Pos. 1   Prot. N. 128.04.11 



Oggetto: EDILIZIA -Deroghe al divieto di edificare in terreni rimboschiti. Art. 10 l.r. 6-4-1996, n. 16.




Allegati n...........................


           


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento delle foreste
                                          P A L E R M O 





1. Con nota 18 maggio 2004, n. 5460, codesto Dipartimento ha trasmesso allo scrivente il carteggio intercorso fra l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e la ditta Castello Francesco perché lo scrivente Ufficio esprima il proprio parere "su tutta la fattispecie, ovviamente tenendo conto degli sviluppi risultanti dagli atti trasmessi dall'IRF.."

La questione di diritto prospettata attiene sostanzialmente alla applicabilità della deroga al generale divieto di edificazione, prevista dell'art. 10, comma 8 (ora, comma 9) della l.r. n. 16/1996, sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3627/1923, fatti oggetto di rimboschimento da parte dell'Amministrazione forestale e restituiti ai proprietari con l'onere di coltivarli e conservarli secondo quanto previsto dall'apposito "piano di coltura e di conservazione" predisposto ai sensi dell'art. 54 della l. 30-12-1923, n. 3267.

2. Lo scrivente, con i pareri n. 138/1998 e n. 213/1998 richiamati da codesta Amministrazione, aveva escluso la possibilità di deroga ritenendo che l'edificazione anche parziale dell'area boschiva fosse in contrasto col vincolo di destinazione gravante sugli stessi ed evidenziando che anche sulle aree artificialmente rimboschite grava il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939, a cui sono sottoposti, a norma dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, integrato dall'art. 1 del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.8 della l. 8 agosto 1985, n. 431 " i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" (comma 5, lett. g).
   

D'altro canto, veniva altresì evidenziato che il vincolo paesaggistico non comporta, comunque, un divieto assoluto di edificare ma la subordinazione dell'attività edilizia al nulla osta della competente Soprintendenza.

In sostanza l'Ufficio aveva ritenuto che il vincolo idrogeologico gravante sui terreni oggetto di rimboschimento, nascente dal R.D.L. n. 3267/1923 (applicabile in Sicilia per il richiamo operato dall'art. 3 della l.r. n. 16/1996) prevalesse su quello imposto, in via generale, dall'art. 10 della l.r. n. 16/1996 e che tale vincolo ne comportasse autonomamente l'inedificabilità, con conseguente esclusione della deroga consentita dallo stesso articolo (il cui comma 8, divenuto comma 9 per effetto delle intervenute modificazioni dell'articolo è stato, in ultimo, modificato dall'art. 42, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2003, n. 7).

L'orientamento espresso va pertanto riguardato alla luce della giurisprudenza ormai consolidata che ha assimilato il vincolo idrogeologico a quelli che non comportano un divieto "assoluto" di edificare ma che subordinano l'attività costruttiva alla rimozione, anche parziale, del vincolo stesso o al nulla osta dell'amministrazione preposta alla sua tutela in relazione, rispettivamente, alle fattispecie di cui all' art. 13 e all'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923, considerando che fra le attività rientranti in tale seconda disposizione viene fatta rientrare anche quella edilizia (cfr. CGA , sez. giurisd., 15-2-1999, n. 24; C. Stato, sez. V, 5-5-1999, n. 516; C.S., VI, 4-10-1983, n. 710; idem, 29-2-1983, n. 161).

Sembra, pertanto, che l'edificazione in zona artificialmente rimboschita e sottoposta a vincolo idrogeologico possa essere consentita in base all'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 o previa riduzione del vincolo stesso ai sensi dell'art. 13 dello stesso Regio decreto legge ma tenendo conto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 9, della l.r. n. 16/1996.

3. Da quanto sopra premesso discende che l'esame della domanda di autorizzazione all'intervento edilizio, per il combinato disposto degli artt. 9 della l.r. n. 16/1996 e art. 16 della l.r. n. 84/1980, appare di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico- amministrativo della stessa Azienda.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
  Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS. 


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