Pos. 1   Prot. N. 129.11.04 



Oggetto: Dipendenti regionali. Partecipazione al piano di lavoro. Compenso.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni culturali ed Ambientali ed Educazione Permanente
Servizio del Personale
Unità Operativa Trattamento giuridico ed economico e contabilità del personale


PALERMO


E.P.C. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
U.O.B. Trattamento giuridico

PALERMO



1.Con la nota n. 11650 del 14 giugno 2004 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine al diritto di una dipendente alla corresponsione del compenso accessorio di cui all'art. 13 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 e, in caso positivo, in relazione alla misura dello stesso.
Rappresenta codesto Dipartimento che l'ultimo comma dell'art. 13 del D.P.Reg 26/99 prevede, fra l'altro " che le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattie, maternità, congedo ordinario e per l'espletamento di attività sindacale".
Rileva ancora codesta Amministrazione che il Dipartimento del Personale con circolare prot. n. 29619 del 24 novembre 1999 ha chiarito che i suddetti compensi debbano essere attribuiti " in relazione all'incremento della produttività individuale e previa verifica dell'effettivo apporto partecipativo di ciascun dipendente"
Con successiva circolare prot n. 8300 del 14.03.2001 il medesimo Dipartimento ha precisato che " l'interdizione e l'aspettativa per motivi di salute dei dipendenti, anche eccedenti i 45 giorni previsti dall'art. 38 della l.r. 6/97, per i fini di cui ai piani di lavoro, devono essere considerate presenze".



2. In ordine al quesito proposto non può che farsi riferimento alle norme specificate nella nota cui si risponde.
In primo luogo all'art. 13 del D.P.Reg 26/99, con cui è stato approvato il Contratto Collettivo per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, rubricato "Parametri remunerativi per partecipazione piani di lavoro", che all'ultimo comma dispone espressamente che le assenze effettuate per malattia non riducono i compensi erogabili per la partecipazione ai piani di lavoro.
Ed inoltre la circolare n. 8300 del 14 marzo 2001 nel prendere in considerazione l'elemento della durata delle assenze, specifica che quelle per malattia, anche se superiori a 45 giorni, devono essere considerate presenze, intendendo chiaramente sia agli effetti giuridici che economici.
Invero tali compensi accessori, connessi a programmi o a progetti di produttività, non sono necessariamente legati alla presenza in servizio del dipendente (come ad es. nel caso di compenso per il lavoro straordinario), ma si inseriscono in un sistema di incentivazioni fondato sulla realizzazione di obiettivi collettivi dell'intera struttura cui lo stesso fa parte.
Per i suesposti motivi si ritiene che anche se la dipendente in questione risulti assente nell'intero anno 2003 per gravi motivi di salute, debba esserle corrisposto il compenso accessorio previsto dall'art. 13 del D P. Reg 26/99 che prevede testualmente che le quote individuali di produttività siano calcolate facendo riferimento a valori parametrali massimi attribuibili a seguito della valutazione del responsabile del piano di lavoro


Il presente parere viene esteso per conoscenza anche al Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi Generali - cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello"stato giuridico ed economico del personale dell'Ammnistrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva ulteriori approfondimenti.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.






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