POS. V Prot._______________/135.04.11


OGGETTO: Pop Sicilia 94/99 - Sottomisura 1.4 b) - Hotel Cccc - Spese ammissibili - Rendicontazione.





PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento della Programmazione

PALERMO




1. Con nota prot. n.3233 del 10 giugno 2004, pervenuta a questo Ufficio il 22 giugno, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica concernente l'attuazione della Misura 1.4, sottomisura 1.4 b) - "Programmi di sviluppo locale" - del P.O.P. Sicilia 1994/1999.
La Giunta regionale con delibera n.78 del 18 marzo 2003 concedeva al YYYY S.p.a., soggetto responsabile del patto territoriale di HHHH, una (ulteriore) proroga al 31 maggio 2003 del termine per il completamento e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse regionali afferenti al programma dello stesso.
I tempi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale non venivano rispettati da tre ditte: Hotel Cccc s.r.l., APICE s.r.l. e ISIA s.r.l.
Con successiva delibera n.311 del 23 ottobre 2003, con riferimento alle suddette tre ditte, la Giunta regionale si determinava ad ammettere al finanziamento le sole spese effettuate entro la data del 31 maggio 2003, impegnando contestualmente le tre ditte a completare e rendere funzionali gli interventi per la parte restante a proprio totale carico entro il 31 dicembre 2003, a pena della revoca totale del finanziamento "cioè compreso quello già concesso".
Di seguito, con nota prot. n.5304 dell'11 novembre 2003, codesto Dipartimento invitava il suddetto Patto a trasmettere, ai fini della rendicontazione delle spese di cui alla citata delibera, la documentazione prevista dalla pista di controllo di cui al regolamento (CE) 2064/97 del 15 aprile 1997, relativamente alle spese effettuate alla data del 31 maggio 2003.
Ciò premesso, codesto Dipartimento ha rappresentato: che la ditta Hotel Cccc s.r.l., con sede in Augusta, che si era impegnata a ultimare i lavori con fondi propri entro la fine dell'anno in corso, ha completato l'intervento conformemente all'originario progetto; che il YYYY S.p.a., ha quantificato la rata di saldo finale da erogare alla stessa (note prot. nn.246/04/25/POP/04 e 263/04/26/POP/04 rispettivamente del 5 e del 12 maggio 2004); che, pertanto, codesto Dipartimento ha richiesto all'Assessorato del bilancio e delle finanze la riproduzione della relativa somma in bilancio (note nn.2725 e 2833 rispettivamente del 18.5.2004 e del 20.5.2004).
Da ultimo, con nota del 26 maggio 2004 la ditta Hotel Cccc s.r.l., sottolineato l'effettivo completamento dell'intervento alla data prevista del 31 dicembre 2003, ha richiesto a codesto Dipartimento di ammettere al finanziamento anche le spese dalla stessa sostenute tra il 31 maggio e il 31 dicembre 2003.
La predetta richiesta sarebbe supportata, come evidenziato nel parere legale allegato alla stessa, dalla previsione di cui all'art.9, paragrafo 2, Reg. (CE) n.438/2001 del 2 marzo 2001, per il quale la dichiarazione di spesa può riguardare spese "documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente".
Al riguardo, si è rappresentato che nel caso di specie "i contratti di commissione degli impianti degli arredi e delle attrezzature... possono in effetti rappresentare prova dell'impegno di spesa in luogo della fattura, nella misura in cui il pagamento del corrispettivo è stato con essi rinviato alla data di consegna della merce (avvenuta entro il 31 dicembre 2004)".
Alla luce di quanto esposto, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se sia possibile considerare "i contratti di commissione sopra citati equivalenti alla fattura". Il medesimo non ha espresso il proprio orientamento in merito, limitandosi a sottolineare che "i predetti contratti sono stati stipulati secondo quanto afferma la società entro il 31/5/2003 mentre le fatture sono tutte del periodo 1/6/2003-31/12/2003".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Come risulta chiaramente dal quadro normativo comunitario di riferimento, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo della partecipazione ai Fondi sono effettuati sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma e comportano pertanto la produzione di idonea documentazione giustificativa.
Il sistema di controllo finanziario predisposto dal legislatore comunitario, al fine di assicurare un sufficiente rigore, risulta imperniato sulla nozione di spesa, intesa come un fatto di gestione che si concreta in uscita effettiva di denaro.
Già l'art.23 del Reg. (CEE) n.4253/88 del 19 dicembre 1988 aveva posto i principi fondamentali del controllo finanziario cui gli Stati membri devono sottoporre le operazioni cofinanziate dei Fondi strutturali, rimettendo alla Commissione l'adozione delle modalità dettagliate.
Con Reg. (CE) n.2064/97 del 15 ottobre 1997, la Commissione dettava le "modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali", specificando (come chiarito nelle premesse al regolamento) i "requisiti minimi di detti controlli".
Il regolamento prescriveva, in particolare, che i sistemi di gestione e controllo degli Stati debbono prevedere "una pista di controllo adeguata" (art.2, paragrafo 3).
Come chiaramente risulta poi dall'allegato I al regolamento, una pista di controllo adeguata è garantita quando, per una determinata forma d'intervento, "le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi e la data e il metodo di pagamento. Le registrazioni sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad es. le fatture)".

Com'è noto, i due regolamenti citati sono stati in seguito abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) n.1260/1999 (v. art.54, paragrafo 1, salvo quanto previsto all'art.52, paragrafo 1), che ha inteso riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali, chiarendo che i riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento (v. art.54, paragrafo 2).
La Commissione con regolamento (CE) n.438/2001 del 2 marzo 2001, ne ha dettato le modalità di applicazione.

Il quadro normativo attualmente vigente non si discosta dal sistema precedente, che viene anzi -sul punto in questione- meglio specificato.
E' infatti prescritto che "i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (art.32, par.3, Reg. n.1260/1999).
All'art.9 del reg. (CE) n.438/2001, "Certificazione delle spese", la Commissione ha ulteriormente chiarito che la dichiarazione di spesa può riguardare esclusivamente spese "che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione ... documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente" (par.2).

Ora, la quietanza è un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento. Essa costituisce documentazione scritta dell'avvenuto pagamento, non richiede forme particolari e può essere contenuta anche nella fattura che il creditore rilascia al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali (Cass. civ. sez. II 26.5.1993, n.5919; Cons. Stato sez. V 18.3.1991, n.277).
Nel richiedere che le spese siano documentate mediante fatture quietanzate (o documenti contabili equivalenti), è fuori di dubbio che il legislatore abbia inteso ammettere ai finanziamenti le "spese pagate" (v. art.32, reg. n.1260/1999) entro il termine ultimo di ammissibilità, che si siano concretate cioè in una effettiva uscita di danaro.

Sia per la lettera, -in relazione al principio "in claris non fit interpretatio" che vieta il ricorso ad ulteriori strumenti ermeneutici quando dai termini usati emerge con chiarezza la portata della norma-, sia per la ratio delle disposizioni richiamate, non sembra possibile ammettere a finanziamento spese non ancora "pagate" alla data del 31 maggio 2003 assegnata al soggetto beneficiario.
Infatti, a quella data, per quanto i contratti erano già stati stipulati, sussisteva soltanto l' "impegno" di spesa, cioè l'obbligazione di pagare il corrispettivo per gli arredi e le attrezzature acquistati.
E ciò in ossequio al termine di ammissibilità stabilito dalla Giunta regionale che, d'altronde, aveva e avrebbe potuto prorogare il medesimo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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