel caso in cui si ritenesse che il trasferimento delle funzioni riguardi anche le province siciliane, come già affermato dall'Ufficio Scrivente con parere prot. n. 13686/103.01.11, " si chiede di indicare le modalità di recepimento delle funzioni in parola, da parte delle province, o se la Regione siciliana è comunque tenuta ad emanare un provvedimento di tipo amministrativo a favore delle province".
2. In ordine al quesito proposto non può che ribadirsi quanto già esplicitamente espresso con il proprio precedente parere richiamato nella nota che si riscontra.
Il D.lvo 31 marzo 1998, n. 112- che in attuazione della delega contenuta nel capo I della legge n. 59/97, trasferisce funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni e agli enti locali contiene- al Titolo III, Capo VII- norme in materia di trasporti.

In particolare l'art. 105, comma 3, dispone che sono conferite alle province- in materia di autoscuole e di scuole nautiche, di revisione di veicoli a motore e di autotrasporto - funzioni di tipo autorizzativo, di controllo e di vigilanza, di organizzazione e di svolgimento di esami, di tenuta di albi..
Ora, per valutare l'operatività in Sicilia del trasferimento di funzioni alle province, occorre distinguere tra funzioni di cui la regione risultava già titolare alla data di entrata in vigore del D.lvo 112/98 e funzioni sino ad allora mantenute allo Stato, anche se esercitate da uffici regionali in regime di avvilimento e secondo le direttive statali, quali quelle di cui all'art. 28 del D.P.R. 9.10.1997, n. 431..
Per le prime il trasferimento alle province non potrà ritenersi operante sino a che la Regione non lo avrà disposto con propria legge.
Per contro, per le funzioni di cui lo Stato era rimasto titolare il trasferimento alle province previsto dall'art. 105, comma 3, può ritenersi operante anche con riferimento alla nostra Regione.
Ed invero " non sembra allo Scrivente che la competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali, prevista dall'art. 15 ult. Comma, dello Statuto, costituisca di per sé un ostacolo al trasferimento delle funzioni de quibus direttamente dallo Stato alle province siciliane, atteso che proprio il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza in materia di Enti Locali, nell'istituire la Provincia regionale con la l.r. 9/86, ha espressamente previsto all'art. 4, comma 3, che questa, oltre ad essere titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione".
Va altresì considerato che il DPR 431/1997, seppure emanato dopo l'entrata in vigore della legge 15.3.1997, n. 59 è intervenuto prima dell'adozione del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 3 della predetta legge) dal quale, per quanto attiene al riparto di competenza oggetto della richiesta di parere, deve ritenersi comunque superato.
In conclusione, pertanto, sarà necessario un provvedimento legislativo da parte della Regione siciliana per il trasferimento di quelle funzioni di cui la stessa era titolare prima dell'entrata in vigore del Dlgs 112/98..
Diversamente per le altre funzioni il trasferimento alle province può ritenersi immediatamente operante. Si fa riferimento ad esempio, alle funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza tecnica sulle scuole nautiche che con il DPR 9.10.1997, n. 431 sono state attribuite alla Regione e poi con l'art. 105, comma 3, lett. a, D.Lgs 112/1998, alla provincia.

Ciò posto, sarà cura di codesta Amministrazione, al fine di rendere effettivamente operante tale trasferimento di fornire al riguardo direttive mirate agli uffici periferici, anche a mezzo di circolare (Cfr Circolare 11 febbraio 1997, n.426 di codesto Assessorato concernente: "trasferimento alle Province regionali delle competenze amministrative in materia di autoscuole", pubblicata nella G.U.R.S n. 15 del 29.3.1997)

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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