POS. II Prot._______________/127.11.2004

OGGETTO: C.I.E.M. - Artt. 67 L.r. 21/2001 e 48 L.r. 23/2000 - Qualificazione beneficiario e natura aiuto.


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio Artigianato
Servizio Promozione
PALERMO

1. Con nota 10 giugno 2004, n. 3889/65 codesto Dipartimento chiede nuovamente allo scrivente Ufficio se sussistano in capo al CIEM i requisiti per qualificarlo organismo di diritto pubblico, da verificare, relativamente al tema dell'affidamento diretto di servizi pubblici, nell'ambito della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 92/50/CEE.
Rileva l'Amministrazione in indirizzo che il parere reso il 3 marzo 2004, n. 3614/314.2003.11 contrasterebbe con il precedente avviso espresso sempre da questo Ufficio con la nota 19 febbraio 2003, n. 2937.
Riferisce ancora codesta Amministrazione che il legale del CIEM ritiene che l'organismo sia pacificamente di diritto pubblico, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1 della suindicata direttiva comunitaria, rilevando altresì che "il contributo in favore del CIEM non è finalizzato all'affidamento di particolari servizi predeterminati, ma piuttosto, come stabilito dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, alla copertura delle spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati". Con le norme citate, continua il legale del CIEM, la Regione non avrebbe chiesto al CIEM di prestare determinati servizi in proprio favore a fronte di un corrispettivo (affidamento diretto), ma si sarebbe limitata a finanziare il Centro per coprire i costi da esso sostenuti per le attività svolte in favore dell'Amministrazione regionale.

2. Sulla problematica posta, si rassegna preliminarmente l'integrale conferma di quanto sostenuto nel precedente parere di questo Ufficio in ordine alla non riconducibilità del CIEM nell'alveo degli organismi di diritto pubblico, ciò in virtù dell'indagine condotta secondo i parametri forniti dalla stessa giurisprudenza comunitaria, con riferimento alla normativa regionale vigente e alla luce dell'art. 6 della direttiva 92/50/CEE, ai sensi del quale codesta Amministrazione ritiene di richiedere il riesame, riportando, tra l'altro, argomentazioni fornite dal legale del CIEM che, peraltro, puntualmente rileva come l'abrogazione del 2° comma dell'art. 48 della l.r. 23/2002 comporti il venir meno della fattispecie dell'affidamento pubblico di servizi, trattandosi in realtà di semplice contributo alle spese di gestione del Centro. considerazione, quest'ultima, che porta alla consequenziale raffigurazione di un aiuto di Stato al funzionamento.
Quanto alla più volte richiamata contraddizione in cui sarebbe incorso questo Ufficio con riferimento alla precedente nota dello scrivente del 19 febbraio 2003, n. 2937, si rassegna quanto segue.
Si ricorda che la nota del 19 febbraio fu preceduta da altre note dello scrivente, in particolare dalla nota 5 marzo 2002, n. 3818, indirizzata all'Ufficio speciale per la defiscalizzazione e a codesto Dipartimento, per conoscenza, e dalla nota 21 giugno 2002, n. 10521, direttamente indirizzata all'Amministrazione in indirizzo.
In entrambe le note, e soprattutto in quella del giugno 2002, questo Ufficio sostenne, nonostante il contrario avviso dello stesso Ufficio per la defiscalizzazione, che l'intervento agevolativo in favore del CIEM, previsto dall'art. 67 della l.r. 21/2001, configurasse un aiuto di stato al funzionamento.
La differente valutazione dell'Ufficio, riportata nella nota 19 febbraio 2003, n. 2937, trovava riscontro nel modificato panorama normativo riferito all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, ed in particolare si fonda sulla disposizione riportata al 2° comma della norma (poi abrogata) con cui si precisava che, in relazione alle attività menzionate al 1° comma, le somme sarebbero state erogate sulla base di apposita convenzione da stipulare tra codesto Assessorato e il CIEM, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
L'Ufficio, evidenziati tutti i preliminari adempimenti posti dalla norma, rilevava ( esprimendosi in termini di "Ciò posto") che solo successivamente a quegli adempimenti (che dovevano essere esaustivi e finalizzati a definire chiaramente il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione regionale e il CIEM, ma che non vennero mai posti in essere per l'intervenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 48 della l.r. 23/2002), l'intervento agevolativo "come definito nella sua portata dall'articolo 48" non pareva presentare caratteristiche tali da falsare la concorrenza.
Appare consequenziale che in mancanza dei detti adempimenti e della definizione dei rapporti tra l'Amministrazione e il CIEM, rivivesse automaticamente l'avviso che questo Ufficio manifestò nelle note precedenti quella del 19 febbraio 2003 che, tra l'altro, in assenza della previsione contenuta nell'abrogato 2° comma dell'art. 48 della l.r. 23/2002, si confermano perfettamente in linea con quanto riferito nel parere n. 3614/314.2003.11. reso il 3 marzo 2004.
In altri termini, e riepilogativamente, mentre in forza del contenuto della a suo tempo prevista convenzione si sarebbe potuto determinare l'affidamento in house di taluni servizi, il solo riferimento alle spese di gestione configura un aiuto al funzionamento, non ammesso dalla normativa comunitaria, e comunque soggetto alla disciplina relativa agli aiuti di Stato.
Gli avvisi manifestati da questo Ufficio, invero, conseguono ad un esame tecnico giuridico indirizzato all'interpretazione della norma, in stretta aderenza alla volontà del legislatore e al mutare del suo intento sulla vicenda relativa al CIEM.
La volontà del legislatore appare di chiaro ripensamento con l'abrogazione del 2° comma dell'art. 48 della l.r. 23/2002, laddove in vigenza dello stesso pareva cogliersi l'intento, attraverso una puntuale previsione in convenzione, di voler ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto di servizi al CIEM.
Tale volontà appare tanto più chiara ove si consideri anche l'istituzione dell'Agenzia per le politiche mediterranee, avvenuta con l'art. 15 della l.r. 20/2003, in correlazione (quantomeno temporale) alla rinuncia di rapporti in convenzione con il CIEM.
Come già sostenuto nel precedente parere, l'indagine di questo Ufficio sulla ricorrenza o meno in capo al CIEM dei requisiti per ritenerlo organismo di diritto pubblico è stata condotta su base puramente teorica, giacchè, si ribadisce, nessun concreto, formale, atto di natura contrattuale è mai stato stipulato con il CIEM, la presenza del quale è condicio sine qua non per la valutazione dell'esistenza di un rapporto di delegazione interorganica tra detto Centro e l'Amministrazione regionale, rapporto che, si chiarisce, la Corte di giustizia (nella sentenza Teckal del 18 novembre 1999) ha ritenuto sussistere - in presenza dei tre noti requisiti di cui all'art. 1 della direttiva 92/52 - e in mancanza, contemporaneamente, di un vero e proprio rapporto contrattuale tra i due soggetti, nel senso che quando un contratto (che comunque deve ricorrere quale atto disciplinante i rapporti tra i detti soggetti) sia stipulato tra un'amministrazione pubblica ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente pubblico eserciti sull'organismo un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.
Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, con un controllo gestionale e finanziario "stringente" dell'ente pubblico sull'ente societario.
Siffatto rapporto non pare sussistere tra il CIEM e la Regione, titolare di partecipazione azionaria nella Società che ha espletato attività che si sostiene svolta per conto della Regione, ma senza mai un preciso mandato della stessa né alcun puntuale atto di scelta, direttiva e volontà gestionale che, in concreto, costituisse manifestazione delle necessità pubbliche in ordine alle attività da svolgere, finora rimesse alle esclusive, e generali, scelte del CIEM, con la "privata" partecipazione dell'azionariato pubblico.
Nei termini il reso parere.


******

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale