POS. V Prot._______________/137.2004.11

OGGETTO: Personale catalogatore. Contratti di diritto privato. Riposi giornalieri delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino. Corresponsione dell'indennità di mensa.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento Beni culturali e ambientali ed Educazione permanente
PALERMO








1. Con nota n. 1962/ Servizio personale, Unità operativa XXIII, Ufficio catalogazione del 18 giugno 2004, pervenuta il successivo 24 giugno codesto Dipartimento, premesso di aver stipulato n. 472 contratti di diritto privato con i soggetti iscritti negli elenchi speciali di "Esperto catalogatore" e "Catalogatore", per l'attuazione del "Progetto di catalogazione teso alla realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali e ambientali intersettoriale e interdisciplinare", chiede il parere dello Scrivente sulla possibilità di erogare l'indennità di mensa alle lavoratrici madri che fruiscono dei riposi giornalieri di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
L'indennità di mensa, precisa codesto Dipartimento, spetta, per espressa previsione stabilita nella contrattazione sindacale, al personale catalogatore che presta servizio per almeno 6,30 ore nell'arco della giornata.
Codesto Dipartimento riferisce, inoltre, di aver provveduto a liquidare la suddetta indennità di mensa, in favore delle lavoratrici-madri appartenenti al personale catalogatore, per il periodo aprile-dicembre 2003 e di essersi determinato a dare corso alla richiesta consultazione dopo avere appreso del diverso comportamento tenuto da alcuni uffici periferici, che hanno negato alle lavoratrici l'indennità in questione, sul presupposto che i riposi giornalieri, di cui all'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non possono considerarsi ore effettivamente prestate.

2. Sulla problematica suesposta si osserva quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare che quest'Ufficio, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70), è chiamato a rendere pareri sull'interpretazione dello statuto e di norme legislative e regolamentari e non di norme contenute in contratti collettivi di lavoro, la cui interpretazione è di regola rimessa alle parti stesse.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal rendere il richiesto parere.

I contratti di diritto privato stipulati con il personale catalogatore prevedono, come riferisce codesto Dipartimento, l'applicazione al predetto personale, sia per la parte economica che per la parte normativa, del C.C.N.L.- Federculture, stipulato in data 9 novembre 1999 e valido per il periodo 1 dicembre 1999-30 novembre 2003.
L'art. 45 del succitato C.C.N.L.-Federculture rinvia alla l. n. 1204/1971 in ordine alla disciplina della maternità e puerperio.
La disposizione di cui all'art.10, comma 2, della l. n. 1204/1971, ora contenuta nell'art. 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che "I periodi di riposo di cui al comma 1 (consistenti in due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, che il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino) hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda".


I benefici di cui all'art. 10 della l. n. 1204/1971 consistono nella fruizione di due riposi giornalieri, pari ad un'ora ciascuno, che la legge considera espressamente ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Tali riposi giornalieri sono, quindi, considerati dal legislatore come ore lavorative ma ai soli effetti della durata del lavoro e della relativa retribuzione; in altre parole, le lavoratrici pur usufruendo delle due ore giornaliere di riposo, mantengono il diritto a percepire il trattamento retributivo previsto per l'intera giornata di lavoro.

La lettera dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui statuisce che "i riposi giornalieri.. sono considerati ore lavorative..." ha indotto codesto Dipartimento a corrispondere l'indennità di mensa alle lavoratrici-madri, sul presupposto che i periodi di riposo predetti costituiscono "presenza effettiva" sul lavoro.

Lo Scrivente, invero, non ritiene di condividere le argomentazioni addotte da codesto Dipartimento.

Il C.C.N.L.-Federculture del 9 novembre 1999, che viene correntemente applicato ai lavoratori de quo, prevede all'art. 32, punto 1, che l'orario standard è effettuato "con 37 ore settimanali distribuite su sei giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo..".

Considerato che il personale catalogatore, come riferisce codesto Dipartimento, "è tenuto ad effettuare l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale", l'articolazione dell'orario è fissata su cinque giorni settimanali, con intervallo.

L'art. 66 del predetto C.C.N.L., riguardante le mense aziendali, statuisce, al comma 2, che "Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai lavoratori che prestano attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30/15 e tra le ore 19/21.30. Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell'orario di servizio".

Dall'analisi ermeneutica della norma contrattuale contenuta sopra riportata emerge che essa richiede la presenza effettivadel lavoratore sul posto di lavoro nelle fascie orarie ivi indicate, al fine di riconoscergli il diritto di fruire della indennità di mensa.

L'istituto dell'indennità di mensa, proprio perché viene erogato al personale che presta effettiva attività lavorativa oltre un certo numero di ore, con interruzione, è, quindi, strettamente connesso alla previsione di una pausa interruttiva della prestazione lavorativa, il cui tempo è considerato al di fuori dell'orario di servizio (cfr. art. 66 C.C.N.L.-Federculture) ed, ovviamente, ad una ripresa dell'attività .
Per beneficiare dell'indennità sostitutiva della mensa non è, cioè, richiesto soltanto lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un determinato numero di ore ma occorre, inoltre, l'interruzione dell'attività lavorativa così prolungata, ossia una pausa- con i disagi connessi- ed un rientro di lavoro dopo la fruizione della pausa.
Quindi la corrispondibilità dell'indennità in questione al lavoratore è subordinata all'effettiva presenza in ufficio proprio perché è legata alla interruzione della prestazione, con un intervallo per il pranzo, ed ad una successiva ripresa dell'attività lavorativa.

Anche la giurisprudenza è dell'avviso che l'indennità di mensa vada corrisposta al personale che garantisca l'effettiva presenza in ufficio e faccia una pausa per il pranzo.
A questo proposito il Consiglio di Stato ( cfr. sez. VI, 5 novembre 1990, n. 944) ha chiarito che "L'indennità di mensa è tesa a compensare il lavoratore del maggior esborso di denaro nonché del disagio connesso alla circostanza del consumo dei pasti fuori dalla propria abitazione, con la conseguenza che trova l'occasione e la causa giuridica nell'effettiva presenza sul posto di lavoro....".
Nello stesso modo anche la Corte di Cassazione, sez. lavoro, in una sentenza ( cfr. 26 giugno 1991, n. 7179), facendo un parallelo tra l'indennità di mensa e le ferie, ha sostanzialmente affermato che l'indennità di mensa è connessa necessariamente allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.
In una successiva sentenza (datata 5 maggio 1992, n. 5320), riguardante il rapporto di lavoro presso la banca, la Cassazione, sez. lavoro ha ribadito che la corresponsione del contributo supplementare pasto, previsto dalla contrattazione di settore, è subordinata alla presenza in servizio ed all'effettuazione dell'intervallo per la colazione.

Per le considerazioni sopra riportate, non è aprioristicamente escludibile la spettanza dell'indennità di mensa alle lavoratrici madri appartenenti al personale catalogatore, che beneficiano dei riposi giornalieri di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, laddove nello svolgimento dell'orario complessivo sussista un'interruzione della prestazione medesima per l'effettuazione dell'intervallo per il pranzo nelle fasce orarie previste dall'art. 66 del più volte richiamato C.C.N.L._Federculture.

Ovviamente, laddove, invece, il godimento dei predetti riposi giornalieri consenta alla lavoratrice un orario lavorativo ininterrotto, stante che, come sopra evidenziato, tali riposi non concretano un'effettività di prestazione di servizio, la predetta indennità non può venir corrisposta, mancando le condizioni che ne legittimano la corrispondibilità.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale